Procedimento civile - capacita' processuale – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2460 del 04/02/2020 (Rv. 656726 - 01)Minore - Rappresentanza processuale del genitore - Difetto di autorizzazione - Eccezione della controparte - Infondatezza - Sanatoria ex tunc del vizio di rappresentanza processuale - Presupposti - Produzione, anche tardiva, dell'autorizzazione - Costituzione nel giudizio del figlio divenuto maggiorenne - Fondamento.
Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art_ 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art_ 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio, diventato maggiorenne, si costituisce nel giudizio (nella specie, di appello), così ratificando l'attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art_ 182 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2460 del 04/02/2020 (Rv. 656726 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0320, Cod_Civ_art_0002, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_182
PROCEDIMENTO CIVILE
CAPACITA' PROCESSUALE
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Procedimento civile - legittimazione - ad processum – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8821 del 30/04/2015Difetto di legittimazione - Costituzione del legittimato per ratifica in sede di gravame - Rilevanza - Limiti.
Il principio per cui il difetto di legittimazione processuale è sanato "ex tunc" dalla costituzione nel successivo grado di giudizio del soggetto legittimato (nella specie, per raggiunta maggior età), il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva, non si applica ove sia intervenuta una pronuncia d'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che la semplice volontà di ratifica non è sufficiente a rimuovere gli effetti di tale pronuncia, che, invece, deve essere impugnata per vizi suoi propri.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8821 del 30/04/2015
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Fonti del diritto - trattamento dello straniero - Straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato - Acquisto di immobile da adibire ad abitazione o sede dell'attività lavorativa - Deroga al principio di reciprocità ex art. 16 delle preleggiCostituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato - Acquisto di immobile da adibire ad abitazione o sede dell'attività lavorativa - Deroga al principio di reciprocità ex art. 16 delle preleggi - Sussistenza - Fondamento.
Anche per le relazioni negoziali sottratte, "ratione temporis", all'applicazione del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il cui art. 2, comma 2, prevede che "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano"), lo straniero, se titolare del permesso di soggiorno, è capace, in deroga al principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, di rendersi acquirente di un immobile da adibire ad abitazione o a sede della propria attività lavorativa, atteso che l'accesso alla proprietà di tale bene è favorita nei riguardi di "tutti" dall'art. 42, secondo comma, Cost., costituendo la stabilità e la sicurezza economica, che la proprietà personale del bene suddetto è in grado di assicurare, uno strumento di integrazione di ciascuno nella comunità nazionale. Ne consegue che il contratto preliminare diretto a tale acquisto non è nullo, a prescindere dalla verifica del trattamento di fatto riservato al cittadino italiano nell'ordinamento di appartenenza dello straniero contraente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7210 del 21/03/2013
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4472 del 21/02/2013Processo civile con parte minorenne rappresentata dai genitori - Determinazione della irragionevole durata - Periodo decorso fino al raggiungimento della maggiore età e periodo ulteriore della medesima fase processuale in cui i genitori siano rimasti in rappresentanza ultrattiva - Computo - Necessità.
In tema di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai fini della determinazione della irragionevole durata di un processo civile, cui abbiano partecipato "ab origine" i genitori di un minore (quali suoi rappresentanti legali), occorre tener conto del periodo decorso fino al raggiungimento della maggiore età e di quello relativo alla protrazione del giudizio nell'ambito della medesima fase processuale in cui i genitori siano rimasti costituiti per effetto dell'ultrattività della rappresentanza processuale, impregiudicato il diritto del rappresentato ad intervenire, nell'ambito della stessa fase, con la costituzione volontaria in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e fermo l'onere della sua autonoma costituzione, per i fini in questione, nei successivi gradi di giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4472 del 21/02/2013
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Procedimento civile - capacità processuale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19308 del 08/11/2012Minore - Rappresentanza processuale del genitore - Raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio di primo grado - Inammissibilità, per difetto di legittimazione del genitore, del gravame proposto da quest'ultimo in nome e per conto del primo - Successivo ricorso per cassazione proposto dal figlio divenuto maggiorenne - Ammissibilità - Sanatoria ex tunc del precedente vizio di rappresentanza processuale - Fondamento.
Il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità del precedente gravame esperito dal proprio genitore nella indicata qualità, manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19308 del 08/11/2012
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Procedimento civile - capacità processuale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19881 del 29/09/2011Minore - Rappresentanza processuale del genitore - Raggiungimento della maggiore età dopo la notificazione dell'atto introduttivo - Difetto di legittimazione del genitore - Successiva costituzione del figlio - Sanatoria "ex tunc" - Ammissibilità - Fondamento - Portata.
