Disposizioni generali – accettazione dell’eredità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8520 del 01/04/2025 (Rv. 674556-01)Modi - tacita - Accettazione tacita dell'eredità - Azioni giudiziarie proposte dal chiamato - Trascrivibilità - Condizioni - Fondamento.
La proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8520 del 01/04/2025 (Rv. 674556-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2657 …...
Obbligazioni del compratore - contratti in genere - scioglimento del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 245 del 07/01/2025 (Rv. 673479-01)risoluzione del contratto - Compravendita immobiliare - Conclusione mediante scrittura privata - Attività necessario ai fini della trascrizione - Mancata collaborazione dell'acquirente - Gravità dell'inadempimento - Esclusione - Ragioni.
In tema di compravendita immobiliare conclusa con scrittura privata, va escluso il grave inadempimento dell'acquirente che non abbia collaborato all'attività giuridica necessaria per la trascrizione dell'atto, trattandosi di condotta inidonea a cagionare danno all'alienante, già spogliatosi della proprietà dell'immobile e valevole a ledere, semmai, la posizione dello stesso acquirente, stante la finalità della trascrizione, diretta a risolvere l'eventuale conflitto tra più aventi causa da un comune autore.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 245 del 07/01/2025 (Rv. 673479-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2657 …...
Contratto definitivo di compravendita per scrittura privata non autenticata – Cass. n. 26136/2022Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Contratto definitivo di compravendita per scrittura privata non autenticata - Interesse della parte alla formazione del titolo per la trascrizione - Azione ex art. 2932 c.c. - Esperibilità - Esclusione - Azione di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni - Esperibilità - Fondamento - Fattispecie.
Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 c.c., che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto nuova e dunque inammissibile la domanda proposta in secondo grado ai sensi dell'art. 2932 c.c., nonostante l'attore si fosse limitato, in primo grado, a richiedere una pronuncia dichiarativa dell'avvenuto acquisto, in suo favore, di un alloggio di edilizia popolare, che costituisse titolo per la trascrizione nei registri immobiliari).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26136 del 05/09/2022 (Rv. 665446 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_2652, Cod_Civ_art_2657
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Clausole implicanti l'attribuzione di beni immobili ai coniugi o ai figli – Cass. n. 21761/2021Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - Separazione consensuale o divorzio congiunto - Accordi tra i coniugi - Clausole implicanti l'attribuzione di beni immobili ai coniugi o ai figli - Validità - Condizioni.
Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 21761 del 29/07/2021 (Rv. 661859 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156, Cod_Civ_art_0158, Cod_Civ_art_0177, Cod_Civ_art_0191, Cod_Civ_art_2657, Cod_Civ_art_2699, Cod_Proc_Civ_art_711, Cod_Proc_Civ_art_737
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Compravendita immobiliare – Cass. n. 7283/2021Notariato - responsabilita' professionale - Compravendita immobiliare - Obbligo di informazione e consiglio - Contenuto - Estensione all'accertamento tecnico-giuridico circa la stabilità del titolo giudiziale trascritto - Sussistenza - Fattispecie.
Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurarne serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. In particolare, egli è tenuto a compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, dovendo acquisire informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità professionale di un notaio rogante un atto di compravendita immobiliare senza compiere le opportune indagini in ordine al titolo di proprietà dell'immobile acquistato per usucapione dal venditore in forza di una sentenza di primo grado che, benché trascritta, era stata impugnata e, quindi, non recava l'attestazione di passaggio in giudicato, censurando anche l'affermazione del giudice di secondo grado per la quale l'informazione sulla definitività della menzionata sentenza fosse una nozione "alla portata di tutti").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7283 del 16/03/2021 (Rv. 660913 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2657, Cod_Civ_art_2658, Cod_Civ_art_2673 …...
Beni immobili - scrittura privata non autenticata – Cass. n. 23945/2020Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - Scrittura privata non autenticata - Accertamento giudiziale dell'autenticità - Necessità - Art. 2652 c. c. - Applicabilità - Scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente - Titolo idoneo alla trascrizione - Configurabilità.
Colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi, deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c., ed, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c. c. - trascrizione necessaria anche nella prospettiva dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. - presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23945 del 29/10/2020 (Rv. 659393 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2652, Cod_Civ_art_2657, Cod_Civ_art_2658, Cod_Civ_art_1159_1
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Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1202 del 21/01/2020 (Rv. 656842 - 01)Procedura di negoziazione assistita - Accordo di separazione consensuale comprensivo del trasferimento di diritti immobiliari - Trascrizione - Autenticazione del verbale di accordo da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato - Necessità.
In tema di procedura di negoziazione assistita tra avvocati, ogni qualvolta l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale della separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all'art. 6 d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132, con la conseguenza che, per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, cit.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1202 del 21/01/2020 (Rv. 656842 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2657, Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2671, Cod_Civ_art_2703
FAMIGLIA
MATRIMONIO
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1190 del 18/01/Rivendica ex artt. 93 e 103 l.fall. - Pendenza del giudizio di accertamento delle sottoscrizioni della scrittura privata di vendita - Difetto del presupposto della domanda - Ragioni - Fattispecie.
La rivendica fallimentare di beni immobili presuppone che la vendita sia opponibile al fallimento del venditore richiedendosi a tal fine che l'atto abbia data certa e che le formalità necessarie a renderlo opponibile ai terzi – "id est", la trascrizione – siano state compiute, ex art. 45 l.fall., in data anteriore all'apertura del fallimento, sicché il procedimento de quo non può essere instaurato, ai sensi degli artt. 93 e 103 l.fall., in dichiarata pendenza del giudizio ordinario di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata di vendita, in quanto, fino al suo positivo esaurimento, e fino alla trascrizione dell'atto, difetta il presupposto cui associare il titolo di legittimazione nei confronti del fallimento (Nella specie, la rivendicante aveva chiesto in sede fallimentare l'accertamento in via incidentale della validità della scrittura privata di vendita di un appartamento evidenziando la pendenza del separato giudizio ordinario di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni instaurato con domanda trascritta prima del fallimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1190 del 18/01/2018 (Rv. 647228 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_145, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_110, Cod_Civ_art_2652, Cod_Civ_art_2657 …...
Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27113 del 04/12/2013Accertamento della autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata - Sentenza passata in giudicato - Effetti.
L'accertamento giudiziale, con sentenza passata in giudicato, dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata assorbe e toglie rilevanza autonoma ad ogni elemento che abbia determinato o concorso a determinare il convincimento del giudice, sia esso rappresentato dalla posizione assunta dal convenuto, dall'esito di una consulenza grafologica ovvero da una prova critica. (Nell'enunciare il superiore principio di diritto, la S.C. ha rigettato l'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale, a seguito della trascrizione della domanda di accertamento giudiziale di un contratto di vendita, riteneva non esserci piena coincidenza tra tale accertamento e il riconoscimento giudiziale della sottoscrizione del medesimo contratto, consacrato dalla sentenza passata in giudicato).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27113 del 04/12/2013
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