Rispetto del regolamento condominiale
Rispetto del regolamento condominiale
Acquistando un appartamento sito in un edificio condominiale, mi sono impegnato, come risulta dal rogito, di rispettare il regolamento condominiale che “sarà predisposto dal costruttore”. Trascorsi ormai molti mesi dalla sua predisposizione, posso rifiutarmi di rispettarlo, non avendolo trovato giuridicamente corretto ed, anzi, dannoso per i miei diritti ed interessi?
Lo può fare senz’altro, opponendosi ad adeguarsi ad esso, in quanto il costruttore non ha il potere di redigere un qualunque regolamento, né la sua facoltà gli concede il diritto di far approvare un regolamento futuro allo stato inesistente. Ciò in quanto solo il richiamo, nel singolo atto d’acquisto, di uno specifico regolamento GIA’ ESISTENTE, consente di considerarlo “per relationem” parte di tale atto (così Cass.n. 5657/2015).
Peraltro la stessa Corte, in senso analogo (con la precedente sentenza n. 19798/2014) aveva chiarito, sotto altro profilo, che il regolamento redatto dal costruttore “DOPO LA SUA PREDISPOSIZIONE, purchè richiamato ed approvato nei singoli atti d’acquisto,, in modo da far parte per relationem del loro contenuto, vincola l’acquirente delle singole unità immobiliari”.