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art. 69 - Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi

Art. 69 - Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi - codice deontologico forense (2014)

TITOLO VI - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI

Art. 69 - Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi

1. L'avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.

2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.

5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. 

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Documenti collegati:

Elezioni forensi: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 129 del 2 maggio 2025
la distruzione di una scheda sostituita (che andrebbe invece conservata) non vizia il procedimento elettorale - Elezioni forensi: le irregolarità nel “format” delle schede non viziano il procedimento elettorale - Il rispetto della rappresentanza di genere nelle elezioni dei CDD - Il CNF non annulla in sede giurisdizionale i propri atti regolamentari (che semmai disapplica) - Elezioni forensi: il divieto del terzo mandato consecutivo va inteso in senso oggettivo la distruzione di una scheda sostituita (che andrebbe invece conservata) non vizia il procedimento elettorale In tema di elezioni forensi (nella specie, dei consiglieri CDD), nel caso in cui una scheda elettorale venga sostituita (nella specie, a causa di un errore materiale nella compilazione), la scheda sostituita va debitamente annullata e conservata insieme a tutto il materiale relativo alle votazioni, ma allorché invece venga impropriamente distrutta, l’intero procedimento elettorale non ne risulta perciò stesso inficiato, trattandosi piuttosto di mera irregolarità che non incide sulla sincera e libera espressione del voto né mina la attendibilità del risultato elettorale. Elezioni forensi: le irregolarità nel “format” delle schede non viziano il procedimento elettorale In tema di elezioni forensi (nella specie, dei consiglieri CDD), non possono comportare l’annullamento delle operazioni i vizi dai quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, con la conseguenza che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale (Nella specie, il voto era stato espresso utilizzando schede elettorali non approvate espressamente dal COA e prive del nominativo prestampato dei candidati, in violazione dell’art. 8 Reg. CNF n. 1/2014. Il risultato delle elezioni veniva quindi impugnato al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato l’eccezione di nullità). Il rispetto della rappresentanza di genere nelle elezioni dei CDD Ale elezioni dei Consiglieri Distrettuali di Disciplina non sono applicabili tout court le norme riguardanti l’elezione dei Consiglieri dell’Ordine Forense, stante la differente natura e le diverse funzioni …...
La violazione del dovere di aggiornamento professionale costituisce illecito tipizzato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 189
La violazione del dovere di aggiornamento professionale costituisce illecito tipizzato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 189 La violazione del dovere di aggiornamento professionale costituisce illecito tipizzato, stante l’art. 15 ncdf (già art. 13 codice previgente), in combinato disposto con l’art. 69 ncdf che richiede all’avvocato il rispetto dei regolamenti del CNF e del COA di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 189 …...

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