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Restituzione della documentazione al cliente - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 112 del 14 aprile 2025 - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 111 del 14 aprile 2025

L’obbligo di restituzione della documentazione al cliente non presuppone una richiesta dettagliata - Mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente: l’illecito deontologico prescinde dal danno

L’obbligo di restituzione della documentazione al cliente (art. 33 cdf) non presuppone una richiesta dettagliata giacché il legale è tenuto a restituire tutto quanto possa interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità ivi inclusi atti, documenti e fascicoli

(Nel caso di specie, l’avvocato aveva eccepito l’asserita indeterminatezza e genericità del capo di incolpazione, poiché non indicava i documenti di cui veniva chiesta la restituzione e nella materiale disponibilità dell’incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -rilevato che l’avvocato non aveva comunque restituito alcunché al cliente, ha rigettato l’eccezione confermando la sanzione della sospensione per mesi due dall’esercizio dell’attività professionale).

Mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente: l’illecito deontologico prescinde dal danno

L’illecito di cui all’art. 33 cdf presuppone la mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente, sicché sussiste anche in mancanza di danno per l’assistito (non incorso in decadenze o preclusioni di sorta), ciò potendo tutt’al più rilevare ai soli fini della dosimetria della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 112 del 14 aprile 2025

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 111 del 14 aprile 2025