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Procedimento civile - notificazione al procuratore - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12684 del 13/05/2025

Notificazioni al domicilio digitale - Costituzione in giudizio contenente la esplicita indicazione dell’indirizzo pec per le sole comunicazioni di cancelleria - Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di cui all’art. 325 c.p.c. - Validità - Fondamento.

In tema di notificazioni al domicilio digitale, l'indicazione fatta dal difensore, nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria non vale infatti ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con l. n. 221 del 2012, per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile.