Cause di prelazione - patto commissorio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3532 del 11/02/2025 (Rv. 673977-01)Divieto del - Patto marciano - Liceità - Fondamento - Presupposti - Stima del bene oggettiva o affidata ad esperto indipendente - Necessità - Fattispecie.
Il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. non opera quando nell'operazione negoziale sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed è ispirata alla medesima ratio di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la natura illecita di un contratto di vendita con il quale la debitrice, per un prezzo vile, aveva venduto al creditore il proprio immobile, senza che fossero indicate le modalità di pagamento e con l'intesa di retrovendita ad un prezzo sottostimato considerato quale valore attuale).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3532 del 11/02/2025 (Rv. 673977-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1851, Cod_Civ_art_2744, Cod_Civ_art_1349 …...
Pegno di cose fungibili - regolare o irregolare – Cass. n. 22096/2020Impugnazioni civili - appello - domande - ampliamento e riduzione - Pegno di cose fungibili - Natura regolare o irregolare - Appello - Domanda di diversa qualificazione del pegno - Questione nuova - Inammissibilità.
La parte che nel primo grado del giudizio abbia qualificato il pegno di cose fungibili come irregolare, pertanto con facoltà per il creditore pignoratizio di disporre del bene oggetto della garanzia, in grado d'appello non può fondare la propria domanda sull'opposta qualificazione quale pegno regolare, attraverso la quale introdurrebbe in sede di gravame una nuova "causa petendi" o una nuova eccezione, entrambe precluse dall'art. 345 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22096 del 13/10/2020 (Rv. 659420 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_1851, Cod_Civ_art_2784
corte
cassazione
22096
2020 …...
Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - patto commissorio -divieto del – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 844 del 17/01/2020 (Rv. 656813 - 01)Patto marciano - Liceità - Fondamento - Presupposti - Stima del bene oggettiva o affidata ad esperto indipendente - Necessità - Fattispecie.
Il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. non opera quando nell'operazione negoziale (nella specie, una vendita immobiliare con funzione di garanzia) sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed è ispirata alla medesima "ratio" di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 844 del 17/01/2020 (Rv. 656813 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1851, Cod_Civ_art_2744, Cod_Civ_art_1349
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE
CAUSE DI PRELAZIONE
DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO
  …...
Pegno regolare - Pegno irregolareResponsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di titoli di credito - pegno regolare - pegno irregolare - differenze - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24137 del 03/10/2018
>>> Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicché in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24137 del 03/10/2018 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere – Cass. n. 16618/2016Pegno di saldo attivo di conto corrente bancario - Configurabilità come pegno irregolare - Condizioni - Escussione del pegno - Conseguenze in tema di revocatoria fallimentare.
Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il "tantundem", sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16618 del 08/08/2016
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
16618
2016
  …...
responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - di titoli di credito – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3674 del 17/02/2014Facoltà del creditore di riscuotere alla scadenza e di acquistare titoli della stessa natura - Surrogazione dell'oggetto di pegno regolare - Sussistenza - Fondamento - Dematerializzazione dei titoli di credito - Incompatibilità con la natura regolare del pegno - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3674 del 17/02/2014
Il patto che preveda la facoltà del creditore pignoratizio di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, e così di seguito a ogni successiva scadenza dei titoli provenienti dal rinnovo o dai rinnovi, con l'avvertenza che gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati restino soggetti all'originario vincolo di pegno, è incompatibile con il pegno irregolare, in quanto la riscossione dei titoli alla scadenza (e non la vendita degli stessi in qualsiasi momento) e l'acquisto di titoli della stessa natura rendono evidente la mera surrogazione dell'oggetto di un pegno regolare e non l'attribuzione alla banca della facoltà di disporre dei titoli. Né ad escludere tale natura è idonea l'inclusione dei titoli in un certificato cumulativo, atteso che la dematerializzazione, pur superando la fisicità del titolo, non è incompatibile con il pegno regolare, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, attraverso meccanismi alternativi di scritturazione, senza la movimentazione e senza neppure la creazione del supporto cartaceo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3674 del 17/02/2014
  …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere – Cass. n. 18597/2011Pegno regolare - Elementi costitutivi - Costituzione in garanzia di depositi bancari - Compensabilità da parte del creditore pignoratizio - Esclusione - Obbligo di insinuazione al passivo - Sussistenza - Eventuale incameramento delle somme - Revocabilità ex art. 67 legge fall. - Configurabilità.
Qualora il cliente della banca, a garanzia del proprio adempimento, vincoli un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, anche al portatore, e non conferisca alla banca il potere di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare e si rientra nella disciplina del pegno regolare (artt. 1997 e 2787 cod. civ.), in base alla quale la banca non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo e il documento. In tale ipotesi, il creditore assistito da pegno regolare è tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 legge fall., per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione, che opera invece nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione. Pertanto, nell'ipotesi di soddisfacimento della banca mediante incameramento della somma portata dal libretto offerto in pegno regolare, sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fall..
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18597 del 12/09/2011
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
18597
2011
  …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26154 del 06/12/2006Pegno irregolare - Soddisfacimento del creditore - Modalità - Conseguenze in tema di fallimento del debitore - Fattispecie.
