Skip to main content

Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12833 del 13/05/2025

Giudizio di cassazione - Procedimento instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009 - Costituzione di un nuovo difensore e conferimento della procura in calce all'atto di richiesta della decisione ex art. 380-bis, c.p.c. - Nullità della costituzione - Fondamento - Sostituzione del difensore - Rilevanza - Esclusione - Art. 380-bis, comma 2, c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Deroga all'art. art. 83 c.p.c.

Nel giudizio di cassazione relativo ad un procedimento instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009, la successiva comparsa di costituzione di un nuovo difensore, con il conferimento della procura in calce all'atto ed autenticata dallo stesso legale nominato, è nulla in quanto la procura speciale, ex art. 83, comma 3, c.p.c., vigente ratione temporis, deve essere rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c., ove non apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso; non può pervenirsi, peraltro, ad una soluzione diversa quando sopraggiunge la sostituzione del difensore, dovendosi anche escludere l'introduzione da parte dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha disposto che l'istanza di decisione è eseguita dal difensore munito di nuova procura speciale - di una regola in deroga all'art. 83 c.p.c., nella formulazione applicabile al giudizio in relazione alla data di suo inizio. 

(Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, relativo ad una giudizio iniziato nel 1976, affermando la nullità dell'atto denominato "comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ." in ragione del conferimento della procura speciale con atto in calce a tale comparsa e sottoscrizione autenticata dal difensore stesso).