Skip to main content

art. 21 - Potestà disciplinare

Art. 21 - Potestà disciplinare - codice deontologico forense

Art. 21 - Potestà disciplinare

1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.

2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.

3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Il risarcimento del danno derivato dall’illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 3 febbraio 2026
Il risarcimento del danno derivato dall’illecito deontologico può mitigare la sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto Il risarcimento del danno derivato dall’illecito deontologico può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 3 febbraio 2026 …...
Il risarcimento del danno derivato dall’illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 3 febbraio 2026
Il risarcimento del danno derivato dall’illecito deontologico può mitigare la sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto Il risarcimento del danno derivato dall’illecito deontologico può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 3 febbraio 2026 …...
Procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 362 del 27 novembre 2025
Nullità del capo di incolpazione - Necessità di tempestiva proposizione dinanzi al CDD -Specificità del capo di incolpazione — Sufficienza della chiara indicazione dei fatti addebitati - Omessa trascrizione del capo di incolpazione nel testo della decisione L’eccezione di nullità del capo di incolpazione deve essere proposta tempestivamente dinanzi all’organo disciplinare di primo grado; ove sollevata per la prima volta soltanto nel ricorso al Consiglio Nazionale Forense, essa è tardiva e va rigettata. Specificità del capo di incolpazione — Sufficienza della chiara indicazione dei fatti addebitati - Omessa trascrizione del capo di incolpazione nel testo della decisioneL’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, ovvero quando la contestazione sia tale per cui l’incolpato non sia in grado di apprestare in modo efficace la propria difesa. Al fine di garantire il diritto di difesa, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati. Una lesione del diritto di difesa si configura esclusivamente allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.Omessa trascrizione del capo di incolpazione nel testo della decisione - Insussistenza di causa di nullitàIl fatto che un capo di incolpazione, già indicato nella citazione a giudizio, non sia riportato nella decisione del CDD, non può costituire motivo di nullità della stessa non essendo elemento essenziale della stessa, a condizione che l’incolpato abbia potuto difendersi in merito nel rispetto del contraddittorio.Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 362 del 27 novembre 2025 …...
Procedimento disciplinare: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 370 del 3 dicembre 2025
Il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 370 del 3 dicembre 2025 …...
Criteri di dosimetria della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 341 del 13 novembre 2025
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della valutazione del comportamento complessivo dell’incolpato La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della valutazione del comportamento complessivo dell’incolpato, dovendo essere commisurata alla gravità del fatto, all’eventuale sussistenza del dolo e alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione, e dovendosi altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale e dei precedenti disciplinari. La scelta del CDD di non irrogare la sanzione della radiazione — pur applicabile nei casi più gravi — e di pervenire a una sanzione più mite, valorizzando le circostanze attenuanti (nella specie: procedimenti non giurisdizionali inseriti in un contesto di disagio sociale importante; confessione e atteggiamento di resipiscenza dell’incolpato), costituisce buon governo dei criteri dosimetrici di cui all’art. 21 CDF. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 341 del 13 novembre 2025 …...
sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 109 del 14 aprile 2025
Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio errore - Concorso (materiale) di violazioni deontologiche commesse con più azioni od omissioni: inapplicabile l’istituto della continuazione Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio erroreL’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza.________________________________________Concorso (materiale) di violazioni deontologiche commesse con più azioni od omissioni: inapplicabile l’istituto della continuazioneNel caso di plurime condotte materiali aventi autonomo rilievo deontologico, non trova applicazione in via analogica la disciplina sulla “continuazione” prevista dall’art. 81 c.p. (che si riferisce agli illeciti penali) e dall’art. 8, co. 2, L. n. 689/1981 (che si riferisce alle infrazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza).________________________________________Sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti deontologici: Va disattesa, perché manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale relativa alla inapplicabilità in materia disciplinare dell’istituto (penalistico) della continuazione e del conseguente regime del cumulo giuridico previsto in caso di concorso formale, per asserito contrasto della legge professionale forense (L. 247/2012) con le previsioni di cui agli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale, e ciò anche alla luce del temperamento della sanzione che consegue al principio della valutazione unitaria del fatto, pure in presenza di più illeciti deontologici.________________________________________La sanzione disciplinare non è frutto di un cumulo giuridico delle singole sanzioniGli istituti del cumulo giuridico e materiale, propri del diritto penale, che prevedono ben precisi canoni di applicazione sanzionatoria, sono del tutto estranei all’ambito normativo del procedimento disciplinare, tanto da escludersi ogni possibilità di …...
