Professione di fede religiosa - Diritto a rifiutare l'emotrasfusione – Cass. n. 29469/2020Costituzione della repubblica - liberta' (diritti di) - professione di fede religiosa - Testimone di Geova - Diritto a rifiutare l'emotrasfusione - Consenso al trattamento che abbia reso necessaria la trasfusione - Irrilevanza - Dissenso formulato prima del detto trattamento - Efficacia – Limiti - personalita' (diritti della) - vita ed integrita' fisica - integrita' fisica - atti di disposizione del proprio corpo – trasfusioni - In genere.
Il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l'emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29469 del 23/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0005
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Personalita' (diritti della) - vita ed integrita' fisica - integrita' fisica - atti di disposizione del proprio corpo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29548 del 14/11/2019 (Rv. 656245 - 01)Diritto di scelta del luogo di sepoltura Diritto della persona - Trasferimento "mortis causa" - Esclusione - Mancata scelta da parte del titolare - Diritto di scelta dei congiunti - Criteri di prevalenza - domanda di trasferimento della salma - Poteri del giudice.
Lo "jus eligendi sepulchrum" rientra nella categoria dei diritti della personalità e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento "mortis causa"; ove, tuttavia, la "electio" non sia stata esercitata dal defunto durante la sua vita, la scelta del luogo di sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello "ius coniugii" sullo "ius sanguinis" e di questo sullo "ius successionis". Una volta eseguita la scelta indicata dal congiunto, il giudice, accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l'esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29548 del 14/11/2019 (Rv. 656245 - 01)
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Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10423 del 15/04/2019 (Rv. 653580 - 01)Consenso informato - Diritto del paziente - Contenuto - Limiti - Inderogabilità - Fondamento.
Il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona - bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell'ordine giuridico e del vivere civile -, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio. Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l’intervento "absque pactis" sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale "deficit" di informazione, il paziente non è stato messo in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10423 del 15/04/2019 (Rv. 653580 - 01)
Cod_Civ_art_0005, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16503 del 05/07/2017Violazione dell’obbligo di informazione del paziente - Danni risarcibili - Oneri di allegazione e prova - Contenuto.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, dal cui inadempimento deriva - secondo l’"id quod plerumque accidit" - un danno conseguenza costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal primo in ragione dello svolgimento sulla sua persona di interventi non assentiti, danno che non necessità di specifica prova, ferme restando la possibilità di contestazione della controparte e quella del paziente di allegare e provare fatti a sé ancor più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16503 del 05/07/2017
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Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16503 del 05/07/2017Violazione dell’obbligo di informazione del paziente - Danni risarcibili - Oneri di allegazione e prova - Contenuto.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, dal cui inadempimento deriva - secondo l’"id quod plerumque accidit" - un danno conseguenza costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal primo in ragione dello svolgimento sulla sua persona di interventi non assentiti, danno che non necessità di specifica prova, ferme restando la possibilità di contestazione della controparte e quella del paziente di allegare e provare fatti a sé ancor più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16503 del 05/07/2017
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Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12205 del 12/06/2015Mancata acquisizione del consenso informato del paziente all'esecuzione di un intervento chirurgico - Risarcibilità - Fondamento - Esito favorevole dell'atto medico - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12205 del 12/06/2015
In tema di attività medico-chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all'esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso apparisse, "ex ante", necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, "ex post", integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell'informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all'espletamento dell'atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall'esito favorevole dell'intervento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12205 del 12/06/2015
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Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12205 del 12/06/2015Mancata acquisizione del consenso informato del paziente all'esecuzione di un intervento chirurgico - Risarcibilità - Fondamento - Esito favorevole dell'atto medico - Rilevanza - Esclusione.
In tema di attività medico-chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all'esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso apparisse, "ex ante", necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, "ex post", integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell'informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all'espletamento dell'atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall'esito favorevole dell'intervento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12205 del 12/06/2015
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Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2854 del 13/02/2015Danno alla salute e danno da violazione dell'obbligo di informazione del paziente - Autonomia ai fini della liquidazione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie in tema di intervento ortopedico.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi. (In forza di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto assorbito, nel risarcimento del danno da mancata acquisizione del consenso informato, anche il pregiudizio cagionato da un medico ortopedico per avere imprudentemente sottoposto ad intervento di artroscopia un paziente affetto da gotta, esponendolo al rischio - poi effettivamente concretizzatosi - di riacutizzazione flogistica).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2854 del 13/02/2015
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Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19731 del 19/09/2014Consenso informato - Contenuto - Rischi con altissima o scarsissima probabilità di verificazione - Necessità di acquisizione del consenso - Fondamento.
In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato va acquisito anche qualora la probabilità di verificazione dell'evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia così alta da renderne certo il suo accadimento, poiché la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista o la struttura sanitaria non possono ometterle in base ad un mero calcolo statistico.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19731 del 19/09/2014
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Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 27751 del 11/12/2013Consenso informato del paziente al trattamento sanitario - Nozione - Contenuto - Limiti.
Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l' "id quod plerumque accidit", in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 27751 del 11/12/2013
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Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16543 del 28/07/2011Consenso informato - Diritto del paziente - Contenuto - Limiti - Inderogabilità - Fondamento.
Il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona - bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell'ordine giuridico e del vivere civile -, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio. Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l'intervento "absque pactis" sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale "deficit" di informazione, il paziente non è posto in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16543 del 28/07/2011
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Personalità (diritti della) - vita ed integrità fisica - integrità fisica - atti di disposizione del proprio corpo - trasfusioni – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23676 del 15/09/2008 (2)Rifiuto per motivi religiosi di cure mediche - Forma e contenuto del dissenso - Attualità, inequivocità e chiarezza - Necessità - Fattispecie relativa a testimone di Geova.
