Identità personale - nome (nozione) - cognome e predicato nobiliare - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8955 del 04/04/2024 (Rv. 671081-01)Cognome - Predicato nobiliare - Diritto alla cognomizzazione - Condizioni per il riconoscimento - Legittimazione - Necessaria richiesta di tutti i portatori del cognome - Esclusione - Fondamento.
Il diritto alla cognomizzazione del predicato nobiliare e la sua tutela sono riservati a tutti i discendenti dal comune avo cui è stato riconosciuto il titolo nobiliare, cosicché ciascuno di essi, ove si tratti di titolo esistente prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione, può agire con un giudizio ordinario di cognizione, senza necessità che la stessa tutela debba essere richiesta, coevamente, da tutti i suoi congiunti portatori del medesimo cognome, trattandosi di diritto personalissimo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8955 del 04/04/2024 (Rv. 671081-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0006, Cod_Civ_art_0007, Cod_Civ_art_0008 …...
Ordine di cancellazione di URL dalle versioni anche extraeuropee dei motori di ricerca – Cass. n. 34658/2022Personalità (diritti della) - riservatezza - Tutela del "diritto all'oblio" - Ordine di cancellazione di URL dalle versioni anche extraeuropee dei motori di ricerca - Possibilità - Condizioni.
In tema di tutela del "diritto all'oblio", e in conformità al diritto dell’Unione europea, il Garante per la protezione dei dati personali, ed anche il giudice investito della questione, possono ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare la deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, di determinati URL dal menzionato motore, previo bilanciamento del diritto della persona interessata alla tutela della vita privata e alla protezione dei suoi dati personali con il diritto alla libertà d'informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34658 del 24/11/2022 (Rv. 666447 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0006, Cod_Civ_art_0007, Cod_Civ_art_0010
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34658
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Diritto all'utilizzo del cognome iscritto alla nascita negli atti dello stato civile – Cass. n. 34090/2021Personalità (diritti della) - identità personale - nome (nozione) - tutela - in genere - Diritto all'utilizzo del cognome iscritto alla nascita negli atti dello stato civile - Sussistenza - Acquisizione da parte della moglie del cognome del marito per effetto di matrimonio all'estero - Utilizzazione dello stesso in vari contesti - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di diritto al nome, la persona fisica ha sempre titolo di rivendicare per sé il cognome con il quale è stata individuata e iscritta dai propri genitori negli atti dello stato civile, senza che quello del coniuge, acquisito in sostituzione del proprio a seguito di matrimonio contratto all'estero, anche se utilizzato in molteplici contesti, possa costituire un fatto causativo del suo indebolimento o della sua perdita, restando l'assolutezza di tale diritto un tratto ineliminabile dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34090 del 12/11/2021 (Rv. 663105 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0006, Cod_Civ_art_0007
Corte
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Stato civile - sesso (rettificazione di attribuzione di sesso) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3877 del 17/02/2020 (Rv. 657061 - 01)Rettificazione del sesso - Mutamento del prenome - Necessaria conversione nel genere scaturente dalla rettificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. (Nella specie, la Corte d'appello aveva negato il diritto alla rettifica del prenome "Alessandro" in "Alexandra" ritenendo che necessariamente dovesse essere modificato nel corrispondente di genere "Alessandra").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3877 del 17/02/2020 (Rv. 657061 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0006
STATO CIVILE
SESSO
RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO
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Stampa - libertà di stampa - sequestro di giornali e di altre pubblicazioni – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016Testata giornalistica pubblicata, esclusivamente o meno, in via telematica - Equiparazione a quella tradizionale su supporto cartaceo - Condizioni - Conseguenze - Tutela cautelare preventiva di natura sostanzialmente inibitoria - Inammissibilità - Ragioni.
La tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, comma 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016
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Stampa - libertà di stampa - sequestro di giornali e di altre pubblicazioni – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016Testata giornalistica pubblicata, esclusivamente o meno, in via telematica - Equiparazione a quella tradizionale su supporto cartaceo - Condizioni - Conseguenze - Tutela cautelare preventiva di natura sostanzialmente inibitoria - Inammissibilità - Ragioni.
La tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, comma 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016
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Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute - ordinamento ed amministrazione - in genere – Cass. n. 23401/2015Associazione non riconosciuta - Denominazione - Usurpazione - Tutela risarcitoria patrimoniale e non patrimoniale - Ammissibilità – Fattispecie - risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - In genere.
L'associazione non riconosciuta, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e, come tale, soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione, che si traduce nella possibilità di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione (cioè di indebita assunzione di nomi e denominazioni altrui quali segni distintivi), la connessa reintegrazione patrimoniale, nonché il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità ed all'immagine dell'ente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il risarcimento del danno all'Associazione italiana contro le leucemie ed alla sua affiliata locale di Pescara, ritenendo usurpativa la protrazione dell'utilizzo della denominazione "AIL" effettuato dalla sezione regionale abruzzese nonostante la pregressa esclusione).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23401 del 16/11/2015
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Personalità (diritti della) - identità personale - nome - tutela - in genere - Cessazione degli effetti giuridici del matrimonio – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23291 del 13/11/2015Matrimonio contratto all'estero da cittadini stranieri - Conservazione dell'unico cognome del marito a seguito di divorzio - Legge applicabile - Criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva con legge n. 950 del 1984 - famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere.
In caso di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri, il diritto della moglie di utilizzare l'esclusivo cognome del marito, acquisito, con il consenso di quest'ultimo, al momento dell'assunzione del vincolo, va delibato sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 1984, per la quale i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino (nella specie, l'ordinamento svedese), non assumendo alcun rilievo che la cessazione del rapporto coniugale sia stata dichiarata e regolata dalla legge di un altro Stato (nella specie, quella italiana).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23291 del 13/11/2015
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Personalità (diritti della) - identità personale - nome - tutela - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17462 del 17/07/2013Cittadino extracomunitario con doppia cittadinanza - Diritto alla conservazione del doppio cognome - Sussistenza – Fattispecie - stato civile - atti - rettificazione ed annotazioni.
Il cittadino extracomunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione, senza perdere la cittadinanza straniera di origine, ha il diritto di portare anche in Italia il proprio doppio cognome.(Nella specie, trattasi di cittadino peruviano che aveva acquistato la cittadinanza italiana dopo aver risieduto oltre dieci anni in Italia, conservando la cittadinanza peruviana).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17462 del 17/07/2013
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Personalità (diritti della) - identità personale - nome - tutela - in genere - Imposizione del prenome "Andrea" ad una neonata - Legittimità – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20385 del 20/11/2012Stato civile - atti - rettificazione ed annotazioni - Imposizione del prenome "Andrea" ad una neonata - Legittimità - Fondamento.
L'imposizione del prenome "Andrea" ad una neonata non viola il disposto dell'art. 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che vieta l'uso di nomi ridicoli o vergognosi, non potendo, detto prenome, per la sua peculiarità lessicale, così ritenersi ove attribuito ad una persona di sesso femminile ed essendo, altresì, rispettoso del dettato dell'art. 35 del d.P.R. richiamato, che impone la corrispondenza del nome al sesso, posto che il prenome "Andrea" ha natura sessualmente neutra, essendo utilizzato, nella maggior parte dei paesi europei ed extraeuropei, per soggetti femminili e maschili indifferentemente, e, pertanto, non è produttivo di alcuna ambiguità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20385 del 20/11/2012
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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25999 del 23/12/2010Controversia tra due associazioni relativa a deliberazione assunta da una terza associazione rimasta estranea al giudizio - Intervento in appello da parte di quest'ultima - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa all'uso del nome e del simbolo della Democrazia cristiana.