Sanzione deontologica - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 159 del 9 aprile 2025
Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte - La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare - Sanzione deontologica e precedenti disciplinari Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolteAnche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinareAl fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.Sanzione deontologica e precedenti disciplinariIn ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio …...
La determinazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 89 del 28 marzo 2025
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 89 del 28 marzo 2025 …...
sanzione disciplinare -Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 109 del 14 aprile 2025
Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio errore - Concorso (materiale) di violazioni deontologiche commesse con più azioni od omissioni: inapplicabile l’istituto della continuazione Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio errore L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza. Concorso (materiale) di violazioni deontologiche commesse con più azioni od omissioni: inapplicabile l’istituto della continuazione Nel caso di plurime condotte materiali aventi autonomo rilievo deontologico, non trova applicazione in via analogica la disciplina sulla “continuazione” prevista dall’art. 81 c.p. (che si riferisce agli illeciti penali) e dall’art. 8, co. 2, L. n. 689/1981 (che si riferisce alle infrazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza). Sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti deontologici: Va disattesa, perché manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale relativa alla inapplicabilità in materia disciplinare dell’istituto (penalistico) della continuazione e del conseguente regime del cumulo giuridico previsto in caso di concorso formale, per asserito contrasto della legge professionale forense (L. 247/2012) con le previsioni di cui agli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale, e ciò anche alla luce del temperamento della sanzione che consegue al principio della valutazione unitaria del fatto, pure in presenza di più illeciti deontologici. La sanzione disciplinare non è frutto di un cumulo giuridico delle singole sanzioni Gli istituti del cumulo giuridico e materiale, propri del diritto penale, che prevedono ben precisi canoni di applicazione sanzionatoria, sono del tutto estranei all’ambito normativo del procedimento disciplinare, tanto da escludersi ogni possibilità di applicazione analogica. Infatti, in ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente …...
Sanzione Disciplinare - Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rossetti), SS.UU., ordinanza n. 14261 del 28 maggio 2025
La natura (ontologicamente) afflittiva delle sanzioni disciplinari non può essere invocata al fine di sottrarvesene Il requisito del periculum, necessario per la sospensione della sentenza del CNF, non è integrato dalla considerazione che la sanzione disciplinare nuocerebbe all’onorabilità dell’incolpato, giacché altrimenti si perverrebbe all’illogica conseguenza che mai nessuna sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di esecuzione immediata se impugnata o impugnabile, perché qualsiasi sanzione sarebbe, per il solo fatto di essere irrogata, di per sé lesiva dell’onorabilità del condannato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha respinto, perché “paradossale”, l’istanza di sospensione della sanzione disciplinare irrogata dal CNF). Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rossetti), SS.UU., ordinanza n. 14261 del 28 maggio 2025 …...
Sanzione Disciplinare - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 387 del 25 ottobre 2024
Concorso di illeciti deontologici: la sanzione disciplinare non è frutto di un cumulo giuridico delle singole sanzioni Gli istituti del cumulo giuridico e materiale, propri del diritto penale, che prevedono ben precisi canoni di applicazione sanzionatoria, sono del tutto estranei all’ambito normativo del procedimento disciplinare, tanto da escludersi ogni possibilità di applicazione analogica. Infatti, in ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 387 del 25 ottobre 2024 …...
Sanzione Disciplinare - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 365 del 9 ottobre 2024
Il principio di stretta tipicità dell’illecito proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 - 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 365 del 9 ottobre 2024 …...
Sanzione Disciplinare - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 293 del 5 luglio 2024
La sanzione disciplinare è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento La sanzione nel procedimento disciplinare rappresenta il frutto di un giudizio complessivo sulla condotta dell’incolpato, cui va irrogata una pena unica che non è conseguenza di una somma delle sanzioni relative alle singole violazioni. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 293 del 5 luglio 2024 …...
Sanzione deontologica attenuabile dall’assenza di precedenti disciplinari e dal buon comportamento processuale dell’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 256 del 30 dicembre 2021   Nei procedimenti disciplinari, l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale dell’incolpato (art. 21 cdf). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 256 del 30 dicembre 2021 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Cosimato), sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021   Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Cosimato), sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti sentenza n. 210 del 30 novembre 2021
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 210 del 30 novembre 2021   La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, ovvero all’intervenuto risarcimento del danno, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 210 del 30 novembre 2021 …...
Sanzione deontologica attenuabile dall’assenza di precedenti disciplinari e dal buon comportamento processuale dell’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021   Nei procedimenti disciplinari, l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale dell’incolpato (art. 21 cdf). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti sentenza n. 196 del 5 novembre 2021
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 196 del 5 novembre 2021   La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 196 del 5 novembre 2021 …...
Sanzione deontologica attenuabile dall’assenza di precedenti disciplinari e dal buon comportamento processuale dell’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 183 del 25 ottobre 2021   Nei procedimenti disciplinari, l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale dell’incolpato (art. 21 cdf). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 183 del 25 ottobre 2021 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti sentenza n. 185 del 25 ottobre 2021
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 185 del 25 ottobre 2021   La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 185 del 25 ottobre 2021 …...
Attività del praticante avvocato abilitato - decisione del 20 ottobre 2021
Attività del praticante avvocato abilitato ai sensi del r.d.l. n. 1578/1933 – successione di norme nel tempo – disciplina applicabile In applicazione del principio tempus regit actum, il praticante Avvocato abilitato prima dell’entrata in vigore della L.P., per il quale – a tale data – non sia scaduto il periodo di patrocinio, è titolato ad esercitare autonomamente l’attività professionale, seppur nei limiti previsti dall’art. 7 L. n. 479/1999, nonché il patrocinio sostitutivo. Viceversa, si rende responsabile della violazione dell’art. 21 canone I CDF previgente il praticante Avvocato abilitato al patrocinio ai sensi della normativa dettata dal RDL n. 1578/1933 che, successivamente all’entrata in vigore della L.P., patrocina un giudizio di impugnazione testamentaria di valore indeterminabile innanzi AGO extra – districtum. Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Girardi), decisione del 20 ottobre 2021 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”     
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 143 del 17 luglio 2021    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 143 del 17 luglio 2021 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti sentenza n. 139 del 7 luglio 2021
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021   La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021   La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 134 del 25 giugno 2021   La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 134 del 25 giugno 2021 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti   sentenza n. 127 del 25 giugno 2021     
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 127 del 25 giugno 2021        La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 127 del 25 giugno 2021 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 123 del 11 giugno 2021   Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 123 del 11 giugno 2021 …...
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 118 del 22 maggio 2021   In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 118 del 22 maggio 2021 …...
Sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 118 del 22 maggio 2021   La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 118 del 22 maggio 2021 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 44 del 18 marzo 2021   La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 44 del 18 marzo 2021 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 89 del 3 maggio 2021   La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 89 del 3 maggio 2021 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti sentenza n. 95 del 3 maggio 2021
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Caia), sentenza n. 95 del 3 maggio 2021   La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Caia), sentenza n. 95 del 3 maggio 2021 …...
Sanzione deontologica attenuabile dall’assenza di precedenti disciplinari e dal buon comportamento processuale dell’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 79 del 15 aprile 2021   Nei procedimenti disciplinari, l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale dell’incolpato (art. 21 cdf). Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 79 del 15 aprile 2021 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 63 del 31 marzo 2021   La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 63 del 31 marzo 2021 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 20 febbraio 2021   Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 20 febbraio 2021   …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 31 del 20 febbraio 2021   Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 31 del 20 febbraio 2021 …...
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Patelli), sentenza n. 15 del 1 febbraio 2021   In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adegeffettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Patelli), sentenza n. 15 del 1 febbraio 2021 …...
Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria della condanna non definitiva dell’incolpato in sede penale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 12 del 25 gennaio 2021   Le risultanze istruttorie acquisite in sede penale e la relativa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, costituiscono un elemento fattuale che deve essere oggetto di doveroso apprezzamento da parte del giudice disciplinare ai fini di cui agli artt. 20 e 21 cdf, perché – in un coerente quadro probatorio costituito da altre circostanze gravi, precise e concordanti – è in grado di affievolire, fino a superare, la presunzione di non colpevolezza dell’incolpato. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 12 del 25 gennaio 2021 …...
Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio errore - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2021
Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio errore L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2021 …...
I fattori rilevanti per la possibile mitigazione della sanzione disciplinare da irrogare in concreto - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2021
I fattori rilevanti per la possibile mitigazione della sanzione disciplinare da irrogare in concreto Il “ravvedimento operoso” e l’incensuratezza disciplinare dell’incolpato sono fattori che possono comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2021 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 18 dicembre 2020
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 18 dicembre 2020 …...
