C’è solidarietà tra i condomini per il pagamento dell’appalto ?
C’è solidarietà tra i condomini per il pagamento dell’appalto ?
La mia impresa si occupa di lavori edili e sta stipulando con un condominio un contratto per l’esecuzione di opere edilizie di un certo rilievo.
Prima di firmare vorrei dei chiarimenti, in quanto mi hanno ricordato che, dopo la nota sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 9148/2008 è venuta meno la solidarietà tra i condomini per il pagamento dell’appalto, costringendosi così i creditori dell’ente a rivolgersi necessariamente prima ai morosi e poi ai condomini inadempienti nella fase esecutiva, una volta ottenuta giudizialmente l’ingiunzione di pagamento verso il condominio.
Il tutto con notevole ritardo nei tempi (in caso di impossibilità del condominio di estinguere il suo debito) e aggravio di spesa quanto meno per gli avvocati.
Come posso garantirmi?
E’ la legge di riforma del condominio (legge n. 220/2012) che sostanzialmente la garantisce come e forse più che in precedenza.
Infatti la nuova normativa prevede l’obbligo dell’amministratore: a) di fornire all’impresa il nome e i dati dei condomini morosi (art. 63, 1° comma disp. att. c.c.); b) di costituire un FONDO SPECIALE (art. 1135 n. 4 c.c.) pari all’intero ammontare dei lavori (va ricordato che con l’art. 1, n. 9, lett. d della legge n. 9/2014 si è previsto che “se i lavori debbono essere eseguiti in base ad un contratto che ne prevede il loro pagamento graduale, in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”); c) di agire per la riscossione forzosa di quanto dovuto dai morosi entro un termine MASSIMO DI 6 MESI (ma opportunamente in tempo molto minore, previa una tempestiva diffida al moroso) dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è esigibile (art. 1129 n. 9 c.c.).
Il “beneficium excussionis”, quindi, previsto a favore dei non morosi, non dovrebbe comportare problemi per l’appaltatore, considerato che, se l’amministratore adempie a tutti gli obblighi di cui sopra correttamente (e se non lo fa rischia la revoca giudiziale per gravi irregolarità), la somma dovuta, totale o parziale, dovrà essere già a disposizione del creditore nel conto corrente condominiale, sul quale quest’ultimo potrà procedere ad eseguire il titolo (di norma il decreto ingiuntivo esecutivo) in suo possesso.