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0001. Capacità giuridica.

Art. 1. Capacità giuridica

0 Codice civile

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Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - rappresentanza della società – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18449 del 21/09/2015
Atti di straordinaria amministrazione ed atti eccedenti i limiti dell'oggetto sociale - Capacità giuridica della società - Natura generale - Limite dell'oggetto sociale - Insussistenza - Capacità di donare - Inclusione - Ragioni. La capacità giuridica delle società, in mancanza di specifiche limitazione stabilite dalla legge, è generale, sicché possono porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico, inclusa la donazione, ancorché esuli od ecceda od, anche, tradisca lo scopo lucrativo perseguito, dovendosi ritenere che l'oggetto sociale costituisca solamente un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi societari, la cui violazione non determina la nullità dell'atto, né la sua inefficacia, ma, eventualmente, la responsabilità degli amministratori che lo hanno compiuto. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18449 del 21/09/2015   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - inesistenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013
Notificazione della citazione a persona già deceduta - Conseguenze - Inesistenza della notificazione e nullità insanabile delle sentenze pronunciate - Fondamento. La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - inesistenza – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013
Notificazione della citazione a persona già deceduta - Conseguenze - Inesistenza della notificazione e nullità insanabile delle sentenze pronunciate - Fondamento. La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - inesistenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013
Notificazione della citazione a persona già deceduta - Conseguenze - Inesistenza della notificazione e nullità insanabile delle sentenze pronunciate - Fondamento. La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - inesistenza - notificazione della citazione a persona già deceduta - conseguenze - inesistenza della notificazione e nullità insanabile delle sentenze pronunciate - fondamento
domanda giudiziale - citazione - in genere - notificazione della citazione a persona già deceduta - conseguenze - inesistenza della notificazione e nullità insanabile delle sentenze pronunciate - fondamento. corte di cassazione sez. 2, sentenza n. 14360 del 06/06/2013 La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013   …...
Capacità della persona fisica - capacità giuridica - del concepito - responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009
Autonoma soggettività giuridica del concepito - Configurabilità - Conseguenze - Somministrazione di farmaci teratogeni alla gestante - Malformazioni congenite del concepito - Diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno - Sussistenza. Il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall'ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute, all'onore, all'identità personale, a nascere sano, diritti, questi, rispetto ai quali l'avverarsi della "condicio iuris" della nascita è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio ai fini risarcitori. Ne consegue che la persona nata con malformazioni congenite, dovute alla colposa somministrazione di farmaci dannosi (nella specie teratogeni), alla propria madre, durante la gestazione, è legittimata a domandare il risarcimento del danno alla salute nei confronti del medico che quei farmaci prescrisse o non sconsigliò. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009   …...
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14488 del 29/07/2004
Malformazione del feto - Inadempimento del medico - Conseguenza - Mancata interruzione di gravidanza - Diritto del nato al risarcimento nei confronti del medico - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. L'ordinamento positivo tutela il concepito e l'evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita, e non anche verso la "non nascita", essendo pertanto (al più) configurabile un "diritto a nascere" e a "nascere sani", suscettibile di essere inteso esclusivamente nella sua positiva accezione: sotto il profilo privatistico della responsabilità contrattuale o extracontrattuale o da "contatto sociale", nel senso che nessuno può procurare al nascituro lesioni o malattie ( con comportamento omissivo o commissivo colposo o doloso ); sotto il profilo - latamente - pubblicistico, nel senso che debbono venire ad essere predisposti tutti gli istituti normativi e tutte le strutture di tutela cura e assistenza della maternità idonei a garantire ( nell'ambito delle umane possibilità ) al concepito di nascere sano. Non è invece in capo a quest'ultimo configurabile un "diritto a non nascere" o a "non nascere se non sano", come si desume dal combinato disposto di cui agli artt. 4 e 6 della legge n. 194 del 1978, in base al quale si evince che: a) l'interruzione volontaria della gravidanza è finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio ( entro i primi 90 giorni di gravidanza ) o grave ( successivamente a tale termine ); b)trattasi di un diritto il cui esercizio compete esclusivamente alla madre; c) le eventuali malformazioni o anomalie del feto rilevano esclusivamente nella misura in cui possano cagionare un danno alla salute della gestante, e non già in sè e per sè considerate ( con riferimento cioè al nascituro ). E come emerge ulteriormente: a) dalla considerazione che il diritto di "non nascere" sarebbe un diritto adespota ( in quanto ai sensi dell'art. 1 cod. civ. la capacità giuridica si acquista solamente al momento della nascita e i diritti che la legge riconosce a favore del concepito - artt. 462, 687, 715 cod. civ. - sono subordinati all'evento della nascita, ma appunto esistenti dopo la nascita ), sicché il cosiddetto diritto di "non nascere" non avrebbe alcun titolare appunto fino al momento della nascita, in costanza …...