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 4 dicembre 2020
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 4 dicembre 2020 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 15 ottobre 2020
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti  La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 15 ottobre 2020 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 15 ottobre 2020
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 15 ottobre 2020 …...
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 15 ottobre 2020
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 15 ottobre 2020 …...
L’intervenuta prescrizione relativa ad un diverso comportamento dell’incolpato non esclude la sua valutazione deontologica di quel fatto ai fini dell’entità della sanzione in un diverso procedimento o nello stesso ma per altra incolpazione
L’intervenuta prescrizione relativa ad un diverso comportamento dell’incolpato non esclude la sua valutazione deontologica di quel fatto ai fini dell’entità della sanzione in un diverso procedimento o nello stesso ma per altra incolpazione In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 codice deontologico (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, sicché l’intervenuta prescrizione relativa ad un comportamento dell’incolpato non esclude la valutazione deontologica del fatto storico accertato ai fini della determinazione dell’entità della sanzione per una diversa incolpazione, da comminarsi nello stesso o in altro procedimento. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 15 ottobre 2020 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 15 ottobre 2020
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 15 ottobre 2020 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020 …...
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 9 ottobre 2020
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 9 ottobre 2020 …...
Sanzione disciplinare: le conseguenze tipiche dell’illecito non possono essere valutate come aggravanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 24 giugno 2020
Sanzione disciplinare: le conseguenze tipiche dell’illecito non possono essere valutate come aggravanti  E’ ben vero che, nella determinazione della sanzione, si deve tenere conto del pregiudizio causato dall’illecito (art. 21 cdf), che tuttavia non può costituire autonoma aggravante qualora il pregiudizio stesso integri di per sé il comportamento vietato, come nel caso della condotta sanzionata dall’art. 45 cdf (mancata attivazione a che siano soddisfatte le legittime richieste del Collega sostituito). Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 24 giugno 2020 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 24 giugno 2020
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 24 giugno 2020 …...
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 27 maggio 2020
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 27 maggio 2020 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 27 maggio 2020
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 27 maggio 2020 …...
Determinazione - sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 30 dicembre 2019
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 30 dicembre 2019 …...
Determinazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 30 dicembre 2019
Determinazione della sanzione e comportamento processuale dell’incolpato Il “comportamento complessivo dell’incolpato” assume una valenza autonoma ai fini della determinazione in concreto della sanzione disciplinare, ex art. 21, comma 2, codice deontologico forense. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 30 dicembre 2019 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 19 dicembre 2019
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 19 dicembre 2019 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 16 dicembre 2019
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 16 dicembre 2019 …...
Determinazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 6 dicembre 2019
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 6 dicembre 2019 …...
Determinazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 5 dicembre 2019
La determinazione della sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l’aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va pertanto escluso l’obbligo del Consiglio territoriale di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 5 dicembre 2019 …...
Determinazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 5 dicembre 2019
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 5 dicembre 2019 …...
Determinazione della sanzione e comportamento processuale dell’incolpato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 31 ottobre 2019
Determinazione della sanzione e comportamento processuale dell’incolpato Il “comportamento complessivo dell’incolpato” assume una valenza autonoma ai fini della determinazione in concreto della sanzione disciplinare, ex art. 21, comma 2, codice deontologico forense (Nel caso di specie, l’incolpato aveva inviato ripetute richieste di rinvio solo qualche ora prima dell’udienza ed ivi comunque proposto richieste istruttorie giudicate tardive e pretestuose. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto la richiesta dell’incolpato di mitigare la sanzione comminata dal Consiglio territoriale). Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 31 ottobre 2019 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 17 settembre 2019
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 17 settembre 2019 …...
La sanzione disciplinare per la violazione dell’obbligo deontologico di aggiornamento professionale e di formazione continua - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 29 luglio 2019
La sanzione disciplinare per la violazione dell’obbligo deontologico di aggiornamento professionale e di formazione continua Ai sensi dell’art. 70 co. 6 cdf, la sanzione edittale per la violazione dell’obbligo deontologico di aggiornamento professionale e di formazione continua (Reg. CNF n. 6/2014 e art. 15 cdf) è l’avvertimento, che può essere attenuata in richiamo ovvero aggravata in sospensione fino a 2 mesi, avuto riguardo al comportamento complessivo dell’incolpato ed alle peculiarità della fattispecie concreta (art. 21 cdf). Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 29 luglio 2019 …...
