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1858. Nozione.

Art.1858. Nozione.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Fallimento - effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Cass. n. 29464/2018
fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - sconto bancario – giratario - piena legittimazione rispetto al titolo – credito proprio - oggetto dell'azione revocatoria – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29464 del 15/11/2018 Nel contratto di sconto bancario, la girata piena del titolo di credito dal cliente alla banca - a differenza dalla girata con clausola "per incasso", "per procura", per "valuta a garanzia" od altra equivalente - comporta una cessione del credito medesimo, che attribuisce al giratario la proprietà di esso e la connessa legittimazione a farne valere i relativi diritti, con la conseguenza che l'incasso del denaro pagato dal debitore cartolare soddisfa un credito proprio del cessionario e non del cedente. Ne deriva che, in caso di fallimento del cliente, l'azione revocatoria fallimentare esperibile dal curatore può avere ad oggetto il negozio di sconto bancario, avuto riguardo al tempo della sua conclusione, non anche il pagamento (successivamente) effettuato all'istituto di credito dal debitore cartolare. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29464 del 15/11/2018 Revocatoria Ordinaria Pauliana Azione corte cassazione 29464  2018 …...
Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - azione cambiaria - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 571 del 30/01/1985
Esercizio da parte del possessore del titolo non prenditore ne' giratario - esclusione - conseguenze in tema di fideiussione extracambiaria. Il mero possesso di una cambiale da parte di un soggetto non prenditore ne' giratario di essa non legittima costui all'Esercizio del credito cartolare, perché il titolo non contiene gli elementi idonei a provarne la legittimazione. Ne consegue che il fideiussore extracambiario che dopo il protesto abbia pagato alla banca scontante le somme anticipate allo scontatario ed ottenuto la consegna del titolo, senza girate, può soltanto far valere in surroga della banca (art. 1949 cod. civ.) l'Azione causale (art. 1859 cod. civ.) inerente al rapporto di sconto che a questa compete per ottenere dallo scontatario la restituzione della somma anticipata. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 571 del 30/01/1985   …...
Credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - filiali – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 292 del 23/01/1978
Operazione bancaria effettuata dal direttore contro l'espresso divieto della banca - imputazione all'istituto - esclusione - limiti - idoneita dell'operazione a soddisfare gli interessi dell'ente - irrilevanza.* L'atto posto in essere dall'organo di una persona giuridica e imputabile a quest'ultima solo se ed in quanto rientri nell'ambito dei poteri e delle competenze spettanti all'organo medesimo, salva l'ipotesi in cui, pur essendosi verificato superamento di detti limiti, insorga necessita di tutelare l'affidamento del terzo, che abbia in buona fede ignorato lo sconfinamento dell'organo dalla sfera delle sue attribuzioni. Pertanto, l'operazione bancaria effettuata dal direttore di una filiale di istituto di credito, contro l'espresso divieto della banca e quindi all'infuori dei propri poteri, non puo essere imputata all'istituto stesso dal contraente consapevole di tale difetto di Competenza, mentre rimane irrilevante, a questo fine, ogni indagine sull'idoneita o meno dell'operazione medesima a soddisfare gli interessi dell'ente. ( V 3029/76, mass n 381801).* Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 292 del 23/01/1978   …...

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