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art. 33 - Restituzione di documenti

art. 33 - Restituzione di documenti - codice deontologico forense

Art. 33 - Restituzione di documenti

1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.

2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.

3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura.


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Documenti collegati:

Restituzione dei documenti al cliente - Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 208 del 15 luglio 2025
Subordinare al pagamento della parcella la restituzione dei documenti al cliente non è un illecito lieve né scusabile Costituisce illecito disciplinare non lieve né scusabile (con conseguente inapplicabilità del richiamo verbale ex art. 22 co. 4 cdf) il comportamento dell’avvocato che, addirittura invocando proprie prassi di studio, subordini al pagamento del proprio compenso la restituzione della documentazione al cliente, in violazione dell’art. 33 co. 2 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso proposto dal COA avverso il richiamo verbale applicato dal CDD).Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 208 del 15 luglio 2025 …...
Restituzione della documentazione al cliente - Consiglio Nazionale Forense , sentenza n. 112 del 14 aprile 2025 e sentenza n. 111 del 14 aprile 2025
L’obbligo di restituzione della documentazione al cliente non presuppone una richiesta dettagliata - Mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente: l’illecito deontologico prescinde dal danno L’obbligo di restituzione della documentazione al cliente (art. 33 cdf) non presuppone una richiesta dettagliata giacché il legale è tenuto a restituire tutto quanto possa interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità ivi inclusi atti, documenti e fascicoli (Nel caso di specie, l’avvocato aveva eccepito l’asserita indeterminatezza e genericità del capo di incolpazione, poiché non indicava i documenti di cui veniva chiesta la restituzione e nella materiale disponibilità dell’incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -rilevato che l’avvocato non aveva comunque restituito alcunché al cliente, ha rigettato l’eccezione confermando la sanzione della sospensione per mesi due dall’esercizio dell’attività professionale).________________________________________Mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente: l’illecito deontologico prescinde dal dannoL’illecito di cui all’art. 33 cdf presuppone la mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente, sicché sussiste anche in mancanza di danno per l’assistito (non incorso in decadenze o preclusioni di sorta), ciò potendo tutt’al più rilevare ai soli fini della dosimetria della sanzione.Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 112 del 14 aprile 2025Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 111 del 14 aprile 2025 …...
>> Restituzione della documentazione al cliente - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 112 del 14 aprile 2025 - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 111 del 14 aprile 2025
L’obbligo di restituzione della documentazione al cliente non presuppone una richiesta dettagliata - Mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente: l’illecito deontologico prescinde dal danno L’obbligo di restituzione della documentazione al cliente (art. 33 cdf) non presuppone una richiesta dettagliata giacché il legale è tenuto a restituire tutto quanto possa interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità ivi inclusi atti, documenti e fascicoli (Nel caso di specie, l’avvocato aveva eccepito l’asserita indeterminatezza e genericità del capo di incolpazione, poiché non indicava i documenti di cui veniva chiesta la restituzione e nella materiale disponibilità dell’incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -rilevato che l’avvocato non aveva comunque restituito alcunché al cliente, ha rigettato l’eccezione confermando la sanzione della sospensione per mesi due dall’esercizio dell’attività professionale). Mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente: l’illecito deontologico prescinde dal danno L’illecito di cui all’art. 33 cdf presuppone la mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente, sicché sussiste anche in mancanza di danno per l’assistito (non incorso in decadenze o preclusioni di sorta), ciò potendo tutt’al più rilevare ai soli fini della dosimetria della sanzione. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 112 del 14 aprile 2025 Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 111 del 14 aprile 2025 …...
Documenti - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 413 del 6 novembre 2024
La restituzione dei documenti al cliente non può essere ritardata con la “scusa” della predisposizione della parcella Il ritardo nella restituzione dei documenti richiesti dalla parte assistita (art. 33 cdf) non può essere giustificato dal professionista con la necessità di trattenere tali documenti ai fini della predisposizione delle proprie notule. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 413 del 6 novembre 2024 …...
Restituzione documenti e divieto di ritenzione - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 413 del 6 novembre 2024
La restituzione al cliente della documentazione non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali La restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali (art. 33 co. 2 cdf), essendo estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione (art. 2235 c.c.). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 413 del 6 novembre 2024   …...
Restituzione della documentazione al cliente - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 413 del 6 novembre 2024
L’oggetto dell’obbligo di restituzione della documentazione al cliente La documentazione che il legale è tenuto a restituire (art. 33 cdf), comprende tutto quanto può interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità ivi inclusi atti, documenti e fascicoli. In particolare, ai fini della sussistenza di tale obbligo, è irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o semplici fotocopie, così come è evidente che il diritto del cliente non sia condizionato all’indicazione delle ragioni della propria richiesta di restituzione, né circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo invece essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 413 del 6 novembre 2024 …...
Rapporti con i colleghi – Rapporti con la parte assistita –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2010, n. 171
Rapporti con i colleghi – Rapporti con la parte assistita –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2010, n. 171 Sostituzione del collega nell’attività di difesa – Restituzione di documenti – Fattispecie – Revoca del mandato – Successiva richiesta e mancata consegna delle copie autentiche della sentenza con formula esecutiva – Illecito deontologico – Sussistenza Viola i precetti deontologici enunciati dagli artt. 33 e 42 C.D.F. l’avvocato che, pur dopo la revoca del mandato, richieda e trattenga le copie autentiche con formula esecutiva della sentenza pronunziata in favore del cliente, così contravvenendo sia all’obbligo di adoperarsi affinché la successione nei mandati avvenga senza danni per l’assistito, sia all’obbligo di restituzione senza ritardo dei documenti, in tal modo precludendo o comunque rendendo più difficoltosa ed onerosa la prosecuzione della difesa e, in particolare, l’esecuzione del titolo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 27 maggio 2009). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2010, n. 171 …...

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