Sanzione deontologica - Radiazione - Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 123 del 28 aprile 2025Per l’avvocato che falsifichi oppure usi sapendoli falsi dei riconoscimenti di debito con firma apocrifa di colleghi appena deceduti
Costituisce gravissimo illecito (anche) disciplinare, che si pone in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili e si risolve, sotto il profilo deontologico, in una paradigmatica esemplificazione di inconciliabilità con la permanenza nell’albo professionale perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che commetta un considerevole numero di reati, utilizzando di fatto la professione forense per perseguire fini personali attraverso mezzi illeciti e fraudolenti (Nel caso di specie, l’avvocato era aduso predisporre falsi riconoscimenti di debito apparentemente sottoscritti da colleghi appena deceduti e poi fatti valere nei confronti degli eredi, subendo per questo anche diverse condanne penali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 123 del 28 aprile 2025 …...
L’impugnazione del richiamo verbaleConsiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 209 del 30 novembre 2021
Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 209 del 30 novembre 2021 …...
I criteri per la determinazione della sanzione più idonea da irrogarsi in concreto, anche prima delle “aggravanti” in senso tecnicoConsiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021
A più piena garanzia dell’incolpato, il vigente codice deontologico forense tipizza la determinazione della sanzione disciplinare “nei casi più gravi” (art. 22). Tuttavia, anche nel sistema codicistico previgente era possibile individuare la sanzione disciplinare più adeguata al caso concreto avendo riguardo gli elementi previsti dall’art. 133 e dall’art. 133-bis cod. pen., che non integrano circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell’illecito, vale a dire elementi accidentali, sia pure non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice, limitando la propria incidenza sulla sua gravità e la propria rilevanza esclusivamente in quanto indici di questa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021 …...
Responsabilità disciplinare: il richiamo verbale presuppone infrazioni lievi e scusabiliConsiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli), sentenza n. 84 del 28 aprile 2021
Una volta affermata la responsabilità disciplinare dell’incolpato per infrazioni non lievi né scusabili, la sanzione dell’avvertimento non può essere ulteriormente mitigata al richiamo verbale, che peraltro non ha carattere di sanzione disciplinare (art. 52 L. n. 247/2012 e art. 22 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli), sentenza n. 84 del 28 aprile 2021 …...
Impugnazione al CNF e richiamo verbale: gli atti vanno trasmessi al Presidente del CDD per i relativi adempimenti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020Impugnazione al CNF e richiamo verbale: gli atti vanno trasmessi al Presidente del CDD per i relativi adempimenti
In tema di procedimento disciplinare, qualora il CNF ritenga congruo comminare all’incolpato il richiamo verbale, all’esito di tale determinazione gli atti vanno trasmessi al Consiglio territoriale a quo, funzionalmente competente a provvedere alle formalità di cui all’art. 28 co. 2 (e art. 14, co. 4-bis) del Regolamento CNF n. 2/2014, emanato ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020 …...
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116Sanzione deontologica e precedenti disciplinari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116 …...
Responsabilità disciplinare avvocati - Irrogazione di sanzione – Impugnazione – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19653 del 24/07/2018Avvocato - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari - Responsabilità disciplinare avvocati - Irrogazione di sanzione – Impugnazione – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19653 del 24/07/2018
Applicabilità del principio del “favor rei” ai procedimenti pendenti – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
L'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, nella parte in cui detta la disciplina transitoria in base al principio del "favor rei" - stabilendo che si applicano le norme più favorevoli per l'incolpato anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore -, si riferisce solamente alle norme del nuovo Codice Deontologico Forense. Laddove si tratti, invece, di atto d'impugnazione, la norma applicabile, con riferimento ai relativi termini, è quella vigente al momento della sua proposizione, in base al principio "tempus regit actum". (Nella specie, la S.C. ha statuito, in un caso in cui un avvocato aveva impugnato la decisione del C.O.A. irrogativa della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre, che il termine - perentorio - d'impugnazione era quello stabilito dalla previgente disciplina – di venti giorni ex art. 50, comma 2, r.d.l. n. 158 del 1933 all'epoca ancora vigente -, anziché quello di trenta giorni dalla data di notifica della decisione ex art. 33 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19653 del 24/07/2018 …...
La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 13237 del 28 maggio 2018La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 13237 del 28 maggio 2018
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell’art. 22 del codice deontologico forense, è rimesso all’Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all’individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 13237 del 28 maggio 2018 …...