Sanzione deontologica attenuata dall’assenza di precedenti disciplinari e dal buon comportamento processuale dell’incolpato
Sanzione deontologica attenuata dall’assenza di precedenti disciplinari e dal buon comportamento processuale dell’incolpato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 16 luglio 2019 Nei procedimenti disciplinari, l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale dell’incolpato (art. 21 cdf, già art. 3 codice previgente). Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 16 luglio 2019 Riferimenti normativi: ncdf21 …...
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 16 luglio 2019 Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 16 luglio 2019 Riferimenti normativi: l_247_2012_03, l_247_2012_51, ncdf04, ncdf20, ncdf21 …...
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 12 giugno 2019 Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 12 giugno 2019 Riferimenti normativi: l_247_2012_03, l_247_2012_51, ncdf04, ncdf20, ncdf21   …...
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116 In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116 …...
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116 In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116 …...
sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 112
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 112 La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 112 …...
sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 settembre 2018, n. 105
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 settembre 2018, n. 105 La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 settembre 2018, n. 105 …...
Potere del C.O.A. di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate - Esclusione – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19652 del 24/07/2018
Avvocato - giudizi disciplinari - Potere del C.O.A. di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate - Esclusione – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19652 del 24/07/2018 Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, così come il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché essi non hanno il potere di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni irrogate nei confronti degli iscritti, non potendosi in senso contrario invocare l'art. 35 del Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014, la cui disciplina attiene - salva l'ipotesi della sospensione - agli aspetti meramente amministrativi dell'esecuzione. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19652 del 24/07/2018 …...
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 aprile 2018, n. 26
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 aprile 2018, n. 26 Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 aprile 2018, n. 26 …...
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018 Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018 …...
L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018
L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018 In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018 …...
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 marzo 2018, n. 14
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 marzo 2018, n. 14 Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 marzo 2018, n. 14 …...
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 marzo 2018, n. 5
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 marzo 2018, n. 5 Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 marzo 2018, n. 5 …...
La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018
La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018 Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018 …...
Sanzione disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31227 del 29 dicembre 2017
La graduazione della sanzione da parte del CNF non è sindacabile dalla Cassazione La graduazione della sanzione disciplinare da parte del giudice disciplinare in applicazione del criterio previsto dall’art 21 codice deontologico non è soggetta a sindacato di legittimità da parte della Corte di Cassazione, giacché le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un’autorità non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì non tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l’entità delle stesse tra un minimo ed un massimo che ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio-, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31227 del 29 dicembre 2017   …...
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 239
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 239 In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza di precedenti disciplinari. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 239 …...
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207 Il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207 …...
Sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181   …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181 La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181 …...
Sanzione deontologica - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143
Sanzione deontologica e assenza di precedenti disciplinari In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari (art. 21, co. 4, ncdf). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143   …...
Sanzione deontologica e assenza di precedenti disciplinari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143
Sanzione deontologica e assenza di precedenti disciplinari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143 In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari (art. 21, co. 4, ncdf). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143 …...
Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 91
L’illecito disciplinare “atipico” Il codice deontologico forense è tuttora ispirato al principio già affermato in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell’incolpazione vengono validamente affidati a concetti diffusi (id est principi), generalmente compresi nella collettività` in cui il giudice opera, i quali sono utilizzati per classificare, stabilizzare e sanzionare quei comportamenti illeciti non espressamente previsti. Il nuovo Codice Deontologico Forense è infatti informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata e tassativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa; iii) nel determinare la sanzione deve tenersi conto, tra il resto, della compromissione dell’immagine della professione forense. Le sanzioni vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 91 …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - impugnazioni - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 16993 del 10/07/2017
Ricorso per cassazione avverso la pronuncia del Consiglio Nazionale Forense - Parti del giudizio dinanzi alle Sezioni Unite - Consiglio distrettuale di disciplina e Consiglio Nazionale Forense - Esclusione - Ragioni. Nel giudizio di legittimità avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, come regolato dalla l. n. 247 del 2012, non assume la qualità di parte il Consiglio distrettuale di disciplina, trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all'Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall'altro, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio; parimenti, il Consiglio Nazionale Forense, che è un giudice speciale, non può essere evocato dinanzi alle Sezioni Unite sui ricorsi avverso le sue sentenze. Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 16993 del 10/07/2017 …...
Sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77
Misconoscere la rilevanza deontologica del proprio comportamento rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare Il comportamento dell’incolpato che misconosca ostinatamente la rilevanza disciplinare del proprio comportamento, seppur acclarato da evidenze probatorie, e` indice della propria inadeguatezza a recepire correttamente i canoni deontologici e la loro portata, sicché può rilevare ai fini dell’aggravamento della sanzione. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77 …...
