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art. 69 - Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi
Art. 69 - Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi - codice deontologico forense (2014)
TITOLO VI - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI
Art. 69 - Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi
1. L'avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.
2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.
PRECEDENTE FORMULAZIONE
art. 57 Elezioni forensi (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
I - E' vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
II - Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.
art.57.Elezioni forensi
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicita' ed iniziative non consone alla dignita' delle funzioni.
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Documenti collegati:
fine
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