Skip to main content

art. 68 - Assunzione di incarichi contro una parte già assistita

Art. 68 - Assunzione di incarichi contro una parte già assistita - codice deontologico forense (2014)

Art. 68 - Assunzione di incarichi contro una parte già assistita

1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.

5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.

6. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.


__________________________________________________________

Documenti collegati:

Incarichi contro una parte già assistita - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 207 del 15 luglio 2025
La ratio del divieto all’assunzione di incarichi contro una parte già assistita La ratio dell’art. 68 co. 1 cdf va ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto, a nulla rilevando un’eventuale differenza tra difesa formale e difesa sostanziale basata sulla distinzione tra parte assistita (recte, parte della quale si spende processualmente il nome) e cliente (recte, colui che dà l’incarico, e che normalmente paga).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 207 del 15 luglio 2025 …...
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 207 del 15 luglio 2025
La ratio del divieto all’assunzione di incarichi contro una parte già assistita - Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente - Il concetto di “estraneità” dell’incarico professionale contro una parte già assistita  Il concetto di “estraneità” dell’incarico professionale contro una parte già assistita Nel quadro delle disposizioni dirette a tutelare, nell’esercizio dell’attività professionale, i valori della correttezza e della lealtà nei rapporti con i terzi, l’art. 68, comma 2, CDF (secondo cui “l’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza”) eleva a parametro selettivo della condotta sanzionabile il concetto di “estraneità”, opportunamente evocato dal regolatore forense in luogo del concetto di “diversità” per chiarire, già dal punto di vista letterale, come la condotta dell’avvocato assume potenziale rilievo disciplinare non solamente quando l’oggetto del secondo mandato non differisce da quello del primo – cioè quando petitum e causa petendi non sono diversi –, ma anche quando l’oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello espletato in precedenza, nonostante petitum e causa petendi differiscano, per via della consonanza tra gli incarichi professionali alla luce dei doveri fondamentali di probità, lealtà e correttezza che si impongono all’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale: è solo attraverso il filtro costituito dalla trama dei doveri fondamentali che debbono guidare anche nei rapporti con i terzi la condotta del professionista che si rende perciò possibile misurare quanto il nuovo incarico risulti estraneo a quello già espletato. Tale valutazione è condotta dal giudice disciplinare unicamente in fatto, perché è solo attraverso l’apprezzamento degli elementi di fatto che connotano la fattispecie oggetto di disamina che egli è posto in grado di stabilire o meno se il nuovo incarico possa dirsi estraneo al precedente, sicché il relativo responso è sottratto al sindacato della Corte di Cassazione. Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf), se non dopo …...
Ex cliente - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 411 del 6 novembre 2024
Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: l’illecito ha natura istantanea La violazione dell’art. 68 cdf è un illecito deontologico istantaneo, che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato, giacché il prosieguo delle iniziative giudiziali in relazione alle quali il successivo incarico è stato assunto non aggiunge disvalore alla istantanea lesività di quel fatto. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 411 del 6 novembre 2024 …...
Assunzione di incarichi contro una parte già assistita - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024
I limiti alle azioni contro ex clienti dei colleghi di studio Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, all’art. 68 cdf (che riguarda i limiti alla “Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”) si applica l’art. 24 co 5 cdf (che estende il conflitto di interessi e quindi il dovere di astensione anche agli “avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale”). (Nel caso di specie trattavasi di controversia familiare con minori). Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024 …...
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 142 del 17 luglio 2021   L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 142 del 17 luglio 2021 …...
L’autorizzazione espressa dell’ex cliente a non tener conto del divieto di agire nei suoi confronti
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 142 del 17 luglio 2021   Il precetto deontologico di cui all’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) non consente all’avvocato di assumere incarichi contro ex clienti, a meno che sia decorso un ragionevole periodo di tempo, l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia possibilità, per il professionista, di utilizzare notizie precedentemente acquisite. Tuttavia, pur quando non ricorrano nella fattispecie tutte le condizioni innanzi richiamate, il rigido tenore della predetta norma può ritenersi superato allorché il soggetto – alla cui tutela la norma è in parte orientata -, autorizzando espressamente il professionista a non tener conto del divieto, lo libera dal vincolo deontologico impostogli dal precetto. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 142 del 17 luglio 2021 …...
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente - sentenza n. 158 del 17 luglio 2021
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 158 del 17 luglio 2021  L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 158 del 17 luglio 2021 …...
Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 1 febbraio 2021
Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari L’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 1 febbraio 2021 …...
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021   L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4). Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021 …...
Assunzione di incarico contro ex cliente possibile solo dopo due anni e, comunque, purché sia estraneo a quello svolto in precedenza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021   Ai sensi dell’art. 68 cdf (già art. 51 cod. deont. previgente), l’assunzione di un incarico contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. Tali condizioni devono ricorrere congiuntamente. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021 …...
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente - sentenza n. 139 del 7 luglio 2021
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021  il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita insussistenza dell’illecito in parola stante la mancanza di una procura alle liti). Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021 …...
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 15 ottobre 2020
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 15 ottobre 2020 Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente …...
Divieto di agire contro l’ex cliente e modifica della compagine sociale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 27 luglio 2020
Divieto di agire contro l’ex cliente e modifica della compagine sociale La modifica della compagine sociale dell’ente già assistito dall’avvocato non rileva né scrimina l’illecito deontologico per violazione del divieto di agire contro un ex cliente nei casi previsti dall’art. 68 cdf. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 27 luglio 2020 …...
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 27 luglio 2020
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4). Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 27 luglio 2020 …...
Illecito agire contro un ex cliente utilizzando informazioni dallo stesso avute nell’espletamento del precedente mandato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 27 luglio 2020