Misconoscere la rilevanza deontologica del proprio comportamento rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77
Misconoscere la rilevanza deontologica del proprio comportamento rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77  Il comportamento dell’incolpato che misconosca ostinatamente la rilevanza disciplinare del proprio comportamento, seppur acclarato da evidenze probatorie, è indice della propria inadeguatezza a recepire correttamente i canoni deontologici e la loro portata, sicché può rilevare ai fini dell’aggravamento della sanzione. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382 Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382 …...
Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 410
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 410 …...
Dolo e aumento della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 336
Dolo e aumento della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 336 Per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare, la gravità del fatto, il grado di colpa, la sussistenza del dolo e il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita rilevano ex art. 21 cdf ai fini delle aggravanti previste dall’art. 22 stesso codice (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare -aggravata- della radiazione). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 336 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 338
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 338 Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 338 …...
Dolo e aumento della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 novembre 2016, n. 327
Dolo e aumento della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 novembre 2016, n. 327 Per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare, la gravità del fatto, il grado di colpa, la sussistenza del dolo e il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita rilevano ex art. 21 cdf ai fini delle aggravanti previste dall’art. 22 stesso codice (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare -aggravata- della radiazione). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 novembre 2016, n. 327 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 322
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 322 Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 322 …...
La pervicace contestazione di evidenze probatorie rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 luglio 2016, n. 262
La pervicace contestazione di evidenze probatorie rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 luglio 2016, n. 262 In tema di procedimento disciplinare, la pervicace contestazione di evidenze probatorie da parte dell’incolpato costituisce comportamento processuale che può rilevare ai fini della determinazione della sanzione (Nel caso di specie, un sito web pacificamente riferibile all’incolpato riportava la presentazione del suo studio legale nonché dell’attività di “Esazione diretta” praticata dallo studio stesso, la quale veniva allusivamente descritta come attività di recupero crediti attuata “attraverso il contatto ‘fisico’ con il debitore”. Nel corso del relativo procedimento disciplinare, l’incolpato negava ogni addebito, affermando che il predetto sito web sarebbe stato realizzato, a sua insaputa, da un terzo non esattamente identificato). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 luglio 2016, n. 262 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 213
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 213 La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista (Nel caso di specie, l’incolpato era stato disciplinarmente sospeso per mesi due, con l’addebito di negligenza professionale relativamente a fatti avvenuti qualche tempo dopo gli eventi sismici de L’Aquila. In applicazione del principio di cui in massima, e considerata altresì l’assenza di precedenti disciplinari del ricorrente, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 213 …...
Le minacce sono un illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 221
Le minacce sono un illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 221 Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22 (Nel caso di specie, l’incolpazione riguardava l’invio di una email con contenuto offensivo e minatorio per fatti estranei alla professione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 221 …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - azione disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15199 del 22/07/2016
Atto di apertura di procedimento disciplinare - Reclamo al Consiglio Nazionale Forense - Esclusione - Fondamento - Nuova disciplina ex art. 36 della l. n. 247 del 2012 - Irrilevanza. L'atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell'ordine territoriale a carico di un avvocato non costituisce una "decisione" ai sensi dell'ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo "status" professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l'avvio del procedimento, con l'indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, senza che induca ad una diversa conclusione l'introduzione della nuova disciplina del procedimento operata con la l. n. 247 del 2012, il cui art. 61 consente solo l'impugnazione delle sentenze. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15199 del 22/07/2016 …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15042 del 21/07/2016
Cancellazione dall'albo per sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione - Diritto alla convocazione personale - Fondamento - Omissione - Nullità della misura. Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all'art. 45 del r.d.l. n. 1578 del 1933, secondo cui il Consiglio dell'ordine territoriale non può infliggere alcuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, ha valenza generale, perchè volto a garantire il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa, sicché trova applicazione, giusta il rinvio contenuto nell'art. 17, comma 3, della l. n. 247 del 2012, anche per l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'albo per sopravvenuto accertamento dell'originaria insussistenza del titolo esibito per la iscrizione, con conseguente nullità di tale misura ove sia stata omessa la preventiva convocazione. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15042 del 21/07/2016 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 luglio 2016, n. 203
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 luglio 2016, n. 203 Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 luglio 2016, n. 203 …...

___________________________________________________________