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art. 34 - Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso

art. 34 - Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso

Art. 34 - Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso

1. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.

2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.


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Compenso - Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 28 giugno 2024
Contratto opera - riduzione degli esposti forfettari - equo compenso Il COA di Torino pone il seguente quesito: “Se sia possibile, in sede di accordo contrattuale (2233 c.c.) e/o di partecipazione ad un bando pubblico, operare una riduzione degli esposti forfettari a importo inferiore al 15% in considerazione del fatto che la primigenia stesura del DM 55/2014 prevedeva all’articolo 2 “una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”, mentre il medesimo articolo (a seguito della modifica apportata dal d.m. n. 147/2022) oggi statuisce per converso “una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”, sintagma che sembrerebbe escludere la possibilità di una riduzione. L’esigenza è determinata dal comprendere se, l’eventuale riduzione, possa compensare una violazione della disciplina sull’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023 in combinato disposto con l’art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012 e la recente introduzione, nel codice deontologico forense del 2014, dell’articolo 25-bis (violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso). Il tutto anche alla luce delle recenti sentenze del TAR Veneto n. 632/2024 e del TAR Lazio n. 8580/2024. La risposta è resa nei termini seguenti. La norma che disciplina le c.d. “spese forfetarie” è l’art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012, in cui si stabilisce che “Oltre al compenso per le prestazioni professionali, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale […] una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6.”. Il d.m. n. 55/2014 ha quantificato le spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, misura che a seguito del d.m. n. 147/2022 è fissa e determinata ex lege (con preclusione per il giudice di intervenire nella quantificazione): dette spese forfetarie spettano automaticamente all’avvocato anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta (Cass. 4 gennaio 2024, n. 217), differenziandosi dalle spese vive, che invece devono essere documentate e richieste dell’avvocato (le spese vive e documentate non possono essere incluse nella …...
L’azione contro il cliente (previa rinuncia al mandato) per il pagamento del compenso professionale - Cassazione Civile, sentenza del 29 gennaio 1993, n. 1152, sez. U
L’azione contro il cliente (previa rinuncia al mandato) per il pagamento del compenso professionale - Cassazione Civile, sentenza del 29 gennaio 1993, n. 1152, sez. U Ai sensi dell’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, l’esercizio dell’azione giudiziale, da parte dell’avvocato o procuratore, per il soddisfacimento dei crediti per prestazioni professionali, deve essere contenuto in limiti tali da non comportare per il debitore aggravi sproporzionati, né deve essere compiuto con modalità vessatorie o persecutorie, costituendo, in difetto, comportamento passibile di sanzione disciplinare, come nel caso in cui l’azione medesima venga intrapresa senza preventiva rinuncia al mandato alle liti. Cassazione Civile, sentenza del 29 gennaio 1993, n. 1152, sez. U …...

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