Skip to main content

2030. Obbligazioni del gestore

Art.2030. Obbligazioni del gestore.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui – Cass. n. 12620/2023
Comunione dei diritti reali - Perdita o deterioramento del bene comune - Responsabilità del comproprietario - Art. 2051 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui - Configurabilità - Prova liberatoria - Oggetto - Diligenza del buon padre di famiglia.  Il comproprietario che danneggi o sottragga il bene comune risponde nei confronti degli altri non già ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma che riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta), bensì alla stregua di mandatario ovvero gestore di affari altrui (a seconda che eserciti il possesso, rispettivamente, con il consenso o senza opposizione degli altri contitolari), di talché egli è chiamato a fornire la prova liberatoria avente ad oggetto non già il caso fortuito, bensì la circostanza di avere adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività di gestione e custodia. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12620 del 10/05/2023 (Rv. 667760 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_2030, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051   Corte Cassazione 12620 2023 …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 09/04/2008
Requisiti - Spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui - Fattispecie. L'elemento caratterizzante della gestione d'affari consiste nella spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale. Tale requisito si rinviene non solo quando l'interessato sia nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale ingerenza da parte del "negotiorum gestor". (Nella fattispecie, La Corte ha ritenuto esistente la gestione d'affari, nell'amministrazione di un asse ereditario, da parte di un terzo, con l'assenso tacito degli eredi). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 09/04/2008   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23823 del 22/12/2004
Presupposti - Compimento di atti giuridici nell'altrui interesse - Spontaneità dell'intervento del gestore - Necessità - Contrapposizione di interessi tra soggetto gerente e soggetto gestito - Configurabilità della "negotiorum gestio" - Esclusione - Fattispecie. L'istituto della "negotiorum gestio", così come previsto e disciplinato dagli artt. 2028 e segg. cod.civ., postula uno svolgimento di attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse dell'altro soggetto, - non configurabile, quindi, nelle ipotesi in cui ricorra una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori, rispettivamente il "negotiorum gestor" ed il negotiorum gestus" -, caratterizzato dalla spontaneità dell'intervento del gestore, e quindi dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui.(Nella specie un genitore aveva agito nei confronti del genero per ottenerne la condanna al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della figlia, moglie separata del convenuto; la Corte Cass., in applicazione dei principi succitati, ha ritenuto insussistenti i presupposti della "negotiorum gestio"). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23823 del 22/12/2004   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7278 del 06/08/1997
Presupposti - Contrapposizione di interessi tra soggetto gerente e soggetto gestito - Configurabilità della "negotiorum gestio" - Esclusione. L'istituto della "negotiorum gestio", così come previsto e disciplinato dagli artt. 2028 e seguenti cod. civ., postula uno svolgimento di attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse dell'altro soggetto, e non è, pertanto, configurabile in tutte le ipotesi in cui ricorra, invece, una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori, rispettivamente, il "negotiorum gestor" ed il "negotiorum gestus". Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7278 del 06/08/1997   …...
Lavoro - lavoro subordinato - in genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 326 del 16/01/1996
Lavoro subordinato - Vincolo di soggezione del lavoratore - Estremi - Emanazione di ordini - Attività di controllo - Requisiti - Qualificazione del rapporto come subordinato o come autonomo - Criteri generali ed astratti - Censurabilità in cassazione - Valutazione delle risultanze processuali per la qualificazione dello specifico rapporto - Esclusione. Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in tale sede - se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata - con cui si era escluso il carattere subordinato di un'attività di cura e vigilanza di un piccolo terreno - rilevando in particolare che ai fini in esame era irrilevante l'eventuale qualificabilità come "domestico" del lavoro dedotto in giudizio, sostenuta dal ricorrente). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 326 del 16/01/1996   …...
Responsabilità civile - cose in custodia - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2795 del 04/05/1985
Distruzione o deterioramento di un bene ereditario - responsabilità del coerede che ne aveva il possesso nei confronti degli altri coeredi - applicabilità dell'art. 2051 cod. Civ. - esclusione - prova della normale diligenza nella attività di gestione e di custodia del bene - necessità - epoca di acquisto del possesso - irrilevanza. Nell'ipotesi di distruzione o deterioramento di un bene ereditario il coerede che ne aveva il possesso risponde dei danni nei confronti degli altri coeredi non a termini dell'art. 2051 cod. civ., che riguarda i danni che la cosa in custodia ha cagionato ai terzi e non quelli subiti dalla cosa stessa, bensì qualora non fornisca la prova di avere usato la normale diligenza nell'attività di gestione e di custodia del bene stesso, e ciò sia nel caso in cui il predetto abbia acquistato il possesso prima dell'apertura della successione, sia quando lo abbia conseguito in epoca successiva con il consenso espresso o tacito degli altri coeredi o di sua iniziativa senza la loro opposizione. Infatti, il coerede nell'amministrazione del bene di cui abbia il possesso, deve comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia non solo se agisca come mandatario degli altri coeredi, ma anche quando assuma la qualità di gestore degli affari altrui nei rapporti dei coeredi (continuazione del preesistente possesso e immissione "sua sponte" nel possesso) in quanto la norma dell'art. 2030 cod. civ., in tema di gestione di affari, richiama espressamente le Disposizioni riguardanti le obbligazioni del mandatario. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2795 del 04/05/1985   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2002 del 26/03/1980
Presupposto - pretesa del gestore circa la titolarita dell'attivita svolta - contrapposizione di interessi - sussistenza - negotiorum gestio - configurabilita - esclusione. La negotiorum gestio, ai sensi ed agli effetti degli artt 2028 e seguenti cod civ, postula che l'attivita di un soggetto venga svolta per curare gli interessi di altro soggetto, e, pertanto, non e configurabile quando ricorra una contrapposizione dei rispettivi interessi, in quanto il primo di detti soggetti pretenda la titolarita dell'attivita medesima, in forza di un diritto confliggente con quello dedotto dall'altro. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2002 del 26/03/1980   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 199 del 25/01/1974
Ratifica dell'interessato - effetti - azione per l'adempimento proposta dal terzo - legittimazione passiva del gestore - obblighi dell'interessato. Nella gestione di affari non rappresentativa, la ratifica del dominus, qualora manchino le condizioni perche si producano gli effetti della negotiorum gestio, non fa subentrare il dominus, in luogo del gestore, nel rapporto costituito da quest'ultimo in nome proprio con il terzo, per cui, rispetto all'Azione di adempimento promossa dal terzo, legittimato passivo non e il dominus bensi lo stesso gestore, pur dovendo il primo tenere indenne il secondo, per effetto della ratifica, delle obbligazioni da lui assunte in nome proprio e rimborsargli le spese necessarie od utili con i relativi interessi. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 199 del 25/01/1974   …...
Mandato - obbligazioni del mandatario - obbligo del rendiconto – Cass. n. 1922/1973
Pluralita di gestori o mandatari - rendiconto delle rispettive operazioni - obbligo - sussistenza. La gestione promiscua di un unico patrimonio da parte di piu gestori o mandatari non esime ciascuno di essi dall'Obbligo del rendiconto in relazione alle operazioni dal medesimo effettuate. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1922 del 06/07/1973 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 1922 1973   …...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello