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art. 20 - Responsabilità disciplinare

Art. 20 - Responsabilità disciplinare - codice deontologico forense

Articolo vigente

Art. 20 - Responsabilità disciplinare (1)

1.La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2.Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.

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(1) Articolo modificato dal Consiglio Nazionale Forense - Modifiche al codice deontologico forense (18A02607) (GU n.86 del 13-4-2018)

1 L’articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 23 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio nazionale forense del 22 settembre 2017.

Con la predetta delibera del 23 febbraio u.s. il Consiglio nazionale forense ha provveduto a riformulare il comma 1 e ad aggiungere il comma 2. Le modifiche sono entrate in vigore il 12 giugno 2018.

Il testo precedente del comma 1 così recitava: «La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.».

 

PRECEDENTE FORMULAZIONE

Art. 20 - Responsabilità disciplinare

1. La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli Il, III, IV, V, VI di questo codice.

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Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 marzo 2018, n. 5 Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 marzo 2018, n. 5 …...
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L’illecito disciplinare “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180 Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3 c. 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, ove l’illecito non sia stato espressamente previsto (rectius, tipizzato) dalla fonte regolamentare, deve quindi essere ricostruito sulla base della legge (art. 3 c. 3 cit.) e del Codice Deontologico, a mente del quale l’avvocato “deve essere di condotta irreprensibile” (art. 17 c. 1 lett. h). Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico (Nel caso di specie, nell’ambito dell’attività professionale e con una strumentalizzazione del ruolo di avvocato, il professionista era stato condannato in sede penale per il reato di appropriazione indebita e falso in scrittura privata, condotte -queste- non espressamente tipizzate dal Codice Deontologico, che tuttavia prevede la responsabilità disciplinare dell’avvocato “cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale” (art. 4 c. 2°). In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pertanto ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di anni tre). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8 Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8 …...
Violazione canoni generali previsti dal codice deontologico forense – Condotta non tipizzata – Responsabilità disciplinare – Sussiste - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 aprile 2003, n. 65
Avvocato – Procedimento disciplinare – Violazione canoni generali previsti dal codice deontologico forense – Condotta non tipizzata – Responsabilità disciplinare – Sussiste - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 aprile 2003, n. 65 Ai fini della responsabilità disciplinare dell’avvocato è sufficiente che il comportamento posto in essere dallo stesso sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro deontologicamente tutelati dal c.d.f.; infatti i canoni complementari contenuti nel codice deontologico adempiono alla funzione di tipizzare, nella misura del possibile, comportamenti deontologicamente rilevanti desunti dall’esperienza di settore e dalla stessa giurisprudenza disciplinare, e sono comunque esplicitazioni delle regole generali inidonei quindi ad esaurire la tipologia delle condotte punibili, ex art. 60 c.d.f.. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 ottobre 2000). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 aprile 2003, n. 65 …...
Violazione canoni generali previsti dal codice deontologico forense – Condotta non tipizzata – Responsabilità disciplinare – Sussiste - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2002, n. 213
Avvocato – Procedimento disciplinare – Violazione canoni generali previsti dal codice deontologico forense – Condotta non tipizzata – Responsabilità disciplinare – Sussiste - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2002, n. 213 Ai fini della responsabilità disciplinare dell’avvocato è sufficiente che il comportamento posto in essere dallo stesso sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro deontologicamente tutelati dal c.d.f.; l’individuazione di determinate fattispecie considerate lesive, non esaurisce, infatti, il novero delle condotte punibili, potendo le stesse, ex art. 60 c.d.f., essere rinvenute in fattispecie non tipicizzate. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 28 giugno 1999). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2002, n. 213 …...

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