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2029. Capacità del gestore.

Art.2029. Capacità del gestore.

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Documenti collegati:

Società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7864 del 22/03/2024 (Rv. 670713-01)
Amministratori - responsabilità - Amministratore di fatto - Assunzione non autorizzata della gestione di una società - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Opponibilità alla società di atti compiuti dall'amministratore di fatto - Ratifica - Necessità - Esclusione - Fattispecie. Coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, possono esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità degli atti compiuti dal gestore alla società gerita, non è necessaria la ratifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso fosse necessaria una ratifica della società gerita allo scopo di renderle opponibile il verbale di accettazione senza riserve di un'opera commissionata, sottoscritto dall'amministratore di fatto). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7864 del 22/03/2024 (Rv. 670713-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2028, Cod_Civ_art_2029, Cod_Civ_art_2032, Cod_Civ_art_1399 …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12102 del 19/08/2003
Mancata spendita del nome del "dominus" - Subentro del "dominus" nel rapporto negoziale con il terzo - Esclusione. La gestione degli affari che non abbia comportato la spendita del nome del dominus, può produrre effetti fra il dominus e il gestore, ma non può in alcun caso valere a far subentrare il dominus nel rapporto negoziale che il gestore abbia instaurato in nome proprio con il terzo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12102 del 19/08/2003   …...
Lavoro - lavoro subordinato - retribuzione - gratificazioni - tredicesima mensilità - sospensione del rapporto - sciopero - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6061 del 13/11/1982
C.c.n.l. 19 aprile 1973 per il settore metalmeccanico - interpretazione della espressione "lavoratore considerato in servizio" - criteri - impossibilità sopravvenuta della prestazione e assenza dovuta a sciopero - distinzione - rilevanza. Nell'interpretazione dell'art. 15 del C.C.n.L. 19 aprile 1973 per il settore metalmeccanico (riprodotto nel successivo C.C.n.L. 1 maggio 1976) che prevede la corresponsione della tredicesima mensilità o gratifica natalizia "al lavoratore considerato in servizio", il giudice - in relazione all'ipotesi in cui il rapporto di lavoro, in Mancanza di prestazione lavorativa, non si risolva e si considera soltanto sospeso - deve distinguere il caso della impossibilità sopravvenuta della prestazione, nel quale il rischio della Mancanza di questa si trasferisce sul datore di lavoro senza alcuna incidenza sul diritto alla retribuzione (malattia, infortunio, gravidanza, ecc.) dal caso in cui l'assenza dal lavoro sia dovuta a sciopero, il quale, sebbene si concreti nell'Esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, determina, con la sospensione del rapporto di lavoro, il temporaneo venir meno della obbligazione di pagamento della retribuzione, nella quale rientra anche la tredicesima mensilità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6061 del 13/11/1982   …...

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