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2028. Obbligo di continuare la gestione.

Art.2028. Obbligo di continuare la gestione.

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Documenti collegati:

Società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7864 del 22/03/2024 (Rv. 670713-01)
Amministratori - responsabilità - Amministratore di fatto - Assunzione non autorizzata della gestione di una società - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Opponibilità alla società di atti compiuti dall'amministratore di fatto - Ratifica - Necessità - Esclusione - Fattispecie. Coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, possono esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità degli atti compiuti dal gestore alla società gerita, non è necessaria la ratifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso fosse necessaria una ratifica della società gerita allo scopo di renderle opponibile il verbale di accettazione senza riserve di un'opera commissionata, sottoscritto dall'amministratore di fatto). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7864 del 22/03/2024 (Rv. 670713-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2028, Cod_Civ_art_2029, Cod_Civ_art_2032, Cod_Civ_art_1399 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7641 del 01/04/2020 (Rv. 657524 - 01)
Erogazione di acqua da pozzo privato in favore di località comunale - Successiva emanazione di ordinanza contingibile e urgente per la prosecuzione dell’erogazione - Domanda di pagamento del corrispettivo e di rimborso dei costi sostenuti, per l’intero periodo dell’erogazione, proposta nei confronti del Comune dalla società fornitrice - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta da una società privata nei confronti di un Comune, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo e il rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione di acqua, da un pozzo privato in gestione, agli abitanti di una località situata nel territorio comunale, fornita, dapprima, su richiesta espressa dell'ente locale e sulla base dell'impegno assunto dallo stesso di farsi carico dell'approvvigionamento idrico e, successivamente, in esecuzione di un'ordinanza contingibile ed urgente del Comune medesimo; ciò in quanto il rapporto giuridico instaurato prima della predetta ordinanza può essere inquadrato nell'ambito della "negotiorum gestio" (stante l'impedimento dell'ente pubblico all'esercizio delle proprie competenze e il vantaggio conseguito all'attività posta in essere dal privato), mentre, per il periodo successivo, la domanda non trova fondamento nell'impugnazione del provvedimento d'urgenza ma nelle conseguenze economiche derivate dalla sua esecuzione, sicché, per entrambe le scansioni temporali, l'oggetto della controversia è costituito da pretese patrimoniali conseguenti ad un rapporto contrattuale instaurato di fatto. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7641 del 01/04/2020 (Rv. 657524 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2028, Cod_Civ_art_2031, Cod_Civ_art_2032, Cod_Civ_art_1173 …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22302 del 03/11/2016
Attività posta in essere in favore di soggetto incapace di intendere e di volere - Qualificazione - Gestione di affari - Pagamento eseguito in nome proprio dal gestore - Poteri del gerito - Ripetizione d'indebito - Proponibilità - Fondamento. Il compimento di un'attività negoziale in favore di un soggetto che versi in situazione (ancorché transitoria) di incapacità naturale , va qualificato, ove ricorra l'ulteriore requisito dell'"utiliter coeptum" , come gestione di affari altrui, la quale, a sua volta, può essere rappresentativa o non rappresentativa. Nell'ipotesi in cui il gestore agisca in nome proprio, atteso che la gestione d'affari costituisce un'ipotesi particolare di mandato, legittimato attivamente a ripetere, nei confronti dell'"accipiens", il pagamento indebito eseguito dal gestore è anche il soggetto gerito, in base all'art. 1705 c.c., che consente al mandante, sostituendosi al mandatario, di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22302 del 03/11/2016   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 26/06/2015
