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1853. Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti

Art.1853. Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti.

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Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34424 del 11/12/2023 (Rv. 669615 - 01)
Compensazione tra i saldi di piu' conti o rapporti - Rapporti tra banca e correntista - Compensazione ex art. 1853 c.c. - Applicabilità fra saldo di conto corrente e saldo derivante da rapporto di diversa natura - Presupposti - Fattispecie. Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale, che aveva rigettato la domanda di accertamento della legittimità della compensazione attuata da un istituto bancario, tra il debito da restituzione al fallimento del saldo attivo di conto corrente ed il credito vantato dalla banca verso la fallita, sull'erroneo assunto che quest'ultimo dovesse essere accertato esclusivamente nelle forme previste per la verifica dello stato passivo). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34424 del 11/12/2023 (Rv. 669615 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1853 …...
Deroga al principio dell'efficacia "pro quota" dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali – Cass. n. 10024/2023
Fonti del diritto - delegazione legislativa - legge delegata - forza di legge - Contratto di conto corrente - Deroga al principio dell'efficacia "pro quota" dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali - Esclusione - Conseguenze.   In tema di contratto di conto corrente, il principio dell'efficacia "pro quota" dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali non riceve deroghe sicché la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10024 del 14/04/2023 (Rv. 667496 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1302, Cod_Civ_art_1853, Cod_Civ_art_1854 Corte Cassazione 10024 2023 …...
Accertamento dei rapporti dare-avere tra banca e cliente – Cass. n. 14321/2022
Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Conto anticipi - Caratteristiche - Distinzioni - Accertamento dei rapporti dare-avere tra banca e cliente - Incidenza - Conseguenze.   Nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14321 del 05/05/2022 (Rv. 665085 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1853, Cod_Civ_art_1823   Corte Cassazione 14321 2022 …...
Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - compensazione tra i saldi di piu' conti o rapporti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1445 del 23/01/2020 (Rv. 656820 - 01)
Modalità - Immissione del saldo di un conto come posta passiva di altro conto ancora aperto - Legittimità - Condizioni. La disposizione di cui all'art. 1853 c.c. (a mente della quale se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario), dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conti), attraverso l'immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1445 del 23/01/2020 (Rv. 656820 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1853 CONTRATTI BANCARI OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO   …...
Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) – Cass. n. 17914/2019
Compensazione tra i saldi di piu' conti o rapporti - Ipotesi di compensazione c.d. tecnica e legale - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fondamento. L'art. 1853 c.c. prevede un'ipotesi di compensazione tecnica e legale che non può essere rilevata d'ufficio, essendo il relativo effetto estintivo soggetto ad un onere di dichiarazione, peraltro non necessitante di formule sacramentali, della parte che decida di avvalersene. Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17914 del 04/07/2019 (Rv. 654439 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1853, Cod_Civ_art_1242 corte cassazione 17914 2019 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 6575/2018 (
Oggetto - Rimesse annotate sul conto anticipi - Attivo o passivo di saldo del conto anticipi - Rilevanza ai fini della revocabilità - Esclusione - Ragioni - Rimesse che riducono lo scoperto del conto ordinario - Revocabilità - Sussiste. In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati alla banca da parte del correntista, le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, ove vengono annotati in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Il rapporto tra banca e cliente viene invece rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso, che saranno oggetto di revocatoria nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto del conto medesimo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6575 del 16/03/2018 (Rv. 647758 - 02) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_1853 Revocatoria ordinaria pauliana azione corte cassazione 6575  2018 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere – Cass. n. 16618/2016
Pegno di saldo attivo di conto corrente bancario - Configurabilità come pegno irregolare - Condizioni - Escussione del pegno - Conseguenze in tema di revocatoria fallimentare. Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il "tantundem", sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16618 del 08/08/2016 Revocatoria ordinaria pauliana azione corte cassazione 16618  2016   …...
contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12953 del 22/06/2016
compensazione tra i saldi di più conti o rapporti - modalità - immissione del saldo di un conto come posta passiva di altro conto ancora aperto - Legittimità - Condizioni. La disposizione di cui all'art. 1853 c.c. (a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo di scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conti), attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12953 del 22/06/2016   …...

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