Skip to main content

Elezioni forensi: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 129 del 2 maggio 2025

la distruzione di una scheda sostituita (che andrebbe invece conservata) non vizia il procedimento elettorale - Elezioni forensi: le irregolarità nel “format” delle schede non viziano il procedimento elettorale - Il rispetto della rappresentanza di genere nelle elezioni dei CDD - Il CNF non annulla in sede giurisdizionale i propri atti regolamentari (che semmai disapplica) - Elezioni forensi: il divieto del terzo mandato consecutivo va inteso in senso oggettivo

la distruzione di una scheda sostituita (che andrebbe invece conservata) non vizia il procedimento elettorale

In tema di elezioni forensi (nella specie, dei consiglieri CDD), nel caso in cui una scheda elettorale venga sostituita (nella specie, a causa di un errore materiale nella compilazione), la scheda sostituita va debitamente annullata e conservata insieme a tutto il materiale relativo alle votazioni, ma allorché invece venga impropriamente distrutta, l’intero procedimento elettorale non ne risulta perciò stesso inficiato, trattandosi piuttosto di mera irregolarità che non incide sulla sincera e libera espressione del voto né mina la attendibilità del risultato elettorale.

Elezioni forensi: le irregolarità nel “format” delle schede non viziano il procedimento elettorale

In tema di elezioni forensi (nella specie, dei consiglieri CDD), non possono comportare l’annullamento delle operazioni i vizi dai quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, con la conseguenza che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale (Nella specie, il voto era stato espresso utilizzando schede elettorali non approvate espressamente dal COA e prive del nominativo prestampato dei candidati, in violazione dell’art. 8 Reg. CNF n. 1/2014. Il risultato delle elezioni veniva quindi impugnato al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato l’eccezione di nullità).

Il rispetto della rappresentanza di genere nelle elezioni dei CDD

Ale elezioni dei Consiglieri Distrettuali di Disciplina non sono applicabili tout court le norme riguardanti l’elezione dei Consiglieri dell’Ordine Forense, stante la differente natura e le diverse funzioni dei due enti (1). Pertanto, fermo il disposto dell’art. 4 co. 3 Reg. CNF n. 1/2014 (secondo il quale «Le espressioni di voto sono limitate, quanto alle preferenze, ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all’unità inferiore, degli eligendi da parte del Consiglio dell’Ordine. Ogni elettore può votare esclusivamente per gli iscritti al proprio albo di appartenenza»), l’art. 8 co. 2 Reg. CNF n. 1/2014 ha ammesso la possibilità di esprimere «un numero maggiore di preferenze esclusivamente ove queste siano destinate ai due generi. In tale ultima ipotesi il numero delle preferenze da esprimere non può essere comunque superiore a quello totale dei Consiglieri distrettuali di disciplina eleggibili dal singolo Consiglio dell’Ordine, fermo restando il limite interno dei due terzi nell’ambito di ogni genere». La rappresentanza di genere, dunque, è stata garantita – in conformità alla giurisprudenza costituzionale e a quella amministrativa specifica per le elezioni dei COA – introducendo un meccanismo che opera «a monte», sul sistema delle preferenze e non attraverso un’illegittima alterazione ex post del risultato elettorale al fine di ristabilire l’equilibrio fra i generi.

Il CNF non annulla in sede giurisdizionale i propri atti regolamentari (che semmai disapplica)

Non rientra nella potestas iudicandi del CNF l’annullamento della fonte regolamentare, bensì esclusivamente quella eventuale di disapplicarla, ove ritenuta illegittima e conseguentemente annullare l’atto amministrativo che ne fa applicazione.

(Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’asserita illegittimità dell’art. 8 Reg. CNF n. 1/2014 in tema di elezioni CDD, di cui domandava quindi l’annullamento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione e la relativa domanda di annullamento, ritenuta peraltro infondata nel merito).

Elezioni forensi: il divieto del terzo mandato consecutivo va inteso in senso oggettivo

In tema di elezioni forensi (nella specie, CDD), ai fini dell’operatività del divieto contenuto nell’art.3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 (secondo cui i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi), la nozione di mandato – anche alla luce dell’interpretazione che della norma è stata offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n.173 del 2019 – deve essere riferita, non al soggettivo esercizio delle funzioni consiliari ma alla durata oggettiva della consiliatura, atteso che il predetto divieto risponde all’esigenza di impedire un terzo mandato a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura, per due mandati consecutivi, salvo il caso eccezionale in cui uno dei precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni; pertanto, il consigliere già eletto per il secondo mandato è incandidabile alle elezioni successive, non assumendo rilievo la circostanza egli si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura. Tali principi, peraltro, si applicano anche all’ipotesi di consiliatura intermedia giunta a termine, ma di durata inferiore a quella del precedente mandato svolto dal candidato.

 

La carica di Consigliere CDD non è incompatibile con l’incarico di Giudice di pace nel circondario

La tassatività delle cause di incompatibilità ne esclude l’applicabilità in via analogica o estensiva, sicché, in difetto di una esplicita previsione, deve conseguentemente escludersi l’incompatibilità tra esercizio delle funzioni di consigliere distrettuale di disciplina e quelle di giudice di pace nel circondario.

 

Elezioni CDD: sulla rappresentanza di genere

Alla luce del combinato disposto degli artt. 4 e 8 del Reg. CNF n. 1/2014, deve ritenersi che, quanto al numero delle preferenze da esprimere, il limite dei 2/3 degli eligendi costituisca la regola, che è tuttavia derogabile ove sussista la necessità di destinare le preferenze ai due generi, nel qual caso le stesse non possono comunque superare il totale degli eleggibili dal singolo Consiglio dell’Ordine e devono osservare il limite interno dei due terzi nell’ambito di ogni genere. Peraltro, non può sostenersi che la previsione dell’art. 8, 2° co. del Regolamento risulti «inutile», perché la rappresentanza di genere imposta dal successivo art. 12 («le elezioni dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi a livello distrettuale») va assicurata in ambito distrettuale e non di singolo Ordine circondariale (nel quale potrebbe dunque accadere che le preferenze non siano destinate ai due generi): tale norma risponde pertanto all’esigenza di ampliare il numero delle preferenze per l’ipotesi di candidature riconducibili ad entrambi i generi ed è pienamente compatibile -nei termini sopra indicati- con quella dell’art. 4, 3° co. cit.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 129 del 2 maggio 2025