Gestione d'affari - "Absentia domini" - Impossibilità di provvedere alla gestione - Sufficienza - "Prohibitio domini" - Configurabilità - Opposizione anche implicita alla gestione altrui - Rilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 26/06/2015 In tema di gestione d'affari la presenza del "dominus" e la sua "scientia" non escludono automaticamente il presupposto di fatto della gestione, in quanto la concreta impossibilità del "dominus" di provvedere rende pienamente ammissibile l'intervento del gestore, sempre che l'inerzia dell'interessato non abbia il senso della "prohibitio", atteso che l'esistenza di una opposizione dell'interessato, anche implicita o tacita, alla gestione altrui è fattore da solo sufficiente ad escludere la fattispecie di cui all'art. 2028 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente non il difetto del requisito della "absentia domini", bensì la presenza di una vera e propria "prohibitio", nella «rumorosa opposizione» - giacché manifestata in sede societaria, nonché facendo precedere l'assunzione di iniziative giudiziarie dalla comunicazione delle stesse ad organi di informazione - esercitata dalla coerede di uno dei maggiori imprenditori nazionali, in relazione alla gestione che del patrimonio del "de cuius" avrebbero fatto i pretesi gestori). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 26/06/2015   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 09/04/2008
Requisiti - Spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui - Fattispecie. L'elemento caratterizzante della gestione d'affari consiste nella spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale. Tale requisito si rinviene non solo quando l'interessato sia nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale ingerenza da parte del "negotiorum gestor". (Nella fattispecie, La Corte ha ritenuto esistente la gestione d'affari, nell'amministrazione di un asse ereditario, da parte di un terzo, con l'assenso tacito degli eredi). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 09/04/2008   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23823 del 22/12/2004
Presupposti - Compimento di atti giuridici nell'altrui interesse - Spontaneità dell'intervento del gestore - Necessità - Contrapposizione di interessi tra soggetto gerente e soggetto gestito - Configurabilità della "negotiorum gestio" - Esclusione - Fattispecie. L'istituto della "negotiorum gestio", così come previsto e disciplinato dagli artt. 2028 e segg. cod.civ., postula uno svolgimento di attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse dell'altro soggetto, - non configurabile, quindi, nelle ipotesi in cui ricorra una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori, rispettivamente il "negotiorum gestor" ed il negotiorum gestus" -, caratterizzato dalla spontaneità dell'intervento del gestore, e quindi dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui.(Nella specie un genitore aveva agito nei confronti del genero per ottenerne la condanna al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della figlia, moglie separata del convenuto; la Corte Cass., in applicazione dei principi succitati, ha ritenuto insussistenti i presupposti della "negotiorum gestio"). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23823 del 22/12/2004   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12102 del 19/08/2003
Mancata spendita del nome del "dominus" - Subentro del "dominus" nel rapporto negoziale con il terzo - Esclusione. La gestione degli affari che non abbia comportato la spendita del nome del dominus, può produrre effetti fra il dominus e il gestore, ma non può in alcun caso valere a far subentrare il dominus nel rapporto negoziale che il gestore abbia instaurato in nome proprio con il terzo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12102 del 19/08/2003   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7278 del 06/08/1997
Presupposti - Contrapposizione di interessi tra soggetto gerente e soggetto gestito - Configurabilità della "negotiorum gestio" - Esclusione. L'istituto della "negotiorum gestio", così come previsto e disciplinato dagli artt. 2028 e seguenti cod. civ., postula uno svolgimento di attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse dell'altro soggetto, e non è, pertanto, configurabile in tutte le ipotesi in cui ricorra, invece, una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori, rispettivamente, il "negotiorum gestor" ed il "negotiorum gestus". Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7278 del 06/08/1997   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2002 del 26/03/1980
Presupposto - pretesa del gestore circa la titolarita dell'attivita svolta - contrapposizione di interessi - sussistenza - negotiorum gestio - configurabilita - esclusione. La negotiorum gestio, ai sensi ed agli effetti degli artt 2028 e seguenti cod civ, postula che l'attivita di un soggetto venga svolta per curare gli interessi di altro soggetto, e, pertanto, non e configurabile quando ricorra una contrapposizione dei rispettivi interessi, in quanto il primo di detti soggetti pretenda la titolarita dell'attivita medesima, in forza di un diritto confliggente con quello dedotto dall'altro. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2002 del 26/03/1980   …...

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