Favor rei: la valutazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 213Favor rei: la valutazione (in concreto) non deve limitarsi alla sola sanzione edittale
Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (art. 65, co. 5, L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncdf.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 213
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Avvocato e procuratore - consiglio nazionale forense - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 22358 del 26/09/2017Delibera di esecuzione di sospensione cautelare - Impugnazione dinanzi al CNF - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di sanzioni disciplinari forensi, la delibera adottata, ai sensi dell’art. 60, comma 7, della l. n. 247 del 2012, dal Consiglio dell’ordine degli avvocati in tema di esecuzione della sospensione cautelare è impugnabile con ricorso al CNF in applicazione analogica e costituzionalmente orientata del comma 6 dell'art. 7 cit., attesa l’incidenza di detta delibera sullo “status” dell’avvocato sospeso, senza che assuma rilevanza il carattere endo-procedimentale di essa, in quanto la necessità di una garanzia impugnatoria si correla, piuttosto, all’idoneità del provvedimento a colpire gli interessi in gioco.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 22358 del 26/09/2017 …...
Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 91L’illecito disciplinare “atipico”
Il codice deontologico forense è tuttora ispirato al principio già affermato in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell’incolpazione vengono validamente affidati a concetti diffusi (id est principi), generalmente compresi nella collettività` in cui il giudice opera, i quali sono utilizzati per classificare, stabilizzare e sanzionare quei comportamenti illeciti non espressamente previsti. Il nuovo Codice Deontologico Forense è infatti informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata e tassativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa; iii) nel determinare la sanzione deve tenersi conto, tra il resto, della compromissione dell’immagine della professione forense. Le sanzioni vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 91 …...
Favor rei - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 87Favor rei: la valutazione (in concreto) non deve limitarsi alla sola sanzione edittale
Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (art. 65, co. 5, L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la sanzione è stata determinata in concreto applicando il codice deontologico vigente all’epoca di realizzazione dell’illecito disciplinare, poiché più favorevole rispetto alla pena aggravata altrimenti applicabile secondo l’attuale previsione codicistica).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 87 …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7666 del 24/03/2017Provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione - Irrogazione - Effetto immediato - Conseguenze - Reclamo al Consiglio Nazionale Forense - Proposizione da parte del legale sospeso - Inammissibilità anche nella nuova disciplina dell’ordinamento forense.
In tema di sanzioni disciplinari a carico di avvocati, il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, adottato ex art. 29, comma 6, della l. n. 247 del 2012 (applicabile “ratione temporis”) e dotato di efficacia immediata, priva, fin dal momento della sua adozione, l'avvocato che ne venga colpito del diritto di esercitare la professione, senza che con riferimento ad esso, la cui natura disciplinare è espressamente esclusa dalla norma citata, possa ritenersi realizzabile l'effetto sospensivo - correlato all'impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense - previsto, per i provvedimenti applicativi delle sanzioni disciplinari, dall'art. 50 comma 6, del r.d.l. n. 1578 del 1933; ne deriva l'inammissibilità, anche nel vigore della nuova disciplina dell’ordinamento forense, di un eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, dall'avvocato sospeso avverso il provvedimento in tal senso adottato dal locale Consiglio dell'Ordine.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7666 del 24/03/2017 …...
Sanzione disciplinare e favor rei - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382Sanzione disciplinare e favor rei: superato il criterio del “tempus regit actum”
Le norme del nuovo codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del “favor rei”, in luogo del criterio del “tempus regit actum”, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati, stante l’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare. Conseguentemente, in vigenza dell’attuale sistema ordinamentale (art. 65 cit.) deve ritenersi ormai superato il contrario orientamento giurisprudenziale secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382 …...
Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 410L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 410 …...
Dolo e aumento della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 336Dolo e aumento della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 336
Per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare, la gravità del fatto, il grado di colpa, la sussistenza del dolo e il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita rilevano ex art. 21 cdf ai fini delle aggravanti previste dall’art. 22 stesso codice (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare -aggravata- della radiazione).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 336 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 338L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 338
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2016, n. 338 …...
Dolo e aumento della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 novembre 2016, n. 327Dolo e aumento della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 novembre 2016, n. 327
Per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare, la gravità del fatto, il grado di colpa, la sussistenza del dolo e il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita rilevano ex art. 21 cdf ai fini delle aggravanti previste dall’art. 22 stesso codice (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare -aggravata- della radiazione).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 novembre 2016, n. 327 …...