Contratti in genere - contratto a favore di terzi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14488 del 29/07/2004
Contratti in genere - Contratto a favore di terzi - In genere - Contratto di ricovero ospedaliero della gestante - Natura - Obbligazioni dell'ente ospedaliero - Inadempimento - Azione di responsabilità contrattuale - Esperibilità da parte del soggetto nato. Con il contratto di ricovero ospedaliero della gestante l'ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), sì da garantirne la nascita evitandogli - nei limiti consentiti dalla scienza - qualsiasi possibile danno. Detto contratto, intercorso tra la partoriente e l'ente ospedaliero, si atteggia come contratto con effetti protettivi a favore di terzo nei confronti del nato, alla cui tutela tende quell'obbligazione accessoria, ancorché le prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita; ne consegue che il soggetto che, con la nascita, acquista la capacità giuridica, può agire per far valere la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni accessorie, cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia di un suo specifico interesse. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14488 del 29/07/2004   …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5264 del 04/04/2003
Legge n. 89 del 2001 - Effetto non retroattivo - Limiti - Equa riparazione - Titolarità in capo a persona defunta anteriormente - Esclusione - Conseguenze - Intrasmissibilità "mortis causa". Il diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, introdotto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 con efficacia non retroattiva (salvo il limite risultante dalla norma di diritto intertemporale di cui all'art. 6 ed alle condizioni ivi previste), non può essere acquisito da persona che, al momento dell'entrata in vigore di detta legge, non era più in vita, giacché con la morte viene meno la soggettività giuridica e, di conseguenza, la capacità di assumere la titolarità di situazioni giuridiche; in tal caso, pertanto, il diritto all'indennizzo neppure può essere preteso dall'erede del defunto, non essendo trasmissibile all'erede ciò che non è esistente nel patrimonio del "de cuius" al momento del decesso. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5264 del 04/04/2003   …...
Capacità della persona fisica - capacità giuridica - morte - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 360 del 14/01/2003
Diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo - Introdotto dalla legge n. 89 del 2001 con effetto dalla sua entrata in vigore - Titolarità in capo alla persona defunta anteriormente - Esclusione - Conseguenze - Non trasmissibilità, "mortis causa" - Fondamento. Il diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, introdotto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, non può essere acquisito da persona che, al momento dell'entrata in vigore di detta legge, non era più in vita, giacché con la morte viene meno la soggettività giuridica e, di conseguenza, la capacità di assumere la titolarità di situazioni giuridiche; in tal caso, pertanto, il diritto all'indennizzo neppure può essere preteso dall'erede del defunto, non essendo trasmissibile all'erede ciò che non è esistente nel patrimonio del "de cuius" al momento del suo decesso. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 360 del 14/01/2003   …...
