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1856. Esecuzione d'incarichi.

Art.1856. Esecuzione d'incarichi.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30588 del 03/11/2023 (Rv. 669366 - 01)
Dovere di protezione della banca - Buona fede - Operazioni ictu oculi anomale e prive di interesse per il cliente - Rifiuto o dovere di informazione - Condizioni. In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno - in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede - ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30588 del 03/11/2023 (Rv. 669366 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_1856 …...
Contratti bancari - Deposito bancario - di denaro (nozioni, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16555 del 12/06/2023 (Rv. 668021 - 01)
Obblighi della banca - Negoziazione assegno bancario o circolare - Prassi della banca di acquisire informazioni telefoniche sull'esistenza di provvista sufficiente per il pagamento dei titoli - Obbligo di conformare il suo comportamento ai canoni di prudenza e di diligenza professionale ex art. 1176 c.c. - Conseguenze - Opportunità di adozione di modalità diverse di comunicazione interbancaria - Fattispecie. In tema di assegni bancari e circolari, la legittimità della prassi di richiedere telefonicamente informazioni alla banca trattaria o emittente circa l'esistenza di una provvista sufficiente a pagarli non esonera la banca negoziatrice, in relazione agli obblighi di diligenza professionale imposti dalla peculiarità del caso concreto, ex art. 1176, secondo comma c.c., dall'adozione di diverse modalità di comunicazione con la banca sulla quale sia stato tratto l'assegno o che l'abbia emesso, al fine di tutelare gli interessi del correntista e degli altri soggetti coinvolti nella circolazione del titolo. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto sufficienti le informazioni che la banca negoziatrice aveva assunto telefonicamente presso la banca che aveva emesso l'assegno circolare, nonostante che dall'istruttoria fossero emerse incongruenze nelle risposte date dall'operatore della banca emittente circa la data di emissione dell'assegno). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16555 del 12/06/2023 (Rv. 668021 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1856 …...
bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13068 del 25/05/2018
Adempimento delle obbligazioni poste in capo alla banca - Onere primario di identificazione del cliente - Sussistenza – Conseguenze. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 144 del 2001 la banca, ai fini del diligente adempimento delle obbligazioni che le fanno capo, ha l'obbligo primario di identificare il cliente che impartisce la disposizione, potendo solo in forza di tale identificazione dare esecuzione all'ordine, e ciò a prescindere dalle forme e procedure utilizzate allo scopo, con la conseguenza che resta irrilevante l'irregolarità formale della operazione bancaria (nella specie, accettazione di un ordine di bonifico sottoscritto dalla beneficiaria e, dunque, non conforme allo "specimen") ove risulti che il correntista abbia effettuato e voluto la disposizione patrimoniale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13068 del 25/05/2018   …...
Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente - esecuzione d'incarichi (conto corrente di corrispondenza) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10545 del 22/05/2015
Ordine di bonifico - Natura - Negozio giuridico unilaterale - Specificazione del mandato generale conferito alla banca - Rapporti con il terzo beneficiario - "Delegatio solvendi" ex art. 1269 cod. civ. - Assunzione di autonoma obbligazione da parte della banca - Esclusione - Conseguenze - Compensazione dei crediti della banca delegata verso il delegatario - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10545 del 22/05/2015 In tema di conto corrente bancario, l'esecuzione del bonifico da parte della banca su ordine del correntista ha natura di negozio giuridico unilaterale con efficacia vincolante ai sensi dell'art. 1856 cod. civ. e costituisce una specificazione del mandato generale da lui conferito all'ente creditizio, cui è estraneo il beneficiario (terzo rispetto all'ordine). Nei confronti di quest'ultimo l'incarico di effettuare il pagamento ha natura di "delegatio solvendi", senza che, pur in assenza di un espresso divieto del delegante, la banca delegata possa assumere un'autonoma obbligazione, ai sensi dell'art. 1269, primo comma, cod, civ., verso il creditore delegatario al fine di compensare i crediti dalla stessa vantati, ove l'assunzione di tale obbligo si ponga in contrasto con il rapporto di mandato ex art. 1856 cod. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10545 del 22/05/2015   …...

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