Illecito agire contro un ex cliente utilizzando informazioni dallo stesso avute nell’espletamento del precedente mandato Costituisce illecito deontologico la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma il mandato da soggetto che abbia un interesse confliggente con quello del proprio ex cliente utilizzando contro quest’ultimo informazioni dallo stesso assunte nell’espletamento del precedente mandato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 27 luglio 2020 …...
Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di violazione del divieto di agire contro l’ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 27 luglio 2020
Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di violazione del divieto di agire contro l’ex cliente La violazione del divieto di agire contro l’ex cliente prima che sia decorso il biennio dalla conclusione del rapporto e nelle altre ipotesi previste dall’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) integra una condotta ad efficacia istantanea e, pertanto, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal giorno in cui l’illecito è stato commesso. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 27 luglio 2020 …...
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 24 giugno 2020
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4). Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 24 giugno 2020 …...
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 18 giugno 2020
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4). Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 18 giugno 2020 …...
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente vale anche se nel precedente giudizio la tutela riguardava interessi collettivi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 18 giugno 2020
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente vale anche se nel precedente giudizio la tutela riguardava interessi collettivi L’avvocato che assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita realizza un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo l’asserita circostanza che, nel precedente giudizio (nella specie, amministrativo), gli interessi tutelati fossero collettivi e non individuali. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 18 giugno 2020 …...
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 18 giugno 2020
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia. La ratio della disposizione deontologica va, infatti, ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 18 giugno 2020 …...
incarico nei confronti dell’ex cliente: quando non opera il limite temporale dei due anni - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123
Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: quando non opera il limite temporale dei due anni - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123 L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123 …...
L’autorizzazione espressa dell’ex cliente a non tener conto del divieto di agire nei suoi confronti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123
L’autorizzazione espressa dell’ex cliente a non tener conto del divieto di agire nei suoi confronti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123 Il precetto deontologico di cui all’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) non consente all’avvocato di assumere incarichi contro ex clienti, a meno che sia decorso un ragionevole periodo di tempo, l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia possibilità, per il professionista, di utilizzare notizie precedentemente acquisite. Conseguentemente, pur quando non ricorrano nella fattispecie tutte le condizioni innanzi richiamate, il rigido tenore della predetta norma può indubbiamente ritenersi superato allorché il soggetto – alla cui tutela la norma è in parte orientata -, autorizzando espressamente il professionista a non tener conto del divieto, lo libera dal vincolo deontologico impostogli dal precetto. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123 …...
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123 Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123 …...
incarico contro un ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 giugno 2018, n. 66
Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente Ai sensi dell’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente), l’incarico - giudiziale o stragiudiziale - contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 giugno 2018, n. 66 …...
incarico contro un ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 157
Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 157 Ai sensi dell’art. 68 ncdf (già art. 51 cdf), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 157 cdf (nuovo) art. 68 …...
Ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 180
Illecito agire contro un ex cliente utilizzando informazioni dallo stesso assunte nell’espletamento del precedente mandato Costituisce illecito deontologico la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma il mandato da soggetto che abbia un interesse confliggente con quello del proprio ex cliente utilizzando contro quest’ultimo informazioni dallo stesso assunte nell’espletamento del precedente mandato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 180   …...
Incarico contro un ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 153
Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 153 Ai sensi dell’art. 68 del nuovo c.d.f. (già art. 51 c.d.f.), l’incarico – giudiziale o stragiudiziale – contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 153   …...
Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 aprile 2016, n. 78
Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 aprile 2016, n. 78 Ai sensi dell’art. 68 ncdf (già art. 51 cdf), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 aprile 2016, n. 78 …...
Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2016, n. 29
Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2016, n. 29 Ai sensi dell’art. 68 ncdf (già art. 51 cdf), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato (Nel caso di specie, il professionista agiva contro il proprio ex cliente dopo appena due mesi dalla cessazione dell’incarico). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2016, n. 29 …...
Conflitto di interessi – Violazione art. 51 c.d.f. – Ritardata conoscenza dell’intervenuta modifica della norma deontologica – Irrilevanza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 107
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione art. 51 c.d.f. – Ritardata conoscenza dell’intervenuta modifica della norma deontologica – Irrilevanza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 107 Deve ritenersi lesivo del dovere di fedeltà e correttezza, e comunque contrario a buona norma di comportamento, il contegno del professionista che assuma un incarico difensivo contro un ex cliente del quale si siano curati gli interessi, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato.Deve ritenersi priva di fondamento alcuno l’eccezione di non conoscenza di una norma del codice deontologico, atteso che tali norme hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate per prassi generale nell’ambito dell’esercizio professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di L’aquila, 25 giugno 2008). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 107 …...
Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione artt. 37 e 51 c.d.f. - Consiglio Nazionale Forense, decisione del 13 luglio 2011, n. 99
Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione artt. 37 e 51 c.d.f. - Consiglio Nazionale Forense, decisione del 13 luglio 2011, n. 99 Si pone in stridente contrasto con i doveri imposti dagli artt. 37 e 51 del codice deontologico forense il contegno del professionista che, in un momento immediatamente successivo alla rinuncia al mandato, agisca giudizialmente nei confronti dei suoi ex clienti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 10 ottobre 2008). Consiglio Nazionale Forense, decisione del 13 luglio 2011, n. 99 …...

___________________________________________________________