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2032. Ratifica dell'interessato.

Art.2032. Ratifica dell'interessato.

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Documenti collegati:

Società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7864 del 22/03/2024 (Rv. 670713-01)
Amministratori - responsabilità - Amministratore di fatto - Assunzione non autorizzata della gestione di una società - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Opponibilità alla società di atti compiuti dall'amministratore di fatto - Ratifica - Necessità - Esclusione - Fattispecie. Coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, possono esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità degli atti compiuti dal gestore alla società gerita, non è necessaria la ratifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso fosse necessaria una ratifica della società gerita allo scopo di renderle opponibile il verbale di accettazione senza riserve di un'opera commissionata, sottoscritto dall'amministratore di fatto). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7864 del 22/03/2024 (Rv. 670713-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2028, Cod_Civ_art_2029, Cod_Civ_art_2032, Cod_Civ_art_1399 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7641 del 01/04/2020 (Rv. 657524 - 01)
Erogazione di acqua da pozzo privato in favore di località comunale - Successiva emanazione di ordinanza contingibile e urgente per la prosecuzione dell’erogazione - Domanda di pagamento del corrispettivo e di rimborso dei costi sostenuti, per l’intero periodo dell’erogazione, proposta nei confronti del Comune dalla società fornitrice - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta da una società privata nei confronti di un Comune, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo e il rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione di acqua, da un pozzo privato in gestione, agli abitanti di una località situata nel territorio comunale, fornita, dapprima, su richiesta espressa dell'ente locale e sulla base dell'impegno assunto dallo stesso di farsi carico dell'approvvigionamento idrico e, successivamente, in esecuzione di un'ordinanza contingibile ed urgente del Comune medesimo; ciò in quanto il rapporto giuridico instaurato prima della predetta ordinanza può essere inquadrato nell'ambito della "negotiorum gestio" (stante l'impedimento dell'ente pubblico all'esercizio delle proprie competenze e il vantaggio conseguito all'attività posta in essere dal privato), mentre, per il periodo successivo, la domanda non trova fondamento nell'impugnazione del provvedimento d'urgenza ma nelle conseguenze economiche derivate dalla sua esecuzione, sicché, per entrambe le scansioni temporali, l'oggetto della controversia è costituito da pretese patrimoniali conseguenti ad un rapporto contrattuale instaurato di fatto. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7641 del 01/04/2020 (Rv. 657524 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2028, Cod_Civ_art_2031, Cod_Civ_art_2032, Cod_Civ_art_1173 …...
Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - amministrazione da parte della collettivita' dei partecipanti - locazione della cosa comune – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25433 del 10/10/2019 (Rv. 65
Locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari - Gestione d'affari - Configurabilità - Conseguenze - Gestione non rappresentativa - Ratifica del comproprietario non locatore - Equivalenza della domanda di pagamento dei canoni alla ratifica del contratto - Diritto del comproprietario non locatore di esigere i canoni locativi dal conduttore - Sussistenza - Fondamento - Limiti. La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari, con la conseguenza che, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore senza formalità particolari, potendo la ratifica essere espressa dalla stessa domanda di pagamento dei canoni, ed esigere dal conduttore, in virtù dell'art. 1705, comma 2, c.c. - applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nell'art. 2032 c.c. - la parte, proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa, dei canoni locatizi dovuti nel periodo successivo alla ratifica, non avendo tale atto efficacia retroattiva. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25433 del 10/10/2019 (Rv. 655273 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1705, Cod_Civ_art_2031, Cod_Civ_art_2032, Cod_Civ_art_1108 CONDOMINIO COMPROPRIETA' INDIVISA …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - modi - tacita - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8980 del 06/04/2017
Comportamento del successibile - Necessità - Conseguenze - Voltura catastale effettuata da altro chiamato all'eredità - Irrilevanza. L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius". Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8980 del 06/04/2017   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - modi - tacita - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9713 del 14/04/2017
Iscrizione o intavolazione - Efficacia costitutiva - Estensione ai trasferimenti per causa di morte o all'acquisto per usucapione - Esclusione - Iscrizione del certificato ereditario su richiesta di altro chiamato all'eredità – Necessità della ratifica - Fondamento. Trascrizione - leggi speciali - libri speciali (sistema tavolare) In genere. Per i beni soggetti al regime tavolare, ai sensi del r.d. n. 499 del 1929, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione o intavolazione è limitata ai soli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria, in relazione ai quali, ex art. 3 del citato decreto, l'intavolazione nemmeno ha il valore di condizione di opponibilità, occorrendo verificare la qualità di erede secondo la normativa successoria; ne consegue che la sola intavolazione del certificato di eredità compiuta su iniziativa di un determinato soggetto, anche nell'interesse di altro beneficiario, non può di per sé determinare l'acquisto della qualità di erede in capo a quest'ultimo, in assenza di una esplicita ratifica - che non si esaurisca nella mera inerzia - necessaria per l’accettazione dell’eredità. (Fattispecie relativa all'assunzione, per successione, di un maso chiuso). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9713 del 14/04/2017   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22302 del 03/11/2016
Attività posta in essere in favore di soggetto incapace di intendere e di volere - Qualificazione - Gestione di affari - Pagamento eseguito in nome proprio dal gestore - Poteri del gerito - Ripetizione d'indebito - Proponibilità - Fondamento. Il compimento di un'attività negoziale in favore di un soggetto che versi in situazione (ancorché transitoria) di incapacità naturale , va qualificato, ove ricorra l'ulteriore requisito dell'"utiliter coeptum" , come gestione di affari altrui, la quale, a sua volta, può essere rappresentativa o non rappresentativa. Nell'ipotesi in cui il gestore agisca in nome proprio, atteso che la gestione d'affari costituisce un'ipotesi particolare di mandato, legittimato attivamente a ripetere, nei confronti dell'"accipiens", il pagamento indebito eseguito dal gestore è anche il soggetto gerito, in base all'art. 1705 c.c., che consente al mandante, sostituendosi al mandatario, di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22302 del 03/11/2016   …...
successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15888 del 11/07/2014
Comportamento del successibile - Necessità - Conseguenze - Voltura catastale effettuata dall'altro chiamato all'eredità - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15888 del 11/07/2014 L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius". Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15888 del 11/07/2014   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 199 del 25/01/1974
Ratifica dell'interessato - effetti - azione per l'adempimento proposta dal terzo - legittimazione passiva del gestore - obblighi dell'interessato. Nella gestione di affari non rappresentativa, la ratifica del dominus, qualora manchino le condizioni perche si producano gli effetti della negotiorum gestio, non fa subentrare il dominus, in luogo del gestore, nel rapporto costituito da quest'ultimo in nome proprio con il terzo, per cui, rispetto all'Azione di adempimento promossa dal terzo, legittimato passivo non e il dominus bensi lo stesso gestore, pur dovendo il primo tenere indenne il secondo, per effetto della ratifica, delle obbligazioni da lui assunte in nome proprio e rimborsargli le spese necessarie od utili con i relativi interessi. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 199 del 25/01/1974   …...

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