Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Motivo di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. riformulato dal d.l. n. 83 del 2012 - Vizio di omesso esame di fatto storico - Rilevanza - Condizioni - Argomentazione difensiva di parte - Esclusione.
L'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2961 del 06/02/2025 (Rv. 673975-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360