Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Ricorso manifestamente abnorme - Istanza di decisione priva dei requisiti - Decisione all'esito di adunanza camerale - Declaratoria di estinzione del giudizio - Ragioni - Condanna ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. - Ammissibilità - Raddoppio del contributo unificato - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., in presenza di un ricorso manifestamente abnorme, se l'istanza di decisione risulta priva dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui non sia depositata telematicamente né sottoscritta dal difensore, il Collegio deve dichiarare estinto il giudizio, senza necessità di procedere nelle forme di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c., e, in ragione della manifesta abnormità dell'atto processuale, evidenziata dalla proposta di definizione, può applicare la sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., mentre deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, la quale è misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, applicabile ai soli casi – tipici - previsti dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, norma di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2526 del 03/02/2025 (Rv. 673748-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_380_11, Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Proc_Civ_art_096