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Appello - prove - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3166 del 07/02/2025 (Rv. 674037-01)

Documenti prodotti in primo grado dall'appellato - Mancata produzione in appello da parte dell'appellato - Contenuto testuale non risultante dalla sentenza impugnata né dagli atti di parte - Onere dell'appellante di acquisirne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.

L'appellante, ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti prodotti dalla controparte, da questi non depositati in appello ed il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame, perché, avendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", l'impugnante ha sempre la veste di attore e, quindi, l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3166 del 07/02/2025 (Rv. 674037-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_076