La controversia tra due associazioni, in ordine alla nullità di una deliberazione assunta dagli organi di una terza associazione estranea al giudizio, è utilmente decisa sulla base di accertamenti che acquistano l'efficacia del giudicato soltanto tra le parti, e che non possono in alcun modo essere opposti all'associazione che ha assunto la deliberazione, ma non ha partecipato al giudizio, con la conseguenza che l'intervento in appello da parte di quest'ultima è inammissibile, non ricorrendo il caso dell'art. 344 cod. proc. civ. (Nella specie, nella controversia intercorrente tra il partito politico della Democrazia cristiana e l'Associazione dei Cristiano democratici uniti, avente ad oggetto la validità della delibera di una terza associazione - la Democrazia cristiana "storica" - relativamente al diritto all'uso del nome "Democrazia cristiana" e del simbolo costituito dallo scudo crociato con la scritta "Libertas", era intervenuto in appello il Partito popolare italiano, lamentando la propria pretermissione, ma l'intervento era stato dichiarato inammissibile dalla corte territoriale, non essendovi litisconsorzio necessario; le S.U., enunciando il principio anzidetto, hanno confermato la decisione impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25999 del 23/12/2010
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Personalità (diritti della) - riservatezza - immagine - in genere - Denominazione e immagine di un bene – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18218 del 11/08/2009Tutela invocabile da persone fisiche e giuridiche e da altri soggetti - Tutela dell'utilizzatore e del titolare del diritto di sfruttamento economico - Configurabilità - Fattispecie.
La tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 cod. civ., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di "leasing", sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui una società, senza ottenere il consenso dell'avente diritto e senza pagare il corrispettivo dovuto, aveva indebitamente riprodotto nel proprio calendario l'immagine e la denominazione di un'imbarcazione altrui, usata a fini agonistici o come elemento di richiamo nell'ambito di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione, inserendo nella vela il proprio marchio).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18218 del 11/08/2009
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Personalità (diritti della) - identità personale - nome - tutela - azione per usurpazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11129 del 16/07/2003Azione di cessazione del fatto lesivo - Condizioni - Possibilità di un pregiudizio (derivante dall'utilizzazione indebita del nome) - Sufficienza - Accertamento in concreto della detta possibilità - Necessità.
In tema di tutela del diritto al nome, l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 cod. civ., è subordinata alla duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11129 del 16/07/2003
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Risarcimento del danno - condanna generica - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 495 del 18/01/2000Accertamento non limitato alla potenzialità lesiva del fatto dannoso, ma esteso all'entità del danno - Ammissibilità - Danno da ingiustificata interruzione delle trattative per la conclusione di un contratto - Interesse negativo - Riconoscibilità - Danno all'identità personale - Esclusione, in base alla causa petendi.
Con la sentenza di condanna generica il giudice può non limitarsi ad accertare l'esistenza di un fatto potenzialmente idoneo a produrre un danno, ma può accertare anche la reale entità dello stesso, lasciando quindi impregiudicata soltanto la sua liquidazione, purché nell'ambito della causa petendi. Pertanto, nel caso di risarcimento del danno richiesto per l'ingiustificato recesso da trattative, essendo risarcibile soltanto il cosiddetto interesse negativo, consistente nelle spese sopportate in vista della conclusione del contratto e nella perdita di occasioni per concludere con altri un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, non può esser riconosciuto, in base alla stessa causa petendi, il danno da lesione dell'identità personale o immagine sociale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 495 del 18/01/2000
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Personalita (diritti della) - identita personale - nome - cognome e predicato nobiliare - tutela - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3779 del 27/07/1978Uso indebito del predicato nobiliare costituente parte del cognome - tutela - sussistenza - pregiudizio anche soltanto potenziale o morale derivante da tale uso - rilevanza.* 122019 393317*
Il nome della persona, e, quindi, anche il predicato nobiliare che, secondo il vigente ordinamento repubblicano, costituisca parte del cognome, puo essere oggetto di tutela nel caso di indebito uso che altri ne faccia, ai sensi degli artt 7 ed 8 cod civ, ove detto uso comporti un pregiudizio anche meramente potenziale o di ordine esclusivamente morale. ( V 2356/70, mass n 348568).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3779 del 27/07/1978
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