Il difetto di legittimazione processuale del genitore che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio, non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio da quest'ultimo operata manifestando, in modo non equivoco, la propria volontà di sanatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19881 del 29/09/2011
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Sanzioni amministrative - principi comuni - capacità – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20158 del 18/09/2006Violazione del codice della strada commessa da soggetto minorenne - Previsione nel verbale dell'obbligo di presentarsi presso il comando di polizia - Notifica del verbale dopo il compimento del diciottesimo anni d'età - Soggetto gravato dell'obbligo di presentazione - Genitore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di patente di guida.
In caso di violazione del codice della strada commessa dal minore di anni diciotto, qualora nel verbale sia riportato, insieme alla violazione (guida senza il prescritto "patentino") l'obbligo di recarsi presso il più vicino comando di polizia municipale per esibire il patentino stesso, e il relativo verbale venga notificato quando il minore abbia già compiuto la maggiore età, della mancata ottemperanza all'obbligo di presentazione non può essere chiamato a rispondere il genitore, ex art. 196 del Codice della strada, quale responsabile diretto per la violazione commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, poiché della violazione risponde soltanto il soggetto divenuto maggiorenne, secondo l'ordinaria disciplina civilistica della capacità di agire.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20158 del 18/09/2006
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Mandato - estinzione - in genere - capacità della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - in genere - prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - in genere – Cass. n. 12312/2005Incarico conferito ad un legale dai genitori di un minore per la cura degli interessi di questi in relazione ad un infortunio stradale - Natura - Mandato di carattere sostanziale - Configurabilità - Raggiungimento della maggiore età da parte del minore - Estinzione del mandato - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno conseguente all'infortunio - Atto interruttivo della prescrizione compiuto per il maggiorenne dal legale sulla base del mandato conferitogli durante la minore età del danneggiato - Efficacia.
L'incarico conferito ad un legale dai genitori di un minore per la cura degli interessi di quest'ultimo in relazione ai danni occorsigli a seguito di un sinistro stradale configura un mandato di carattere sostanziale avente ad oggetto il compimento di atti giuridici stragiudiziali in nome e nell'interesse del minore, il quale è idoneo (in assenza delle cause di estinzione tassativamente previste dall'art. 1722 cod. civ.) a produrre effetti anche successivamente al raggiungimento della maggiore età da parte del minore medesimo (circostanza non integrativa di una causa di estinzione del mandato conferito) e sino a quando questi non lo revochi. Pertanto, la richiesta di risarcimento del danno formulata in base al ridetto incarico è idonea ad interrompere il corso del relativo termine prescrizionale, ancorchè formulata in un momento nel quale il danneggiato sia già divenuto maggiorenne.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12312 del 10/06/2005
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
12312
2005
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Contratti agrari - accordi tra le parti - Rinunce e transazioni dell'affittuario senza l'assistenza delle associazioni sindacali – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1793 del 03/03/1999Invalidità - Legge 11/2/1971 n. 11, art. 23 - Carattere eccezionale della norma - Contratti aventi ad oggetto la concessione di un fondo per l'esercizio dell'attività di agriturismo - Applicabilità - Esclusione.
La disposizione dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 che sancisce l'invalidità delle rinunce e transazioni stipulate dall'affittuario di fondi rustici senza l'assistenza delle associazioni sindacali, integra una deroga ai principi generali che si ricavano dagli artt. 2, 1322, 2083, 2086 cod. civ. e di conseguenza non può applicarsi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, ai contratti aventi ad oggetto la concessione di un fondo rustico per l'esercizio dell'attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, essendo tale attività del tutto diversa dalla normale attività di coltivazione, che è lo scopo del contratto di affitto del fondo rustico, comportando l'accesso indiscriminato nel fondo e nella casa colonica di un numero rilevante di persone che si avvalgono delle attività agrituristiche, con la conseguenza che il conduttore coltivatore diretto che eserciti la predetta attività, cumula in sè la titolarità di due distinte imprese, una agricola, l'altra commerciale, differenziandosi nettamente dalla figura dell'affittuario coltivatore diretto tenuta presente dal legislatore nel dettare la disciplina di cui al citato art. 23.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1793 del 03/03/1999
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12610 del 16/12/1998Minore divenuto maggiorenne in corso di causa - Notifica dell'atto di impugnazione al rappresentante legale - Conoscenza o colpevole ignoranza dell'intervenuta maggiore età da parte del notificante - Invalidità della notifica - Sussistenza.