Allorché il contratto di costituzione di pegno riconosca alla banca garantita il potere di disporre dei titoli per soddisfarsi dei propri crediti, si esula dall'ipotesi di pegno regolare, e si rientra, viceversa, nella disciplina, prevista dall'art. 1851 cod. civ., del pegno irregolare, in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell'adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l'ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa scadenza. Sicché il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non può (per carenza di interesse) e non è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 legge fall., per il soddisfacimento del proprio credito, essendo la compensazione nel pegno irregolare la modalità tipica di esercizio della prelazione. (Nella specie, il pegno - con facoltà della banca di disporre dei titoli che ne costituivano l'oggetto - era stato costituito a garanzia di un aumento straordinario del fido, riconosciuto contestualmente e a termine, sebbene deliberato formalmente alcuni giorni dopo; nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha escluso che l'estinzione del debito vantato dalla banca fosse assoggettabile a revocatoria fallimentare).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26154 del 06/12/2006
  …...
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - di titoli di credito – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12964 del 16/06/2005Consegna di titoli di credito accompagnata da accordi rivolti a disciplinare poteri e compiti del creditore assistito dal pegno - Pegno regolare - Configurabilità - Pegno irregolare - Disciplina.
È esente da vizi logici o violazione di legge la sentenza di merito che configuri il pegno regolare di titoli di credito (nella specie, relativo a titoli dati in pegno da una compagnia di assicurazione all'UCI, a garanzia di future obbligazioni per sinistri stradali causati all'estero da veicoli suoi assicurati) qualora nel contratto sia previsto: che i titoli vengano immessi in un conto a deposito con rubrica a nome della compagnia e con possibilità di sostituzione di essi solo previo accordo; gli incassi di cedole scadute debbano essere rimessi alla società, restando a carico della stessa le spese e gli oneri relativi al pegno; il creditore possa realizzare il pegno solo in caso di mancato pagamento preceduto da richiesta di pagamento formulata a mezzo lettera raccomandata; il creditore, a tal fine, per la vendita del pegno, debba osservare le prescrizioni di cui all'art. 2797 cod. civ. e sia munito di mandato a vendere "in rem propriam", il quale non determina il trasferimento in capo al mandatario della proprietà del bene e non priva il mandante del potere di disporre del suo diritto di proprietà sul bene oggetto del mandato. Si esula dall'ipotesi di pegno regolare e si rientra, viceversa, nella disciplina del pegno irregolare, qualora il debitore, a garanzia dell'adempimento della sua obbligazione, abbia vincolato al suo creditore un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, conferendo a quest'ultimo anche la facoltà' di disporre del relativo diritto, come delineato dall'art. 1851 cod.civ., norma (riferita all'anticipazione bancaria, ma che costituisce tuttavia la regola generale di ogni altra ipotesi di pegno irregolare) in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell'adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l'ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa scadenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12964 del 16/06/2005
  …...
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - di titoli di credito – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5136 del 25/11/1977Prelazione - previa notificazione al debitore della costituzione del pegno o previa accettazione da parte del debitore medesimo - necessita - esclusione - certificazione del vincolo sul titolo - mediante girata - sufficienza.
L'art 2800 cod civ, il quale condiziona l'esistenza della prelazione, nel pegno di credito, alla notificazione della Costituzione del pegno medesimo al debitore, ovvero alla sua accettazione con atto di data certa, non trova applicazione nell'ipotesi del pegno di titolo di credito, tanto regolare quanto irregolare, ove, per la Costituzione del vincolo pignoratizio, e sufficiente la certificazione documentale del vincolo sul titolo stesso, attuata, nei titoli all'ordine, mediante girata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5136 del 25/11/1977
  …...
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - di titoli di credito – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5136 del 25/11/1977Trasferimento del titolo con girata piena, accompagnato da un negozio sottostante costitutivo di pegno - pegno irregolare - configurabilità automatica - esclusione - sussistenza - accertamento - criteri - pegno di vaglia cambiario a favore di una banca a garanzia di uno scoperto di conto corrente, costituito con una girata piena e con una sottostante convenzione attributiva della legittimazione all'esercizio dei diritti di credito incorporati nel titolo e con l'accredito al girante delle somme incassate eccedenti lo scoperto - pegno regolare – configurabilità.
l pegno di titoli di credito non configura un pegno irregolare a termini dell'art 1851 cod civ per il mero trasferimento del titolo con girata 'piena' anziché con girata 'in pegno' od 'in garanzia': infatti, mentre nel caso in cui la Costituzione del vincolo di garanzia emerge da una clausola apposta alla girata, che importi Costituzione di pegno, il pegno di titolo di credito si configura come pegno regolare; nel caso, invece, in cui la girata piena e accompagnata da un negozio sottostante costitutivo di pegno, e necessario interpretare tale negozio sottostante ed accertare se - ferma la funzione di garanzia del trasferimento del titolo - si sia convenuto di trasferire al creditore pignoratizio la sola legittimazione all'Esercizio ovvero anche la titolarità del diritto incorporato nel titolo per poter qualificare il pegno di titoli di credito correlativamente come pegno regolare ovvero come pegno irregolare. Pertanto, nel caso di pegno di vaglia cambiario costituito in favore di una banca, a garanzia di un debito da conto corrente, con una girata 'piena', ma con la sottostante convenzione, per cui alla banca e attribuito solo la legittimazione ad esercitare i diritti di credito incorporati nei titoli con l'accredito in favore del girante delle somme incassate eventualmente eccedenti lo scoperto del conto corrente garantito, tale pegno, costituito con quella girata 'piena' dei vaglia cambiari da qualificarsi come girata 'fiduciaria' in relazione al negozio sottostante, si configura come pegno regolare.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5136 del 25/11/1977
  …...