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sanzione disciplinare -Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 109 del 14 aprile 2025

Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio errore - Concorso (materiale) di violazioni deontologiche commesse con più azioni od omissioni: inapplicabile l’istituto della continuazione

Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio errore

L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza.

Concorso (materiale) di violazioni deontologiche commesse con più azioni od omissioni: inapplicabile l’istituto della continuazione

Nel caso di plurime condotte materiali aventi autonomo rilievo deontologico, non trova applicazione in via analogica la disciplina sulla “continuazione” prevista dall’art. 81 c.p. (che si riferisce agli illeciti penali) e dall’art. 8, co. 2, L. n. 689/1981 (che si riferisce alle infrazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza).

Sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti deontologici:

Va disattesa, perché manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale relativa alla inapplicabilità in materia disciplinare dell’istituto (penalistico) della continuazione e del conseguente regime del cumulo giuridico previsto in caso di concorso formale, per asserito contrasto della legge professionale forense (L. 247/2012) con le previsioni di cui agli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale, e ciò anche alla luce del temperamento della sanzione che consegue al principio della valutazione unitaria del fatto, pure in presenza di più illeciti deontologici.

La sanzione disciplinare non è frutto di un cumulo giuridico delle singole sanzioni

Gli istituti del cumulo giuridico e materiale, propri del diritto penale, che prevedono ben precisi canoni di applicazione sanzionatoria, sono del tutto estranei all’ambito normativo del procedimento disciplinare, tanto da escludersi ogni possibilità di applicazione analogica.

Infatti, in ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere.

Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 109 del 14 aprile 2025