Contratti bancari Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18352 del 27/06/2023 (Rv. 667944 - 01)Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Operazioni in conto corrente - Estratti conto - Valore probatorio - Onere di contestazione del correntista o del fideiussore - Sussistenza - Modalità.
In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18352 del 27/06/2023 (Rv. 667944 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_1857, Cod_Civ_art_1945 …...
Azione di ripetizione di interessi corrisposti e non dovuti – Cass. n. 37800/2022Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - Rapporto di conto corrente - Azione di ripetizione di interessi corrisposti e non dovuti - Onere probatorio a carico del correntista - Mancanza di alcuni estratti conto - Conseguenze - Fattispecie.
Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022 (Rv. 666467 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_1857, Cod_Civ_art_2033
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Conto corrente bancario – Cass. n. 35979/2022Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - Conto corrente bancario - Azione di ripetizione del correntista - Onere probatorio di quest'ultimo - Produzione solo di alcuni degli estratti conto - Conseguenze.
Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022 (Rv. 666249 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1823, Cod_Civ_art_1857, Cod_Civ_art_1826, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1283, Cod_Proc_Civ_art_116
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Capitalizzazione trimestrale degli interessi lecitamente pattuita – Cass. n. 33964/2022Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - Usura bancaria - Superamento del "tasso soglia" - Capitalizzazione trimestrale degli interessi lecitamente pattuita - Computo - Necessità - Fondamento.
In tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 - deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia", poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33964 del 17/11/2022 (Rv. 666241 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1283, Cod_Civ_art_1826, Cod_Civ_art_1857
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Addebiti in conto corrente non dovuti - Cass. n. 20621/2021Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Addebiti in conto corrente non dovuti - Azione di ripetizione del correntista - Mancata produzione di alcuni estratti conto - Conseguenze - Possibilità di ricostruire "aliunde" i movimenti contabili - Accertamento in fatto del giudice di merito - Fattispecie.
Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda del correntista, le cui scritture contabili - libro giornale e mastrini - erano state ritenute non idonee a provare l'effettiva movimentazione registrata in conto).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20621 del 19/07/2021 (Rv. 662223 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_1857, Cod_Civ_art_2033
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Scritturazioni del conto – presunzione di veridicità – Cass. n. 29415/2020Conto corrente (contratto di) - chiusura del conto - approvazione del conto - Scritturazioni - Veridicità - Presunzione - Mancata trasmissione dell'estratto con raccomandata o secondo altre modalità contrattuali - Irrilevanza - Acquisita conoscenza in altro modo - Sufficienza - Conseguenze - Contestazioni specifiche - Necessità.
In tema di contratti bancari in conto corrente,la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29415 del 23/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_1857
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Azione del correntista per la rideterminazione del saldo – Cass. n. 29190/2020Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Addebiti in conto non dovuti - Azione del correntista per la rideterminazione del saldo - Mancata produzione di alcuni estratti conto - Conseguenze - Rigetto automatico della domanda - Esclusione - Verifica della possibilità di desumere la prova deN'indebito "aliunde" - Necessità - Fondamento.
In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili,ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29190 del 21/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_1857
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Rapporti di conto corrente bancario –Cass. Ord. 15219/2019Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Rapporti di conto corrente bancario - Estratto conto - Approvazione tacita per mancata contestazione da parte del fallito - Effetto preclusivo nei confronti del curatore - Esclusione - Conseguenze in tema di onere della prova.
Qualora una banca intenda insinuarsi al passivo di un fallimento prospettando una ragione di credito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente, ha l'onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 c.c., depositando la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, ex art. 1832 c.c., derivano, tra le parti del contratto, dall'approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15219 del 04/06/2019 (Rv. 654303 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_1857, Cod_Civ_art_2697, RD_267_1942_art_93, RD_267_1942_art_96, RD_267_1942_art_98, RD_267_1942_art_99
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Conto corrente (contratto di) - effetti dell'annotazione in conto - crediti verso terzi - Cass. n. 11395/2019Assegno trasferito alla banca per l'incasso - Accreditamento dell'importo "salvo buon fine" sul conto corrente del cliente - Utilizzo delle somme accreditate da parte del correntista - Mancato soddisfacimento del credito portato dall'assegno da parte del terzo obbligato - Conseguenze - Eliminazione della partita dal conto ad opera della banca - Restituzione del titolo al correntista - Addebito al correntista di tutte le somme anticipategli di cui abbia disposto
Alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio di cui all'art. 1829 c.c., richiamato dal successivo art. 1857, secondo cui l'accreditamento sul conto corrente del cliente dell'importo di un assegno, trasferito alla banca per l'incasso, deve ritenersi sempre effettuato "salvo incasso" (o "salvo buon fine", o "con riserva di verifica"), con la conseguenza che, se il credito portato dall'assegno non viene soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la partita dal conto del cliente attraverso uno storno, reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la mera restituzione del titolo, non potendo il cliente, ove abbia disposto dell'importo dell'assegno, dolersi che l'istituto di credito abbia dato seguito al suo ordine di pagamento, dovendo il correntista essere consapevole che l'anticipazione operata dalla banca dovrà essere restituita se il titolo, alla scadenza, risulti privo di provvista.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11395 del 30/04/2019 (Rv. 653916 - 01)
