Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - plurima intestazione del conto corrente - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25243 del 19/09/2024 (Rv. 672411-01)Facoltà di operare separatamente sul conto - Configurabilità - Condizioni - Espressa e formale menzione nel contratto - Necessità - Fondamento.
In tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25243 del 19/09/2024 (Rv. 672411-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_1854 …...
Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16604 del 14/06/2024 (Rv. 671549-01)Contratti bancari - apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - Interessi creditori e debitori - Mancata pattuizione - Applicazione dei criteri sostitutivi di cui all’art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993 - Necessità - Conseguenze.
In materia di contratti bancari, il congegno integrativo previsto dall'articolo 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione a riguardo, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, «rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive», deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), pertanto alle operazioni passive, che sono quelle di raccolta fondi.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16604 del 14/06/2024 (Rv. 671549-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852 …...
Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11735 del 02/05/2024 (Rv. 671118-01)Conto corrente bancario - Domande contrapposte della banca e del correntista - Invalidità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici - Rideteterminazione del saldo a debito del cliente - Oneri probatori - Mancanza di alcuni estratti conto - Conseguenze - Fattispecie.
Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato; che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale; che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11735 del 02/05/2024 (Rv. 671118-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2697 Cod_Proc_Civ_art_115 Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11016 del 24/04/2024 (Rv. 671105-01)Conto corrente con apertura di credito - Stipulazione antecedente all'art. 3 della l. n. 154 del 1992 - Affidamento - Prova per facta concludentia - Ammissibilità - Limiti - Dimostrazione dell'ammontare accordato al cliente - Necessità - Tolleranza della banca agli sconfinamenti del cliente - Insufficienza.
In tema di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11016 del 24/04/2024 (Rv. 671105-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2697 …...
Obbligazioni pecuniarie - interessi - anatocismo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11014 del 24/04/2024 (Rv. 671104-01)Contratto di conto corrente bancario - Stipulazione successiva alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Capitalizzazione trimestrale degli interessi - Presupposti - Reciprocità per gli interessi attivi e passivi - Asimmetrica pattuizione del tasso - Liceità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11014 del 24/04/2024 (Rv. 671104-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1283, Cod_Civ_art_1852 …...
Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023 (Rv. 668431 - 01)Rapporto di conto corrente - Domanda di accertamento del dare/avere fra le parti - Incompleta produzione degli estratti conto - Conseguenze.
In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023 (Rv. 668431 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115., Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_1842 …...
Azione di ripetizione di indebito – Cass. n. 7721/2023Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - Azione di ripetizione di indebito - Saldo - Determinazione - Preventiva depurazione delle poste dichiarate nulle - Necessità - Decorrenza della prescrizione dell'azione - Individuazione - Criteri.
Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023 (Rv. 667221 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1843, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_1827, Cod_Civ_art_1422
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Rideteterminazione del saldo a debito del cliente – Cass. n. 27362/2022Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Rapporto di conto corrente - Giudizio con domande contrapposte della banca e del correntista - Validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici - Rideteterminazione del saldo a debito del cliente - Oneri probatori - Mancanza di alcuni estratti conto - Conseguenze.
In tema di rapporti di conto corrente bancario, ogni qualvolta sia accertata la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa, sicché, in assenza di elementi di prova suscettibili di consentire l'accertamento del saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo per il quale constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27362 del 19/09/2022 (Rv. 665882 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2967
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Applicabilità nell'ipotesi di somme depositate in conto corrente – Cass. n. 19936/2022Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - a creditore apparente Art. 1189 c.c. - Applicabilità nell'ipotesi di somme depositate in conto corrente - Sussistenza - Ragioni - Azione esperibile dall'erede per la restituzione - Art. 2033 c.c. - Applicabilità - Condizioni.
L'art. 1189 c.c., in tema di pagamento al creditore apparente, è applicabile anche nell'ipotesi di pagamento delle somme depositate in conto corrente, effettuato dalla banca dopo la morte del correntista in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo; conseguentemente l'azione accordata all'erede per la restituzione è quella disciplinata dall'art. 2033 c.c., che è esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento e non anche nei confronti di colui al quale la somma sia stata trasferita dall'accipiens dopo che egli l'abbia indebitamente riscossa dalla banca debitrice.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19936 del 21/06/2022 (Rv. 665008 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1189, Cod_Civ_art_1834, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2033
Corte
Cassazione
19936
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Fallimento del titolare di conto corrente bancario – Cass. n. 42008/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari – compensazione - contratti bancari - apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - garanzia - in genere - Fallimento del titolare di conto corrente bancario con contratto di affidamento per anticipi su crediti con clausola di compensazione - Opponibilità al fallimento del patto di compensazione precedente alla dichiarazione di fallimento - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
In tema di conto corrente bancario, ove il correntista e la banca abbiano pattuito l'anticipazione su crediti per ricevute con clausola di compensazione, l'incasso da parte della banca, anche nell'interesse del cliente, del danaro incorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisce adempimento di un'obbligazione già sorta e determina la sola esigibilità del relativo credito verso la banca da parte del cliente. Pertanto, in caso di successivo fallimento di quest'ultimo, tra le operazioni di anticipazione di danaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e la riscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarie avvenute in epoca successiva sussistono i presupposti richiesti dall'art. 56 l.fall., per effetto della perdurante efficacia della clausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori, giacché il debito della banca è solo divenuto esigibile (da parte della curatela fallimentare) dopo la stessa dichiarazione di fallimento del correntista.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 42008 del 30/12/2021 (Rv. 663619 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1846, Cod_Civ_art_1852
Corte
Cassazione
42008
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Consegna della cosa mutuata – Cass. n. 37654/2021Mutuo - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Perfezionamento del contratto - Consegna della cosa mutuata - Disponibilità giuridica della cosa mediante ripianamento delle passività - Sufficienza.
Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021 (Rv. 663324 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1852
Corte
Cassazione
37654
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Domanda riconvenzionale di accertamento del saldo e ripetizione dell’indebito – Cass. n. 22387/2021Prova civile - onere della prova - Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Rapporto di conto corrente - Domanda di pagamento del saldo proposta dalla banca in via monitoria - Domanda riconvenzionale di accertamento del saldo e ripetizione dell’indebito formulata dal correntista in sede di opposizione - Riparto dell'onere della prova tra le parti - Mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto - Conseguenze.
Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi; sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta inziale del primo degli estratti conto prodotti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22387 del 05/08/2021 (Rv. 662211 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
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Cassazione
22387
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Pagamenti indebiti effettuati dal correntista – Cass. n. 3858/2021Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Apertura di credito in conto corrente - Pagamenti indebiti effettuati dal correntista - Rettifica dell'annotazione in conto corrente - Autonomia del diritto - Esclusione - Nullità del titolo di riferimento degli interessi - Imprescrittibilità dell'operazione di rettifica - Sussiste.
In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021 (Rv. 660509 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1843, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_1827, Cod_Civ_art_1422 …...
Somme utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria del correntista – Cass. n. 1517/2021Credito - credito fondiario - Conto corrente - Somme utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria del correntista - Mutuo ipotecario - Esclusione - Operazione meramente contabile in conto corrente - "Pactum de non petendo" - Sussistenza - Fattispecie.
L'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del "pactum de non petendo ad tempus", restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisse mutuo di scopo l'operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1517 del 25/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1231, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1814, Cod_Civ_art_1852
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1517
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Contratti bancari - Interessi creditori e debitori – Cass. n. 29576/2020Contratti bancari - apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratti bancari - Interessi creditori e debitori - Mancata pattuizione - Applicazione dei criteri sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993 - Necessità – Conseguenze - contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere.
In materia di contratti bancari, il congegno integrativo previsto dall'articolo 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione a riguardo, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, «rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive», deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), pertanto alle operazioni passive, che sono quelle di raccolta fondi.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29576 del 24/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852
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Interessi ultralegali o anatocistici – Cass. n. 23852/2020Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni). Rapporto di conto corrente - Giudizio con domande contrapposte della banca e del correntista - Invalidità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici - Rideteterminazione del saldo a debito del cliente - Oneri probatori - Mancanza di alcuni estratti conto - Conseguenze.
Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 23852 del 29/10/2020 (Rv. 659438 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697
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Domanda ex art. 103 l.fall – Cass. n. 23477/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Domanda ex art. 103 l.fall.- Avente ad oggetto somme di denaro - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa all'azione intrapresa dell'ente impositore di tributi nei confronti del concessionario per la riscossione.
In caso di insolvenza del concessionario della riscossione di tributi e della conseguente ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, l’ente impositore non può esperire l'azione di rivendica e restituzione, ex art. 103 legge fall., delle somme riscosse e versate dal concessionario su conti correnti bancari e postali a sé intestati, poiché tali somme, ex artt. 1852 e 1834 comma 1 c.c., non sono di proprietà dell'intestatario del conto corrente, ma della banca, che assume l'obbligo di restituire al titolare del conto altrettante cose dello stesso genere, mentre l'ente impositore vanta per la corresponsione delle medesime somme un diritto di credito nei confronti del concessionario. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del tribunale che aveva rigettato la domanda ex art. 103 l.f. proposta dall'ente impositore, accogliendone la domanda subordinata, di ammissione al passivo del credito in via privilegiata ex art. 2752 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23477 del 27/10/2020 (Rv. 659430 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_1834, Dlgs_14_2019_art_210, Dlgs_14_2019_art_206
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Conto corrente assistito da apertura di credito - Azione di ripetizione dell'indebito del correntista - Cass. n. 14958/2020Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Conto corrente assistito da apertura di credito - Azione di ripetizione dell'indebito del correntista - Eccezione di prescrizione della banca - Natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse - Questione sollevata in appello - Ammissibilità - Ragioni.
Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14958 del 14/07/2020 (Rv. 658366 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1843, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2938, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_345
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Procedimento civile - Assegno bancario – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9204 del 20/05/2020 (Rv. 657736 - 01)Azione risarcitoria nei confronti della banca trattaria - Mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Esclusione - Ragioni.
La controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei "contratti bancari", perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l'assegno nel novero dei "servizi di pagamento", ai sensi dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura "bancaria" del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9204 del 20/05/2020 (Rv. 657736 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1852 …...
Obbligazioni in genere - delegazione - di pagamento - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 859 del 17/01/2020 (Rv. 656573 - 01)Contratti bancari -Operazioni bancarie in conto corrente - Convenzione tra correntista e banca per l'autorizzazione anche di altro soggetto (delegato) a compiere operazioni sul conto corrente - Natura - Portata e limiti.
L'accordo tra il cliente e la banca, in base al quale anche altro soggetto a ciò delegato è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la medesima banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma di tale delegato, ma non comporta il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del detto delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 859 del 17/01/2020 (Rv. 656573 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1269, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1852
OBBLIGAZIONI IN GENERE
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
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Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Cass. n. 31927/2019Contratti bancari - Azione di ripetizione di indebito - Eccezione di prescrizione sollevata dalla banca - Natura solutoria dei versamenti - Prova del contratto di apertura di credito - Onere a carico del correntista - Acquisizione della prova nel processo - Omessa allegazione del correntista - Irrilevanza.
In materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31927 del 06/12/2019 (Rv. 656479 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_1194
corte
cassazione
31927
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Credito - credito fondiario - Cass. n. 20896/2019Conto corrente - Somme utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria del correntista - Mutuo ipotecario - Esclusione - Operazione meramente contabile in conto corrente - Pactum de non petendo - Sussistenza.
L'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20896 del 05/08/2019 (Rv. 655022 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1231, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1814, Cod_Civ_art_1852
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20896
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Operazioni bancarie in conto corrente - Cass. n. 15895/2019Contratti bancari - Contratto di conto corrente assistito da apertura di credito – Azione di ripetizione dell’indebito del correntista – Eccezione di prescrizione estintiva della banca – Contenuto – Necessità di indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte - Esclusione.
In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019 (Rv. 654580 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1843, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2938, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Civ_art_2697
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15895
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Azione revocatoria fallimentare - “data valuta”- Cass. n. 24137/2018Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - estratti conto bancari - “data valuta” - tempo effettivo dell’operazione - data certa - esclusione - ragioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24137 del 03/10/2018
>>> In tema di revocatoria fallimentare, le "date valuta" risultanti dagli estratti conto bancari non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate sul conto, né a conferire data certa alle stesse, essendo nella prassi bancaria utilizzate dette date in maniera convenzionale per postergare il tempo di effettuazione dei versamenti ed antergare invece quello dei prelievi.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24137 del 03/10/2018
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
24137
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 24137/2018 Estratti conto bancari - “Data valuta” - Tempo effettivo dell’operazione - Data certa - Esclusione - Ragioni.
In tema di revocatoria fallimentare, le "date valuta" risultanti dagli estratti conto bancari non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate sul conto, né a conferire data certa alle stesse, essendo nella prassi bancaria utilizzate dette date in maniera convenzionale per postergare il tempo di effettuazione dei versamenti ed antergare invece quello dei prelievi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24137 del 03/10/2018 (Rv. 650609 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2704, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
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24137
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Contratti bancari - Insussistenza di versamenti solutoriObbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - anatocismo - Contratti bancari - Conto corrente - Domanda di accertamento della nullità di clausole anatocistiche e di ripetizione di indebito - Insussistenza di versamenti solutori - Irrilevanza - Interesse del correntista all'accertamento - Sussistenza - Ragioni. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 1, ORDINANZA N. 21646 DEL 05/09/2018
In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 6575/2018 (Oggetto - Rimesse annotate sul conto anticipi - Attivo o passivo di saldo del conto anticipi - Rilevanza ai fini della revocabilità - Esclusione - Ragioni - Rimesse che riducono lo scoperto del conto ordinario - Revocabilità - Sussiste.
In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati alla banca da parte del correntista, le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, ove vengono annotati in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Il rapporto tra banca e cliente viene invece rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso, che saranno oggetto di revocatoria nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto del conto medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6575 del 16/03/2018 (Rv. 647758 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_1853
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Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - esecuzione d'incarichi (conto corrente di corrispondenza) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3086 del 08/02/2018 (Rv. 646880 - 01)Bonifico - Natura giuridica ed effetti - Bonifico affluente in conto passivo - Banca quale effettiva beneficiaria della rimessa - Configurabilità - Conseguenze - Revocatoria fallimentare dell'accreditamento - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie.