Procedimento civile - capacità processuale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4627 del 02/04/2002
Capitolo - Personalità giuridica - Sussistenza - Accertamento - Criteri - Riferimento agli artt. 1 e 16 cod. civ., 16 preleggi - Esclusione - Riferimento all'art. 29, secondo comma, lett. a), del Concordato tra la santa Sede e l'Italia ( ratificato dall'italia con legge n. 810 del 1929) - Configurabilità - Prova in giudizio dello stato di persona giuridica - Modalità. La personalità giuridica degli enti ecclesiastici, ivi ricompresi i capitoli, non è soggetta alle regole di cui agli artt. 1 e 16 del codice civile, ne' dell'art. 16 delle preleggi, trovando per essi applicazione la disciplina pattizia ed eccezionale e come tale derogatoria di quella generale di cui all'art. 29, secondo comma, lett. a) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, ratificato dall'Italia con legge 27 maggio 1929, n. 810 (secondo cui <<ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese ...>>); ne' è onere dell'ente ecclesiastico che sia stato convenuto in giudizio avanti al giudice italiano dare prova del proprio status di persona giuridica secondo la legge italiana mediante l'esibizione dell'atto di fondazione o di costituzione, essendo allo scopo sufficiente che da tutti i documenti prodotti in giudizio (nel caso, nota verbale della Segreteria di Stato Vaticana all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede; denunzia dei redditi presentata dal Capitolo: documenti tutti attinenti alla capacità di essere parte in giudizio, ed in quanto tali direttamente esaminabili anche dalla Suprema Corte di Cassazione) tale status risulti incontestato ed incontestabile. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4627 del 02/04/2002   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - inesistenza – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11688 del 18/09/2001
Notificazione della citazione a persona deceduta - Dichiarazione di contumacia - Pronuncia della sentenza - Inesistenza della stessa - Denunciabilità in ogni stato o grado - Osservanza formale delle regole di notificazione - Irrilevanza - Ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi - Erroneità - Ininfluenza sull'inesistenza - Fondamento. Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1, cod. civ.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11688 del 18/09/2001   …...
Responsabilità civile - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5881 del 09/05/2000
Concepito - Danno alla salute - Risarcibilità - Ammissibilità - Condizioni. È risarcibile, subordinatamente all'evento della nascita, il danno alla salute subito per imperizia del medico durante la vita prenatale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5881 del 09/05/2000   …...
Enti pubblici - in genere - Capacità di diritto privato - Atti posti in essere dall'ente in violazione delle norme attributive di competenza – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5234 del 21/04/2000
Invalidità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. - Fattispecie in tema di atti posti in essere dal Comune di Palermo in relazione alla realizzazione di opere considerate di preminente interesse nazionale e attribuite alla competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri dal D.L. n. 19 del 1988. La capacità di diritto privato delle persone giuridiche è potenzialmente generale, ma per gli enti pubblici incontra il limite della "competenza" attribuita all'ente, che è delimitata da norme qualificabili come imperative ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., sicché la loro violazione comporta la radicale invalidità dell'atto compiuto dall'ente, in quanto affetto da incapacità negoziale; ne consegue che deve ritenersi in tal senso viziato il contratto col quale il Comune abbia affidato ad un professionista l'incarico di aggiornare il progetto relativo ad un'opera pubblica, da realizzarsi nella città di Palermo e rientrante tra quelle considerate di preminente interesse nazionale dal D.L. n. 19 del 1988 convertito con modificazioni in legge n. 99 del 1988, giacché tale normativa ha trasferito ogni competenza in materia al Presidente del Consiglio dei Ministri. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5234 del 21/04/2000   …...
Divisione - in genere - divisione di beni erri compiuta di coeredi e legatari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4469 del 07/07/1988
Rinuncia a far valere il testamento - sottoscrizione del curatore del nascituro - necessità - esclusione.* L'atto di divisione dei beni erri compiuto da coeredi e legatari che rinuncino a far valere il testamento, non deve essere sottoscritto anche dal curatore del nascituro, a cui favore il testatore abbia disposto un legato, giacché gli interessi del nascituro non possono essere lesi da un atto che non incide sullo acquisto dei beni, verificandosi quest'ultimo soltanto con l'avveramento della condizione sospensiva alla quale è subordinata l'efficacia del legato.* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4469 del 07/07/1988   …...
Capacità della persona fisica - capacita giuridica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3467 del 28/12/1973
Del nascituro non concepito - normativa - carattere eccezionale - interpretazione estensiva - esclusione.* Le Disposizioni di legge che, in deroga al principio generale dettato dal primo comma dell'art 1 cod civ, prevedono la tutela dei diritti del nascituro sono da considerare Disposizioni di carattere eccezionale e come tali di stretta interpretazione.* Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3467 del 28/12/1973   …...

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