Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - in genere – Cass. n. 23109/2014Foro facoltativo - Luogo dell'adempimento - Ricognizione di debito pecuniario - Esatta indicazione dell'importo e della scadenza - Foro del domicilio del creditore - Applicabilità - Ragioni.
Qualora la ricognizione di un debito pecuniario posta a fondamento della domanda giudiziale ne indichi esattamente l'ammontare e la scadenza, è applicabile la regola che fissa come criterio di collegamento, ai fini della competenza territoriale facoltativa, il domicilio del creditore, atteso che la ricognizione suddetta, benché priva di effetti novativi, è idonea comunque a produrre la modifica di elementi accessori dell'obbligazione, quali il luogo ed il termine dell'adempimento, sempre che la nuova indicazione sia accettata, anche implicitamente, dal creditore.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23109 del 30/10/2014
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Incompetenza
Valore
Territorio
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Corte
Cassazione
23109
2014
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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensione ai superstiti - riversibilità - figli – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007Ultradiciottenni inabili - Requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore al relativo mantenimento - Criteri quantitativi certi - Necessità - Titolarità di un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale - Fondamento - Conformità ai valori costituzionali - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di pensione di reversibilità in favore del figlio ultradiciottenne inabile (art. 13 legge n. 218 del 1953, come modificato dall'art. 22 legge n. 903 del 1965) e agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt.3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla deliberazione dell'istituto previdenziale n.478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell'anno 2007, all'importo di 1187,73 euro mensili. (Tale determinazione quantitativa del criterio di prevalenza è stata adottata e fatta propria dalla S.C., in funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge, certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, con soluzione provvista di intrinseca razionalità per il riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto - art. 24, comma 6, legge n. 412 del 1986 -, in fattispecie nella quale la Corte, decidendo nel merito, ha riconosciuto a carico del genitore defunto l'inabile ultradiciottenne, titolare nel 2003 di un reddito mensile di euro 573, inferiore alla soglia sopradeterminata, con gli aggiustamenti dovuti per i diversi anni di riferimento).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007
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Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro dei minori di età – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8704 del 09/08/1991Minore età nel regime anteriore alla legge n. 39 del 1975 - Individuazione - Acquisto della capacità d'origine in materia di lavoro - Irrilevanza.
I "minori" in favore dei quali l'art. 37, terzo comma, della costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori, con la conseguenza della nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità, sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità di agire: quindi - nel vigore dell'art. 2 cod. civ. prima della modifica introdotta dalla legge n. 39 del 1975 - "minori" erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l'acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro dall'originario art. 3 cod. civ., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall'art. 2 cit. e non attributiva di una capacità d'agire di carattere generale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8704 del 09/08/1991
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Avvocato e procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - Giudiziali civili - Nozione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7275 del 03/07/1991Attività svolte dal difensore per la conclusione di una transazione su lite pendente - Inclusione - Contrasto con l'art. 3 Cost. - Insussistenza.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge professionale forense 13 giugno 1942 n. 1794, sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgano al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicché possano ritenersi come preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad esse complementari. Rientra fra le prestazioni giudiziali l'attività svolta dal difensore di una parte in giudizio, per la conclusione di una transazione che ponga termine alla lite, ancorché la transazione stessa abbia luogo non sotto forma di conciliazione davanti al giudice, ma mediante negozio extraprocessuale senza che ne derivi contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) per il diverso trattamento rispetto alle prestazioni stragiudiziali del tutto estranee al giudizio, attesa la sostanziale diversità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7275 del 03/07/1991
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Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro dei minori di età – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 71 del 08/01/1991Retribuzioni - Determinazioni - Scatti d'anzianità - Maturazione dal compimento del ventesimo anno di età - Clausola contrattuale relativa - Nullità.
Contrasta con il principio costituzionale, posto dall'art. 37, terzo comma, Cost., che garantisce ai lavoratori minorenni a parità di lavoro il diritto alla parità di retribuzione e, comunque, con il principio di non discriminazione, desumibile dall'art. 3 Cost., nonché dall'art. 15 dello Statuto dei lavoratori e da fonti di diritto internazionale e comunitario, la clausola del contratto collettivo che preveda la maturazione degli aumenti periodici di anzianità (cosiddetti scatti di anzianità) dal compimento del ventesimo anno di età, anche nel vigore della legge n. 39 del 1975, che ha fissato la maggiore età al compimento del diciottesimo anno.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 71 del 08/01/1991
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Lavoro - lavoro subordinato - lavoro dei minori di età - tutela ex art. 37 cost. – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6180 del 20/06/1990Riferimento ai minori degli anni ventuno - discriminazioni salariali in danno degli infraventunenni - nullità - limiti.