In tema di contratti bancari, il "bonifico" (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire; da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall'ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa, con l'effetto ad essa imputabile (se l'accredito intervenga nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la " par condicio creditorum”.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3086 del 08/02/2018 (Rv. 646880 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1268, Cod_Civ_art_1852, Dlgs_14_2019_art_155, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166 …...
Donazione indiretta – Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 18725 del 27/07/2017Titoli depositati su conto bancario del donante - Trasferimento, giusta ordine impartito alla banca, da tale conto a quello del donatario - Donazione tipica ad esecuzione indiretta - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Distinzione dal contratto in favore di terzo - Ragioni.
In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 18725 del 27/07/2017
Donazione indiretta
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Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - anatocismo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016Contratto di conto corrente bancario stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000 - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Nullità - Conseguenze - Calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione - Necessità.
In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016
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Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8944 del 05/05/2016Rapporti di conto corrente bancario - Estratto di salda conto - Efficacia probatoria nei confronti del fideiussore del correntista - Ammissibilità.
Nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell'art. 1832 c.c. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8944 del 05/05/2016
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Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente - esecuzione d'incarichi (conto corrente di corrispondenza) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10545 del 22/05/2015Ordine di bonifico - Natura - Negozio giuridico unilaterale - Specificazione del mandato generale conferito alla banca - Rapporti con il terzo beneficiario - "Delegatio solvendi" ex art. 1269 cod. civ. - Assunzione di autonoma obbligazione da parte della banca - Esclusione - Conseguenze - Compensazione dei crediti della banca delegata verso il delegatario - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10545 del 22/05/2015
In tema di conto corrente bancario, l'esecuzione del bonifico da parte della banca su ordine del correntista ha natura di negozio giuridico unilaterale con efficacia vincolante ai sensi dell'art. 1856 cod. civ. e costituisce una specificazione del mandato generale da lui conferito all'ente creditizio, cui è estraneo il beneficiario (terzo rispetto all'ordine). Nei confronti di quest'ultimo l'incarico di effettuare il pagamento ha natura di "delegatio solvendi", senza che, pur in assenza di un espresso divieto del delegante, la banca delegata possa assumere un'autonoma obbligazione, ai sensi dell'art. 1269, primo comma, cod, civ., verso il creditore delegatario al fine di compensare i crediti dalla stessa vantati, ove l'assunzione di tale obbligo si ponga in contrasto con il rapporto di mandato ex art. 1856 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10545 del 22/05/2015
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contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17732 del 06/08/2014Contratto bancario regolato in conto corrente - Accreditamenti e prelevamenti - Natura - Conseguenze - Annotazione eseguita per errore - Prova - Limiti - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17732 del 06/08/2014
Nel contratto bancario regolato in conto corrente, gli atti di accreditamento e di prelevamento non sono qualificabili alla stregua di autonomi negozi giuridici o di pagamenti, vale a dire come atti estintivi di obbligazioni, ma si presumono, fino a prova contraria, atti di utilizzazione dell'unico contratto ad esecuzione ripetuta. Ne consegue che i relativi documenti non costituiscono prova di debito o di credito, ma solo della correttezza della posta contabile che concorre al saldo esigibile dall'una o dall'altra parte, onde può esserne dimostrata l'erroneità senza i limiti previsti, per la prova per testi, per presunzioni ed in tema di confessione, rispettivamente, dagli artt. 2725, 2726, 2729, comma secondo, e 2732 cod. civ. (Nella specie, in una controversia per l'accertamento dell'errore commesso da un cassiere, che aveva accreditato al correntista una somma maggiore di quella effettivamente versata, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto provato dalla banca, in via presuntiva, l'errore di scritturazione).
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fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 15605/2014Sconto di titoli cambiari con accredito del netto ricavo sul conto corrente - Revocabilità delle relative rimesse - Funzione solutoria - Necessità - Verifica - Criterio del saldo disponibile - Determinazione di quest'ultimo in tale tipologia di operazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15605 del 09/07/2014
Le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore successivamente fallito sono legittimamente revocabili, ai sensi dell'art. 67 della legge fall., quando il conto stesso risulti "scoperto" secondo il criterio del "saldo disponibile", da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca. Ne consegue che, in presenza di operazioni di sconto di titoli cambiari con accredito del netto ricavo sul conto corrente, tale saldo va determinato considerando che il cliente acquista l'immediata disponibilità del denaro, accreditato sul conto corrente a fronte della cessione del credito verso terzi, e che l'eventuale mancato buon fine del titolo opera come condizione risolutiva del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15605 del 09/07/2014
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