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2031. Obblighi dell'interessato.

Art.2031. Obblighi dell'interessato.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7641 del 01/04/2020 (Rv. 657524 - 01)
Erogazione di acqua da pozzo privato in favore di località comunale - Successiva emanazione di ordinanza contingibile e urgente per la prosecuzione dell’erogazione - Domanda di pagamento del corrispettivo e di rimborso dei costi sostenuti, per l’intero periodo dell’erogazione, proposta nei confronti del Comune dalla società fornitrice - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta da una società privata nei confronti di un Comune, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo e il rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione di acqua, da un pozzo privato in gestione, agli abitanti di una località situata nel territorio comunale, fornita, dapprima, su richiesta espressa dell'ente locale e sulla base dell'impegno assunto dallo stesso di farsi carico dell'approvvigionamento idrico e, successivamente, in esecuzione di un'ordinanza contingibile ed urgente del Comune medesimo; ciò in quanto il rapporto giuridico instaurato prima della predetta ordinanza può essere inquadrato nell'ambito della "negotiorum gestio" (stante l'impedimento dell'ente pubblico all'esercizio delle proprie competenze e il vantaggio conseguito all'attività posta in essere dal privato), mentre, per il periodo successivo, la domanda non trova fondamento nell'impugnazione del provvedimento d'urgenza ma nelle conseguenze economiche derivate dalla sua esecuzione, sicché, per entrambe le scansioni temporali, l'oggetto della controversia è costituito da pretese patrimoniali conseguenti ad un rapporto contrattuale instaurato di fatto. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7641 del 01/04/2020 (Rv. 657524 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2028, Cod_Civ_art_2031, Cod_Civ_art_2032, Cod_Civ_art_1173 …...
Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - amministrazione da parte della collettivita' dei partecipanti - locazione della cosa comune – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25433 del 10/10/2019 (Rv. 65
Locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari - Gestione d'affari - Configurabilità - Conseguenze - Gestione non rappresentativa - Ratifica del comproprietario non locatore - Equivalenza della domanda di pagamento dei canoni alla ratifica del contratto - Diritto del comproprietario non locatore di esigere i canoni locativi dal conduttore - Sussistenza - Fondamento - Limiti. La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari, con la conseguenza che, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore senza formalità particolari, potendo la ratifica essere espressa dalla stessa domanda di pagamento dei canoni, ed esigere dal conduttore, in virtù dell'art. 1705, comma 2, c.c. - applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nell'art. 2032 c.c. - la parte, proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa, dei canoni locatizi dovuti nel periodo successivo alla ratifica, non avendo tale atto efficacia retroattiva. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25433 del 10/10/2019 (Rv. 655273 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1705, Cod_Civ_art_2031, Cod_Civ_art_2032, Cod_Civ_art_1108 CONDOMINIO COMPROPRIETA' INDIVISA …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22302 del 03/11/2016
Attività posta in essere in favore di soggetto incapace di intendere e di volere - Qualificazione - Gestione di affari - Pagamento eseguito in nome proprio dal gestore - Poteri del gerito - Ripetizione d'indebito - Proponibilità - Fondamento. Il compimento di un'attività negoziale in favore di un soggetto che versi in situazione (ancorché transitoria) di incapacità naturale , va qualificato, ove ricorra l'ulteriore requisito dell'"utiliter coeptum" , come gestione di affari altrui, la quale, a sua volta, può essere rappresentativa o non rappresentativa. Nell'ipotesi in cui il gestore agisca in nome proprio, atteso che la gestione d'affari costituisce un'ipotesi particolare di mandato, legittimato attivamente a ripetere, nei confronti dell'"accipiens", il pagamento indebito eseguito dal gestore è anche il soggetto gerito, in base all'art. 1705 c.c., che consente al mandante, sostituendosi al mandatario, di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22302 del 03/11/2016   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 26/06/2015
