Art. 70 - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine - codice deontologico forense (2014)
Art. 70 - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine
1. L'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo, ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall'ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni.
2. L'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.
3. L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.
4. L'avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni Forensi.
5. L’Avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.
6. L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta lì applicazione della sanzione disciplinare della censura.
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Documenti collegati:
Il mancato invio del Mod. 5 a Cassa forense - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 16 febbraio 2026Il mancato invio del Mod. 5 costituisce illecito deontologico permanente – L’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico
L’omesso invio del Mod. 5 a Cassa forense costituisce condotta illecita di natura permanente, sicché il dies a quo prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui cessa la condotta omissiva e cioè dalla data in cui l’avvocato provvede ad inviare la prevista dichiarazione.
Il mancato invio del Mod. 5 a Cassa forense comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso (art. 70 cdf).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 16 febbraio 2026 …...
Invio del Modello 5 a Cassa Forense - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 417 del 13 novembre 2024Mancato invio del Modello 5 a Cassa Forense: la sospensione amministrativa è provvedimento autonomo rispetto al procedimento disciplinare
Il mancato invio del Mod. 5 a Cassa forense comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso (art. 70 cdf).
L’omesso invio del Mod. 5 a Cassa forense costituisce condotta illecita di natura permanente, sicché il dies a quo prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui cessa la condotta omissiva e cioè dalla data in cui l’avvocato provvede ad inviare la prevista dichiarazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 417 del 13 novembre 2024 …...
L’invio tardivo del Mod. 5 - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 407 del 6 novembre 2024Fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico
L’invio tardivo del Mod. 5 a Cassa forense comporta la revoca della sospensione amministrativa a tempo indeterminato dell’iscritto ex art. 17, comma 5, della legge n. 576/1980 (come modificato dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 141/1992), ma non fa venire meno l’illecito deontologico, ove rileva solo per la determinazione della data finale di consumazione della violazione
(Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato al CNF la censura irrogatagli dal CDD per l’omesso invio del Mod. 5. Poiché nelle more del giudizio di gravame aveva regolarizzato la propria posizione con la Cassa, ha quindi chiesto la asserita estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione e, decidendo quindi nel merito, ha confermato la sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 407 del 6 novembre 2024 …...
Cassa forense - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 396 del 28 ottobre 2024Il mancato invio del Mod. 5 a Cassa forense è condotta gravemente lesiva del sistema assistenziale e previdenziale
L’omesso invio del Mod. 5 comporta un rilevante vulnus per il sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense, perché non consente a quest’ultima di valutare il volume d’affari dei propri iscritti e conseguentemente di poter valutare gli introiti su cui potrà contare, al fine di predisporre ogni necessario adempimento, tra cui il bilancio, e di conseguenza le spese che potrà supportare, e pertanto le prestazioni previdenziali e assistenziali da erogare. Tale condotta comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso per violazione degli artt. 16 e 70 co. 4 cdf (Nella specie, l’omissione aveva riguardato tre anni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione minima).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 396 del 28 ottobre 2024 …...
Formazione continua - Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 9 ottobre 2024Il COA di Mantova chiede di sapere se l’articolo 15, comma 2, lett. a) del regolamento n. 6/2014 (Formazione continua) - il quale esonera dall’obbligo formativo gli iscritti “che si trovino in una situazione di impedimento determinato da: a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori” - possa applicarsi agli iscritti autorizzati all’esercizio dell’istruzione parentale, prevista dal d. lgs. n. 297/1994 e dal d. lgs. n. 62/2017 e, in caso di risposta affermativa, quale sia l’anno di riferimento (se quello in cui è stata ottenuta l’autorizzazione o quello in cui il minore abbia attestato, con il superamento di un esame, l’avvenuta frequenza del programma di istruzione parentale).
L’autorizzazione all’istruzione parentale - ove seguita, beninteso, dall’effettivo svolgimento di compiti di istruzione dei figli - costituisce senz’altro un “dovere” collegato alla paternità o alla maternità, in presenza di figli minori. Lo stesso rientra quindi nella fattispecie di cui all’articolo 15, comma 2, lett. a) e, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, il relativo esonero “ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell’impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento”.
Ne consegue che, ai fini dell’esonero, l’iscritto/a dovrà dimostrare non solo di essere autorizzato/a all’istruzione parentale, ma di aver effettivamente svolto i corrispondenti doveri educativi; pertanto, il periodo di riferimento per la determinazione della portata dell’esonero non potrà che essere computato a valle dello svolgimento dell’esame che attesti l’avvenuta frequenza del programma di istruzione parentale, per il periodo in cui il programma è stato effettivamente svolto.
Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 9 ottobre 2024 …...
Formazione continua - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Atzori), sentenza n. 227 del 27 maggio 2024Violazione dell’obbligo di formazione e aggiornamento professionale: l’individuazione del dies a quo prescrizionale
La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 cdf) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all’obbligo formativo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Atzori), sentenza n. 227 del 27 maggio 2024 …...
Obbligo di formazione continua - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 7 maggio 2024L’obbligo formativo non è assolto né attenuato dall’attività professionale in sè dell’avvocato
L’obbligo di formazione continua dell’avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento di generica attività auto formativa né attenuato dagli impegni professionali svolti dall’avvocato stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti sentenza n. 79 del 18 settembre 2019I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 18 settembre 2019
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 18 settembre 2019
Riferimenti normativi: ncdf70 …...
conflitto di interessi anche solo potenziale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 aprile 2018, n. 38Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 aprile 2018, n. 38
L’art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato (Nel caso di specie, il professionista aveva assunto un incarico contestuale tanto dalla società promittente venditrice, quanto da quella promittente acquirente dello stesso immobile. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 aprile 2018, n. 38 …...
La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA - Cassazione Civile, sez. Unite, 28 febbraio 2011, n. 4773La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA - Cassazione Civile, sez. Unite, 28 febbraio 2011, n. 4773
In tema di ordinamento professionale forense, non costituisce illecito disciplinare, sanzionato dall’art. 24, secondo capoverso, del relativo codice deontologico, la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.
Cassazione Civile, sez. Unite, 28 febbraio 2011, n. 4773
art. 70 codice deontologico forense …...
La cosiddetta tassa parere - Cassazione Civile, sentenza del 10 luglio 2003, n. 10842, sez. ULa cosiddetta tassa parere - Cassazione Civile, sentenza del 10 luglio 2003, n. 10842, sez. U
La c.d. tassa parere ben può inquadrarsi, in ragione delle finalità ad essa sottese, nella ampia e variegata figura dei contributi, il versamento dei quali è imposto all’avvocato, accanto all’adempimento delle obbligazioni previdenziali e fiscali, dall’art. 15 del codice deontologico, con conseguenze sul piano anche disciplinare in caso di relativa omissione.
Cassazione Civile, sentenza del 10 luglio 2003, n. 10842, sez. U …...
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