Cod_Civ_art_1829, Cod_Civ_art_1857
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11395
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Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Cass. n. 9526/2019Conto corrente bancario - Nullità delle pattuizioni relative agli interessi - Ricostruzione del saldo - Estratti conto dall'inizio del rapporto - Prova legale - Esclusione - Condotta del correntista - Argomento di prova - Ammissibilità – Fattispecie
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura; non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva respinto integralmente la domanda della banca di condanna del correntista al pagamento del saldo passivo, in mancanza di un solo estratto conto relativo ad un periodo in cui il correntista aveva ammesso l'assenza di movimentazioni nel rapporto).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9526 del 04/04/2019 (Rv. 653244 - 01)
Cod_Civ_art_1823, Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_1857, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_116
corte
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9526
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Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Cass. n. 9526/2019Conto corrente bancario - Nullità delle pattuizioni relative agli interessi - Ricostruzione del saldo - Estratti conto dall'inizio del rapporto - Prova legale - Esclusione - Condotta del correntista - Argomento di prova - Ammissibilità – Fattispecie
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura; non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva respinto integralmente la domanda della banca di condanna del correntista al pagamento del saldo passivo, in mancanza di un solo estratto conto relativo ad un periodo in cui il correntista aveva ammesso l'assenza di movimentazioni nel rapporto).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9526 del 04/04/2019 (Rv. 653244 - 01)
Cod_Civ_art_1823, Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_1857, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_116
conto corrente
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Credito vantato nei confronti del correntistaContratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - credito vantato nei confronti del correntista - onere della banca di produzione degli estratti conto - decorrenza dall'apertura del conto corrente - necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23313 del 27/09/2018
>>> La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23313 del 27/09/2018 …...
Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13258 del 25/05/2017Invalidità della pattuizione di interessi ultralegali - Conseguenze - Prova del credito della banca - Produzione degli estratti integrali dall'apertura del conto - Necessità - Insussistenza dell'onere per la banca di conservare la documentazione contabile oltre il decennio - Irrilevanza - Applicazione in concreto della clausola invalida - Valutazioni riservate al giudice di merito - Condizioni.
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca, per dimostrare l’entità del proprio credito, ha l’onere di produrre tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto, non potendo invocare l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, né il giudice può ritenere che la clausola invalida non abbia trovato applicazione nel periodo in cui mancano gli estratti conto, salvo che la banca abbia allegato e provato la sopravvenuta inettitudine della medesima clausola a disciplinare il rapporto bancario in conformità a quanto in essa previsto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13258 del 25/05/2017
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Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016 BisConto corrente bancario - Nullità della pattuizione di interessi ultralegali - Conseguenze - Ricostruzione del saldo - Mancata produzione, ad opera della banca, degli estratti conto - Utilizzo di criteri sussidiari deduttivi - Possiblità - Esclusione - Fattispecie.
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016 Bis
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Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 20/04/2016Obbligo di conservazione delle scritture contabili per un decennio - Onere della prova limitato al detto periodo - Esclusione - Fondamento.
Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 20/04/2016
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Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 20/04/2016Obbligo di conservazione delle scritture contabili per un decennio - Onere della prova limitato al detto periodo - Esclusione - Fondamento.
Prova civile - documentale (prova) - libri e scritture contabili - valore probatorio - In genere.
Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 20/04/2016
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conto corrente (contratto di) - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15135 del 02/07/2014Interessi - Anatocismo - Normativa applicabile - Contratto di conto corrente ordinario e contratto di conto corrente bancario - Diversità di struttura e funzione - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15135 del 02/07/2014
In tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 cod. civ. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 cod. civ. non richiama l'art. 1831 cod. civ. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15135 del 02/07/2014
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contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17732 del 06/08/2014Contratto bancario regolato in conto corrente - Accreditamenti e prelevamenti - Natura - Conseguenze - Annotazione eseguita per errore - Prova - Limiti - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17732 del 06/08/2014
Nel contratto bancario regolato in conto corrente, gli atti di accreditamento e di prelevamento non sono qualificabili alla stregua di autonomi negozi giuridici o di pagamenti, vale a dire come atti estintivi di obbligazioni, ma si presumono, fino a prova contraria, atti di utilizzazione dell'unico contratto ad esecuzione ripetuta. Ne consegue che i relativi documenti non costituiscono prova di debito o di credito, ma solo della correttezza della posta contabile che concorre al saldo esigibile dall'una o dall'altra parte, onde può esserne dimostrata l'erroneità senza i limiti previsti, per la prova per testi, per presunzioni ed in tema di confessione, rispettivamente, dagli artt. 2725, 2726, 2729, comma secondo, e 2732 cod. civ. (Nella specie, in una controversia per l'accertamento dell'errore commesso da un cassiere, che aveva accreditato al correntista una somma maggiore di quella effettivamente versata, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto provato dalla banca, in via presuntiva, l'errore di scritturazione).
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