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Amministrative

Elettorato passivo - Cause di ineleggibilità e incandidabilità degli amministratori locali - Art. 10, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 235 del 2012 - Natura e finalità - Ambito di applicazione - Individuazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18586 del 08/07/2025 (Rv. 674919 - 01) In tema di elettorato passivo, l'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012, laddove prevede l'incandidabilità alle elezioni comunali e provinciali di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena ivi indicata per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, non ha natura innovativa, ma rappresenta una norma di chiusura del sistema, in quanto volta a tutelare il buon andamento e la trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di impedire che queste siano governate da chi sia stato definitivamente condannato per uno dei predetti reati, il cui disvalore è insito proprio nell'abuso di tali poteri o nella violazione di quei doveri.