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1491. Esclusione della garanzia

Art.1491. Esclusione della garanzia.

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Documenti collegati:

Obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13425 del 15/05/2024 (Rv. 671132-01)
Venduta (nozione, distinzioni) - esclusione della garanzia - vizi facilmente riconoscibili - Compravendita di immobile - Difetti conseguenti alla vetustà dell'edificio o delle tecniche costruttive - Vizi occulti - Esclusione - Limiti. In caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante, i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà non integrano un vizio occulto, essendo facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti strutturali dell'edificio immediatamente non percepibili con il senso della vista, quali, per esempio, il tetto, i solai o le fondamenta. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13425 del 15/05/2024 (Rv. 671132-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1491 …...
Obbligazioni del venditore - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4300 del 16/02/2024 (Rv. 670322-01)
Garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - risarcimento del danno - Compravendita - Garanzia per vizi non facilmente riconoscibili - Azione di risarcimento dei danni ex art. 1494 cod. civ. - Conoscenza dei vizi da parte del venditore - Presunzione a carico dello stesso - Sussistenza - Onere probatorio a carico dell'alienante. In tema di azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., ove sia sorta l'obbligazione di garanzia, trattandosi di vizi non facilmente riconoscibili, grava sul venditore una presunzione di loro conoscenza, per superare la quale non è sufficiente provare di non averli conosciuti, occorrendo invece la dimostrazione di averli ignorati senza colpa. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4300 del 16/02/2024 (Rv. 670322-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1491, Cod_Civ_art_1494 …...
Garanzia per vizi della cosa – Cass. n. 9960/2022
Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - risarcimento del danno - Compravendita - Garanzia per vizi della cosa - Responsabilità del venditore - Natura obbligatoria - Esclusione - Soggezione alle azioni del compratore - Sussistenza - Giudizio di colpevolezza - Irrilevanza - Conseguenze - Onere della prova - A carico del compratore - Disciplina dell'inesatto adempimento - Esclusione.   In tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022 (Rv. 664326 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1491, Cod_Civ_art_1492   Corte Cassazione 9960 2022 …...
Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - esclusione della garanzia - vizi facilmente riconoscibili - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2756 del 06/02/2020 (Rv. 657247 - 01)
Vizi di semplice percezione - Rilevazione - Onere di diligenza del compratore - Configurabilità - Valutazione in concreto - Necessità - Onere di accertamento mediante l'ausilio di esperti od indagini tecniche - Esclusione. L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art_ 1491 c.c., è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2756 del 06/02/2020 (Rv. 657247 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1491 VENDITA OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA   …...
Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - esclusione della garanzia - vizi facilmente riconoscibili - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 23721 del 24/09/2019 (Rv. 655343 - 01)
Accertamento d'ufficio della riconoscibilità del vizio - Legittimità - Fondamento. Il giudice davanti al quale è stata proposta l'azione fondata sulla garanzia per vizi ha il potere- dovere di accertare non solo se sussistano i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d'ufficio, e non di un'eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 23721 del 24/09/2019 (Rv. 655343 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1491, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
vendita - singole specie di vendita di cose mobili - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12465 del 16/06/2016
consegna - di cosa da trasportare - denunzia dei vizi e difetti - difetto di qualità apparenti - termine di denunzia - decorrenza - Fondamento. In tema di difetti di qualità apparenti nella vendita di cose da trasportare, la decorrenza del termine di denunzia dal giorno del ricevimento è stabilita dall'art. 1511 c.c. solo per le qualità essenziali all'uso cui la cosa è destinata, mentre per le qualità promesse il termine stesso decorre unicamente dalla scoperta del difetto, poiché l'affidamento generato dalla promessa del venditore solleva il compratore dall'onere di verifica alla consegna.  Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12465 del 16/06/2016 …...

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