Il paziente ha sempre diritto di rifiutare le cure mediche che gli vengono somministrate, anche quando tale rifiuto possa causarne la morte; tuttavia, il dissenso alle cure mediche, per essere valido ed esonerare così il medico dal potere-dovere di intervenire, deve essere espresso, inequivoco ed attuale: non è sufficiente, dunque, una generica manifestazione di dissenso formulata "ex ante" ed in un momento in cui il paziente non era in pericolo di vita, ma è necessario che il dissenso sia manifestato ex post, ovvero dopo che il paziente sia stato pienamente informato sulla gravità della propria situazione e sui rischi derivanti dal rifiuto delle cure. (Nella specie la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per un valido dissenso in un caso in cui era risultato da un cartellino, rinvenuto addosso al paziente, testimone di Geova, al momento del ricovero, in condizioni di incoscienza, che recava l'indicazione "niente sangue", appunto perché la manifestazione di volontà non risultava essere stata raccolta, in modo inequivoco, dopo aver avuto conoscenza della gravità delle condizioni di salute al momento del ricovero e delle conseguenze prospettabili in caso di omesso trattamento).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23676 del 15/09/2008
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Personalità (diritti della) - vita ed integrità fisica - integrità fisica - atti di disposizione del proprio corpo - trasfusioni – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23676 del 15/09/2008Rifiuto per motivi religiosi di cure mediche - Paziente incapace di intendere e di volere all'atto del ricovero - Ammissibilità di un dissenso alle cure manifestato "ex ante" - Condizioni.
Il paziente che, per motivi religiosi (o di diversa natura), intendesse far constare il proprio dissenso alla sottoposizione a determinate cure mediche, per l'ipotesi in cui dovesse trovarsi in stato di incapacità naturale, ha l'onere di conferire ad un terzo una procura "ad hoc" nelle forme di legge, ovvero manifestare la propria volontà attraverso una dichiarazione scritta che sia puntuale ed inequivoca, nella quale affermi espressamente di volere rifiutare le cure quand'anche venisse a trovarsi in pericolo di vita.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23676 del 15/09/2008
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Costituzione della repubblica - principi fondamentali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21748 del 16/10/2007 (2)Diritto alla salute - Principio del consenso informato - Legittimazione e fondamento dell'attività medica - Ambito e limiti - Corollario - Facoltà dell'interessato di rifiutare le cure.
Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario: senza il consenso informato l'intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente; la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma - atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione (la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive) e la nuova dimensione che ha assunto la salute (non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza) - altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21748 del 16/10/2007
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Costituzione della repubblica - principi fondamentali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21748 del 16/10/2007Attività medica - Diritto del malato alla autodeterminazione terapeutica - Atteggiamento di scelta, da parte del malato, del corso naturale della malattia, fino alla morte - Legittimità - Differenza tra rifiuto delle cure ed eutanasia.
In tema di attività medico-sanitaria, il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c'è spazio - nel quadro dell'"alleanza terapeutica" che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno - per una strategia della persuasione, perché il compito dell'ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c'è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c'è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Né il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, giacché tale rifiuto esprime piuttosto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21748 del 16/10/2007
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Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14488 del 29/07/2004Malformazione del feto - Inadempimento del medico - Conseguenza - Mancata interruzione di gravidanza - Diritto del nato al risarcimento nei confronti del medico - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
L'ordinamento positivo tutela il concepito e l'evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita, e non anche verso la "non nascita", essendo pertanto (al più) configurabile un "diritto a nascere" e a "nascere sani", suscettibile di essere inteso esclusivamente nella sua positiva accezione: sotto il profilo privatistico della responsabilità contrattuale o extracontrattuale o da "contatto sociale", nel senso che nessuno può procurare al nascituro lesioni o malattie ( con comportamento omissivo o commissivo colposo o doloso ); sotto il profilo - latamente - pubblicistico, nel senso che debbono venire ad essere predisposti tutti gli istituti normativi e tutte le strutture di tutela cura e assistenza della maternità idonei a garantire ( nell'ambito delle umane possibilità ) al concepito di nascere sano. Non è invece in capo a quest'ultimo configurabile un "diritto a non nascere" o a "non nascere se non sano", come si desume dal combinato disposto di cui agli artt. 4 e 6 della legge n. 194 del 1978, in base al quale si evince che: a) l'interruzione volontaria della gravidanza è finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio ( entro i primi 90 giorni di gravidanza ) o grave ( successivamente a tale termine ); b)trattasi di un diritto il cui esercizio compete esclusivamente alla madre; c) le eventuali malformazioni o anomalie del feto rilevano esclusivamente nella misura in cui possano cagionare un danno alla salute della gestante, e non già in sè e per sè considerate ( con riferimento cioè al nascituro ). E come emerge ulteriormente: a) dalla considerazione che il diritto di "non nascere" sarebbe un diritto adespota ( in quanto ai sensi dell'art. 1 cod. civ. la capacità giuridica si acquista solamente al momento della nascita e i diritti che la legge riconosce a favore del concepito - artt. 462, 687, 715 cod. civ. - sono subordinati all'evento della nascita, ma appunto esistenti dopo la nascita ), sicché il cosiddetto diritto di "non nascere" non avrebbe alcun titolare appunto fino al momento della nascita, in costanza …...