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Elettorato - passivo (ineleggibilita')

Elettorato passivo - Sindaco rieletto nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso - Svolgimento di nuovo incarico dopo l’accertamento definitivo in sede civile della sua responsabilità nella causazione del pregresso commissariamento - Esclusione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 08/07/2025 (Rv. 674914 - 02) In tema di elettorato passivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 11 e 16, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012, il sindaco rieletto nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare, e al momento delle votazioni non ancora dichiarato in via definitiva incandidabile ex art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, non può continuare a svolgere l'incarico una volta che sia stata definitivamente accertata, in sede civile, la sua responsabilità nella causazione del pregresso commissariamento del consiglio comunale.