Favor rei: la valutazione non deve limitarsi alla sola sanzione edittale - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016Favor rei: la valutazione non deve limitarsi alla sola sanzione edittale - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016
Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (art. 65, comma 5, L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncdf (Nel caso di specie, al professionista era stata comminata la sospensione disciplinare sebbene per la fattispecie contestatagli il nuovo codice deontologico preveda ora la sanzione base della censura. In applicazione del principio di cui in massima, dato atto che il giudice della deontologia aveva espressamente motivato tale sanzione, tra l’altro specificando che «il fatto deve considerarsi grave», la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare della sentenza del CNF impugnata).
Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 322L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 322
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 322 …...
La pervicace contestazione di evidenze probatorie rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 luglio 2016, n. 262La pervicace contestazione di evidenze probatorie rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 luglio 2016, n. 262
In tema di procedimento disciplinare, la pervicace contestazione di evidenze probatorie da parte dell’incolpato costituisce comportamento processuale che può rilevare ai fini della determinazione della sanzione (Nel caso di specie, un sito web pacificamente riferibile all’incolpato riportava la presentazione del suo studio legale nonché dell’attività di “Esazione diretta” praticata dallo studio stesso, la quale veniva allusivamente descritta come attività di recupero crediti attuata “attraverso il contatto ‘fisico’ con il debitore”. Nel corso del relativo procedimento disciplinare, l’incolpato negava ogni addebito, affermando che il predetto sito web sarebbe stato realizzato, a sua insaputa, da un terzo non esattamente identificato).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 luglio 2016, n. 262 …...
Le minacce sono un illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 221Le minacce sono un illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 221
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22 (Nel caso di specie, l’incolpazione riguardava l’invio di una email con contenuto offensivo e minatorio per fatti estranei alla professione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 221 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 luglio 2016, n. 202L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 luglio 2016, n. 202
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 luglio 2016, n. 202 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 112L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 112
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 112 …...
Il reato disciplinarmente non tipizzato è un illecito deontologico a forma libera - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116Il reato disciplinarmente non tipizzato è un illecito deontologico a forma libera - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116
Il nuovo Codice Deontologico è tuttora ispirato al principio già affermato in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell’incolpazione viene validamente affidato a concetti diffusi (id est principi, criteri), generalmente compresi nella collettività̀ in cui il giudice opera, i quali sono utilizzati per classificare, stabilizzare e sanzionare quei comportamenti illeciti non espressamente previsti (Nel caso di specie, il professionista comunicava falsamente alla DPL prestazioni mai effettuate alterando i fogli di presenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 marzo 2016, n. 52L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 marzo 2016, n. 52
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 marzo 2016, n. 52 …...
Sanzione aggravata per l’avvocato che tradisca il rapporto fiduciario sottraendo subdolamente somme ai propri assistiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 128Sanzione aggravata per l’avvocato che tradisca il rapporto fiduciario sottraendo subdolamente somme ai propri assistiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 128
L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista, approfittando delle debolezze psichiche della propria assistita, si era fatto rilasciare procura ad operare sul conto corrente della stessa con l’obiettivo di sottrarle ingenti somme di denaro, che nel frattempo vi aveva fatto appositamente confluire. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione, così aggravata ex art. 22, co. 2, nuovo codice deontologico).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 128 …...
Avvocato - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11025 del 20/05/2014Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense introdotta con la legge n. 247 del 2012 - Disciplina transitoria di cui all'art. 65, comma 5 - Portata - Riferibilità alla sola successione nel tempo delle norme del codice deontologico - Conseguenze - Prescrizione - "Jus superveniens" di cui all'art. 56, comma 3, legge n. 257 del 2012 - Inapplicabilità - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11025 del 20/05/2014
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo "jus superveniens" introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit.Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11025 del 20/05/2014Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65 com. 5Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15314 del 2010 Rv. 613974, N. 15120 del 2013 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento della attività professionale che nella dimensione privata, con compromissione della immagine della classe forense.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130 …...
giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 17776 del 22/07/2013 avvocato e procuratore - Uso, in un atto processuale, di espressioni offensive nei confronti di un magistrato - Violazione dell'art. 53 del codice deontologico forense - Sussistenza - Sottoscrizione dell'atto da parte di altro difensore - Irrilevanza.Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 17776 del 22/07/2013
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Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 17776 del 22/07/2013 E' responsabile dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 53 del codice deontologico forense l'avvocato che sottoscriva un atto - nella specie, di opposizione alla richiesta di archiviazione di un procedimento penale, ex art. 410 cod. proc. pen. - contenente espressioni offensive nei confronti del P.M., irrilevante essendo la circostanza che l'atto sia stato sottoscritto anche da altro difensore, giacché la sottoscrizione di un atto processuale è sufficiente ad individuarne la paternità e la provenienza.