Gestione d'affari - "Absentia domini" - Impossibilità di provvedere alla gestione - Sufficienza - "Prohibitio domini" - Configurabilità - Opposizione anche implicita alla gestione altrui - Rilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 26/06/2015 In tema di gestione d'affari la presenza del "dominus" e la sua "scientia" non escludono automaticamente il presupposto di fatto della gestione, in quanto la concreta impossibilità del "dominus" di provvedere rende pienamente ammissibile l'intervento del gestore, sempre che l'inerzia dell'interessato non abbia il senso della "prohibitio", atteso che l'esistenza di una opposizione dell'interessato, anche implicita o tacita, alla gestione altrui è fattore da solo sufficiente ad escludere la fattispecie di cui all'art. 2028 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente non il difetto del requisito della "absentia domini", bensì la presenza di una vera e propria "prohibitio", nella «rumorosa opposizione» - giacché manifestata in sede societaria, nonché facendo precedere l'assunzione di iniziative giudiziarie dalla comunicazione delle stesse ad organi di informazione - esercitata dalla coerede di uno dei maggiori imprenditori nazionali, in relazione alla gestione che del patrimonio del "de cuius" avrebbero fatto i pretesi gestori). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 26/06/2015   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23823 del 22/12/2004
Presupposti - Compimento di atti giuridici nell'altrui interesse - Spontaneità dell'intervento del gestore - Necessità - Contrapposizione di interessi tra soggetto gerente e soggetto gestito - Configurabilità della "negotiorum gestio" - Esclusione - Fattispecie. L'istituto della "negotiorum gestio", così come previsto e disciplinato dagli artt. 2028 e segg. cod.civ., postula uno svolgimento di attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse dell'altro soggetto, - non configurabile, quindi, nelle ipotesi in cui ricorra una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori, rispettivamente il "negotiorum gestor" ed il negotiorum gestus" -, caratterizzato dalla spontaneità dell'intervento del gestore, e quindi dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui.(Nella specie un genitore aveva agito nei confronti del genero per ottenerne la condanna al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della figlia, moglie separata del convenuto; la Corte Cass., in applicazione dei principi succitati, ha ritenuto insussistenti i presupposti della "negotiorum gestio"). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23823 del 22/12/2004   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7278 del 06/08/1997
Presupposti - Contrapposizione di interessi tra soggetto gerente e soggetto gestito - Configurabilità della "negotiorum gestio" - Esclusione. L'istituto della "negotiorum gestio", così come previsto e disciplinato dagli artt. 2028 e seguenti cod. civ., postula uno svolgimento di attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse dell'altro soggetto, e non è, pertanto, configurabile in tutte le ipotesi in cui ricorra, invece, una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori, rispettivamente, il "negotiorum gestor" ed il "negotiorum gestus". Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7278 del 06/08/1997   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2002 del 26/03/1980
Presupposto - pretesa del gestore circa la titolarita dell'attivita svolta - contrapposizione di interessi - sussistenza - negotiorum gestio - configurabilita - esclusione. La negotiorum gestio, ai sensi ed agli effetti degli artt 2028 e seguenti cod civ, postula che l'attivita di un soggetto venga svolta per curare gli interessi di altro soggetto, e, pertanto, non e configurabile quando ricorra una contrapposizione dei rispettivi interessi, in quanto il primo di detti soggetti pretenda la titolarita dell'attivita medesima, in forza di un diritto confliggente con quello dedotto dall'altro. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2002 del 26/03/1980   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 199 del 25/01/1974
Ratifica dell'interessato - effetti - azione per l'adempimento proposta dal terzo - legittimazione passiva del gestore - obblighi dell'interessato. Nella gestione di affari non rappresentativa, la ratifica del dominus, qualora manchino le condizioni perche si producano gli effetti della negotiorum gestio, non fa subentrare il dominus, in luogo del gestore, nel rapporto costituito da quest'ultimo in nome proprio con il terzo, per cui, rispetto all'Azione di adempimento promossa dal terzo, legittimato passivo non e il dominus bensi lo stesso gestore, pur dovendo il primo tenere indenne il secondo, per effetto della ratifica, delle obbligazioni da lui assunte in nome proprio e rimborsargli le spese necessarie od utili con i relativi interessi. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 199 del 25/01/1974   …...

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