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Disposizioni generali – accettazione dell’eredità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8520 del 01/04/2025 (Rv. 674556-01)

Modi - tacita - Accettazione tacita dell'eredità - Azioni giudiziarie proposte dal chiamato - Trascrivibilità - Condizioni - Fondamento.

La proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8520 del 01/04/2025 (Rv. 674556-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2657