Pur dopo l'abbassamento della soglia della maggiore età al diciottesimo anno, la tutela costituzionale apprestata dall'art. 37, comma terzo, della Costituzione deve intendersi riferita ai lavoratori minori degli anni ventuno, con la conseguenza che sono nulle - con riferimento a tale norma costituzionale ed al solo periodo successivo alla data di entrata in vigore della stessa - le clausole dei contratti collettivi (nella specie, per gli addetti alle imprese commerciali del 1976 e del 1979) che prevedono discriminazioni salariali per i lavoratori maggiori degli anni ventuno e lavoratori di età inferiore - anche se compresa fra il diciottesimo ed il ventunesimo anno - e che negano a questi ultimi il diritto allo scatto di anzianità, qualora tale differenziazione non sia ricollegabile ad obiettive e dimostrate incidenze della età sulla qualità e quantità dell'apporto di collaborazione all'attività dell'impresa e venga perciò a violare lo stesso principio di proporzionalità della retribuzione a tali parametri, sancito dall'art. 36 cost.. ( Conf 929/83, mass n 425690).*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6180 del 20/06/1990
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Lavoro - lavoro subordinato - lavoro dei minori di età - disciplina ex art. 2 cod. Civ. Prima della modifica ex legge n. 39 del 1975 – portata - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1478 del 23/03/1989 Capacità della persona fisica - capacità di agire - lavoro - maggiore età.
I minori in favore dei quali l'art. 37, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori, con la conseguenza della nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi Rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità, sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità di agire: quindi - nel vigore dell'art. 2 cod. civ. prima della modifica introdotta dalla legge n. 39 del 1975 - minori erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l'acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro dall'originario art. 3 cod. civ., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall'art. 2 cit. E non attributiva di una capacità d'agire di carattere generale. ( Conf 6845/87, mass n 455042).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1478 del 23/03/1989
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Locazione - durata della locazione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6858 del 16/12/1988In genere - spirare del termine - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - dichiarazione di illegittimità costituzionale, a seguito della sentenza n. 108 del 1986 della corte costituzionale, dell'art. 1, comma nono, 9 bis, (espressamente sostitutivo dell'art. 69 della legge n. 392 del 1978), 9 ter, quater e quinquies del d.l. n. 12 del 1985, convertito nella legge n. 118 del 1985
Giudizio di recesso per necessità del locatore da locazione non abitativa pendente al momento della predetta declaratoria - competenze - definizione della controversia ai sensi del predetto art. 69 nella formulazione originaria - necessità.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale, a seguito della sentenza n. 108 del 1986 della Corte costituzionale, dell'art. 1, comma nono, 9 bis (espressamente sostitutivo dell' art. 69 della legge n. 392 del 1978), 9 ter, quater e quinquies del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118, comporta il ripristino delle norme precedentemente abrogate; pertanto, ove tale declaratoria di illegittimità sia intervenuta nelle more di un giudizio di recesso per necessità del locatore da una locazione non abitativa, la controversia deve essere decisa alla stregua del citato art. 69 nella formulazione originaria. ( V 8876/87, mass n 456230; ( V 4965/87, mass n 453590; ( V 108/86,; ( V 107/74,).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6858 del 16/12/1988
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Locazione - durata della locazione - in genere - spirare del termine – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6858 del 16/12/1988Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - dichiarazione di illegittimità costituzionale, a seguito della sentenza n. 108 del 1986 della corte costituzionale, dell'art. 1, comma nono, 9 bis, (espressamente sostitutivo dell'art. 69 della legge n. 392 del 1978), 9 ter, quater e quinquies del d.l. n. 12 del 1985, convertito nella legge n. 118 del 1985
Giudizio di recesso per necessità del locatore da locazione non abitativa pendente al momento della predetta declaratoria - competenze - definizione della controversia ai sensi del predetto art. 69 nella formulazione originaria - necessità.*
La dichiarazione di illegittimità costituzionale, a seguito della sentenza n. 108 del 1986 della Corte costituzionale, dell'art. 1, comma nono, 9 bis (espressamente sostitutivo dell' art. 69 della legge n. 392 del 1978), 9 ter, quater e quinquies del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118, comporta il ripristino delle norme precedentemente abrogate; pertanto, ove tale declaratoria di illegittimità sia intervenuta nelle more di un giudizio di recesso per necessità del locatore da una locazione non abitativa, la controversia deve essere decisa alla stregua del citato art. 69 nella formulazione originaria. ( V 8876/87, mass n 456230; ( V 4965/87, mass n 453590; ( V 108/86,; ( V 107/74,).*
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6858 del 16/12/1988
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Lavoro - lavoro subordinato - lavoro dei minori di età – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6845 del 08/08/1987Minori con diritto alla parità di retribuzione ex art. 37, terzo comma, cost. - individuazione - criteri.*
I minori in favore dei quali l'art. 37, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori, con la conseguenza della nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi Rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità, sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità di agire: quindi - nel vigore dell'art. 2 cod. civ. prima della modifica introdotta dalla legge n. 39 del 1975 - minori erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l'acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro dall'originario art. 3 cod. civ., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall'art. 2 cit. E non attributiva di una capacità d'agire di carattere generale. ( Conf 5817/86, mass n 448235).*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6845 del 08/08/1987
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Lavoro - lavoro subordinato - lavoro dei minori di età – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2743 del 18/03/1987 Disciplina anteriore alla legge n. 39 del 1975 - individuazione dei minori ex art. 37, terzo comma, cost. - criteri.*
I minori - in favore dei quali l'art. 37, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori con la conseguenza della nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi Rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità - sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità di agire; quindi - nel vigore dell'art. 2 cod. civ. prima della modifica introdotta dalla legge n. 39 del 1975 - minori erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l'acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro dall'originario art. 3 cod. civ., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall'art. 2 cit. E non attributiva di una capacità d'agire di carattere generale. ( Conf 2628/85, mass n 440432; ( Conf 2627/85, mass n 440429).*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2743 del 18/03/1987
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