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Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 17776 del 22/07/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon decisione del 22 settembre 2012 il C.N.F. ha respinto il ricorso dell'avv. Luca Di... avverso la decisione del COA di Catania che gli aveva inflitto la sanzione dell'avvertimento per aver usato espressioni offensive ed allusive nei confronti del sostituto procuratore Dott. Setola nell'atto di opposizione alla sua richiesta di archiviazione, affermando la necessità da parte dei magistrati di frequentare scuole di perfezionamento per non incorrere in errori di diritto, ipotizzando altresì un eventuale favoritismo nei confronti di un quotidiano edito a Catania. Invitato a difendersi, il professionista chiariva che il riferimento alla Scuola era da riferire alla necessità della separazione delle carriere, e l'atto di opposizione era sostanzialmente corretto, mentre si era lamentato della non puntuale notizia apparsa sul quotidiano di Catania sia nell'aver definito il proprio assistito non reperibile, pur essendogli stato notificato un avviso di convocazione, sia per avergli attribuito precedenti penali in relazione ai procedimenti in corso.Il COA riteneva disciplinarmente rilevante il comportamento dell'avv. Di..., anche in relazione alla violazione dell'art. 53 c.d.f., ma considerava, nell'applicazione della sanzione, la giovane età …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11025 del 20/05/2014Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense introdotta con la legge n. 247 del 2012 - Disciplina transitoria di cui all'art. 65, comma 5 - Portata - Riferibilità alla sola successione nel tempo delle norme del codice deontologico - Conseguenze - Prescrizione - "Jus superveniens" di cui all'art. 56, comma 3, legge n. 257 del 2012 - Inapplicabilità - Fondamento.
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo "jus superveniens" introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11025 del 20/05/2014 …...
sanzioni disciplinari - principio penalistico dell'applicazione retroattiva della legge più favorevole Corte di Cassazione,Sez. U, Sentenza n. 15120 del 17/06/2013Fattispecie in tema di cancellazione dall'albo professionale.Corte di Cassazione,Sez. U, Sentenza n. 15120 del 17/06/2013
Corte di Cassazione,Sez. U, Sentenza n. 15120 del 17/06/2013
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, che hanno natura amministrativa, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole, onde al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Consiglio Nazionale Forense aveva comminato - ad un avvocato che aveva richiesto, in sede penale, l'applicazione della sanzione di un anno e dieci mesi di reclusione e di euro centoquaranta di multa per i delitti di cui agli artt. 476, 479 e 482 cod. pen. - la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo vigente al momento del fatto, sebbene la stessa sia stata sostituita da quella della radiazione per effetto della legge 31 dicembre 2012, n. 247 …...
Sanzioni disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14374 del 10/08/2012 Iniziative giudiziarie plurime nei confronti della parte precedentemente assistita non giustificate dallo sviluppo processuale - Illecito disciplinare - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14374 del 10/08/2012
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14374 del 10/08/2012
In tema di responsabilità disciplinare a carico degli avvocati, costituisce violazione dell'art. 49 del codice deontologico forense l'intraprendere contro la stessa parte assistita iniziative giudiziarie plurime e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, a tutela delle proprie ragioni economiche relative ad un rapporto professionale svoltosi continuativamente per un lungo periodo di tempo, così da aggravare la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali, invece di procedere ad un accorpamento delle posizioni in contestazione …...
assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza - Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903L’assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza non costituisce abbandono di difesa - Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903
In sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il Consiglio nazionale forense non è vincolato alla definizione dell’illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, avendo queste ultime natura di fonti solo integrative dei precetti normativi; ne consegue che non costituisce violazione del mandato professionale (art. 38 del codice), né dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza (artt. 6, 7 e 8 del codice), il comportamento dell’avvocato che, nominato difensore di fiducia in un processo penale, manchi di trasmettere all’Autorità giudiziaria la comunicazione della sua assenza da un’udienza dibattimentale, poiché tale comportamento, per la sua episodicità, non è riconducibile ad un contegno abdicativo del difensore né, tantomeno, ad un abbandono della difesa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)
Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903 …...