L'impugnazione notificata al rappresentante legale anziché al minore divenuto maggiorenne in corso di causa è invalida quando dagli atti processuali risulti che il notificante abbia conosciuto, ovvero abbia colpevolmente ignorato l'intervenuta maggiore età e perciò la cessazione della rappresentanza legale. (Nella specie, l'età del minore risultava da una cartella clinica prodotta fin dal primo grado del giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12610 del 16/12/1998
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Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro dei minori di età – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8704 del 09/08/1991Minore età nel regime anteriore alla legge n. 39 del 1975 - Individuazione - Acquisto della capacità d'origine in materia di lavoro - Irrilevanza.
I "minori" in favore dei quali l'art. 37, terzo comma, della costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori, con la conseguenza della nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità, sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità di agire: quindi - nel vigore dell'art. 2 cod. civ. prima della modifica introdotta dalla legge n. 39 del 1975 - "minori" erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l'acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro dall'originario art. 3 cod. civ., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall'art. 2 cit. e non attributiva di una capacità d'agire di carattere generale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8704 del 09/08/1991
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Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro dei minori di età – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 71 del 08/01/1991Retribuzioni - Determinazioni - Scatti d'anzianità - Maturazione dal compimento del ventesimo anno di età - Clausola contrattuale relativa - Nullità.
Contrasta con il principio costituzionale, posto dall'art. 37, terzo comma, Cost., che garantisce ai lavoratori minorenni a parità di lavoro il diritto alla parità di retribuzione e, comunque, con il principio di non discriminazione, desumibile dall'art. 3 Cost., nonché dall'art. 15 dello Statuto dei lavoratori e da fonti di diritto internazionale e comunitario, la clausola del contratto collettivo che preveda la maturazione degli aumenti periodici di anzianità (cosiddetti scatti di anzianità) dal compimento del ventesimo anno di età, anche nel vigore della legge n. 39 del 1975, che ha fissato la maggiore età al compimento del diciottesimo anno.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 71 del 08/01/1991
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Lavoro - lavoro subordinato - lavoro dei minori di età - disciplina ex art. 2 cod. Civ. Prima della modifica ex legge n. 39 del 1975 – portata - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1478 del 23/03/1989 Capacità della persona fisica - capacità di agire - lavoro - maggiore età.
I minori in favore dei quali l'art. 37, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori, con la conseguenza della nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi Rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità, sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità di agire: quindi - nel vigore dell'art. 2 cod. civ. prima della modifica introdotta dalla legge n. 39 del 1975 - minori erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l'acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro dall'originario art. 3 cod. civ., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall'art. 2 cit. E non attributiva di una capacità d'agire di carattere generale. ( Conf 6845/87, mass n 455042).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1478 del 23/03/1989
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Lavoro - lavoro subordinato - lavoro dei minori di età – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6845 del 08/08/1987Minori con diritto alla parità di retribuzione ex art. 37, terzo comma, cost. - individuazione - criteri.*
I minori in favore dei quali l'art. 37, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori, con la conseguenza della nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi Rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità, sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità di agire: quindi - nel vigore dell'art. 2 cod. civ. prima della modifica introdotta dalla legge n. 39 del 1975 - minori erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l'acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro dall'originario art. 3 cod. civ., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall'art. 2 cit. E non attributiva di una capacità d'agire di carattere generale. ( Conf 5817/86, mass n 448235).*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6845 del 08/08/1987
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Lavoro - lavoro subordinato - lavoro dei minori di età – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2743 del 18/03/1987 Disciplina anteriore alla legge n. 39 del 1975 - individuazione dei minori ex art. 37, terzo comma, cost. - criteri.*
I minori - in favore dei quali l'art. 37, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori con la conseguenza della nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi Rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità - sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità di agire; quindi - nel vigore dell'art. 2 cod. civ. prima della modifica introdotta dalla legge n. 39 del 1975 - minori erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l'acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro dall'originario art. 3 cod. civ., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall'art. 2 cit. E non attributiva di una capacità d'agire di carattere generale. ( Conf 2628/85, mass n 440432; ( Conf 2627/85, mass n 440429).*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2743 del 18/03/1987
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