Spese dell'esecuzione liquidate e rimaste insoddisfatte - Conseguenze - Irripetibilità - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento di liquidazione delle relative spese adottato dal giudice implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo nel quale è stato adottato, sicché le suddette spese, se e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1004 del 17/01/2020 (Rv. 657012 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_095
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
1004
2020