Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo IX: DEI FATTI ILLECITI Art.2056. Valutazione dei danni.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2056. Valutazione dei danni.
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
2. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
la giurisprudenza
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Comunità' europea - direttive - Risarcimento del danno per la tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE - Somma percepita quale indennizzo ex l. n. 122 del 2016 e successive modifiche - Detrazione - Necessità – Fondamento - responsabilità' civile - amministrazione pubblica - risarcimento del danno - "compensato lucri cum danno".
In tema di illecito eurounitario dello Stato, dall'ammontare riconosciuto alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, delle Direttiva 2004/80/CE deve essere detratta la somma loro corrisposta, in quanto vittime di detti reati, quale indennizzo ex l. n. 122 del 2016 (e successive modifiche). Trova difatti applicazione l'istituto della "compensatio lucri cum damno" in ragione del disposto del comma 1, lett. e) e lett. e bis), dell'art. 12 della citata l. n. 122 che, quale regola settoriale, ripropone direttamente gli effetti di detto istituto, come desumibili, in generale, dall'art. 1223 c.c., e della circostanza per la quale sia l'obbligo risarcitorio sia quello indennitario, gravanti in capo al medesimo soggetto, sono valutabili in termini di "conseguenza immediata e diretta" dall'identico fatto generatore del reato ed assolvono alla comune funzione di garantire, comunque, alla vittima un ristoro per le conseguenze pregiudizievoli, morali e materiali, patite a seguito del crimine, non altrimenti risarcite dal reo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226
corte
cassazione
26757
2020

Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Natura della relativa eccezione - Rilevabilità d'ufficio - Riferimento a tutte le risultanze del giudizio - Ammissibilità - Fondamento.
La "compensatio lucri cum damno" integra un'eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Risarcimento del danno
"compensatio lucri cum danno"
corte
cassazione
26757
2020

Comunità' europea - direttive - Indennizzo per le vittime di reato intenzionale violento ex art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Reato di cui all'art. 609 bis c.p. - Rilevanza - Residenza della vittima nello Stato membro di commissione del reato - Irrilevanza - Fondamento - Entità dell'indennizzo - Serietà - Necessità - Onere di agire in giudizio civile contro imputati latitanti – Esclusione - responsabilità' civile - amministrazione pubblica - In genere.
L'indennizzo di cui all'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato membro e, pertanto, pure in relazione al delitto di violenza sessuale previsto, in Italia, dall'art. 609 bis c.p., benché dette vittime risiedano nel territorio del medesimo Stato membro (vittime c.d. "non transfrontaliere"), senza che sia necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto, qualora questi ultimi si siano resi latitanti. Siffatto indennizzo non può essere meramente simbolico, ma, anche se determinato in via forfettaria, deve essere "equo ed adeguato" e, quindi, tale da considerare le peculiarità del crimine e la sua gravità, soprattutto in termini di conseguenze effettuali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226
corte
cassazione
26757
2020

Comunita' europea - direttive - Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Risarcimento del danno - Spettanza - Distinzione dal diritto all'indennizzo di cui al citato art. 12, paragrafo 2. - Responsabilita' civile - amministrazione pubblica - In genere.
In tema di illecito eurounitario dello Stato, alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle stesse vittime un indennizzo "equo ed adeguato"; tale risarcimento va ricondotto allo schema della responsabilità "contrattuale" per inadempimento dell'obbligazione "ex lege” dello Stato ed il criterio parametrico basilare per la sua valutazione e liquidazione, al di là dell’eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, è costituito dall'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto "ab origine" come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata. Per converso, il menzionato indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato, concerne una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE e prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226
corte
cassazione
26757
2020

Notariato - responsabilita' professionale - Omessa verifica di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti sull'immobile compravenduto - Conseguenze - Risarcimento del danno per equivalente - Ammissibilità - Quantificazione - Criteri.
Il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile che abbia omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie è tenuto a risarcire all'acquirente del cespite, successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, un danno commisurato all'effettivo nocumento sofferto dall'acquirente; questo può essere liquidato in misura pari al valore dell'immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all'esborso necessario per ottenere l’estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell'ipoteca, in tale senso lato potendosi intendere le spese di purgazione dell'immobile e, cioè, la sua sottrazione al rischio di legale evizione nel corso della procedura espropriativa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26192 del 17/11/2020 (Rv. 659864 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056
Omessa verifica
di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti
notaio
corte
cassazione
26192
2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Liquidazione in via equitativa - Presupposti - Giudizio di diritto - Configurabilità - Conseguenze - Limiti all'appellabilità della decisione - Insussistenza.
L'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo ad un giudizio non già di equità, ma di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice nell'esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti per le sentenze pronunciate secondo equità dall'art. 339 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25017 del 09/11/2020 (Rv. 659672 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_114, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_113
Risarcimento del danno
criteri equitativi
corte
cassazione
25017
2020

Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Danno da lesione o perdita del rapporto parentale - Convivenza - Necessità - Esclusione - Vincolo di sangue - Necessità - Esclusione - Unilateralità del rapporto di fratellanza - Rilevanza - Esclusione.
Il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020 (Rv. 659848 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
Risarcimento del danno
perdita del rapporto parentale
corte
cassazione
24689
2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidita' personale – permanente - Soggetto leso - Condizione di disoccupato - Risarcimento del danno da invalidità permanente - Ammissibilità - Presupposti.
Un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020 (Rv. 659763 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
invalidita' personale
permanente
corte
cassazione
24481
2020

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Danno da fatto illecito - Liquidazione per equivalente - Interessi e rivalutazione monetaria - Componenti essenziali e concorrenti implicite nella domanda risarcitoria - Conseguenze - Riconoscimento anche d'ufficio e in appello – Necessità - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione
Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020 (Rv. 659951 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345
"ius superveniens"
ultra ed extra petita
corte
cassazione
24468
2020

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - indennita' e rendita - assegno e rendita in caso di morte - Rendita per infortunio sul lavoro in favore dei congiunti superstiti - Distinzione fra risarcimento del danno ed indennizzo INAIL - Ricomprensione del danno da perdita della vita quale danno biologico nell'indennizzo INAIL - Esclusione – Fondamento - risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) In genere.
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'indennizzo INAIL non copre l'intero danno biologico - diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale od aquiliano - e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale e nonostante la menomazione dell'integrità psico-fisica, alla quale fa riferimento l'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, sia la medesima, dovendo siffatta menomazione, per assumere rilievo in ambito previdenziale, essere valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Pertanto, va escluso a carico dell'INAIL l'indennizzo per il danno da "perdita del diritto alla vita”, atteso che, venendo in questione un bene, quale la vita, diverso dalla salute, non ricorre la nozione di danno biologico recepita dal citato art. 13. Tuttavia per il ristoro del danno biologico cd. differenziale, vale a dire di quella parte del danno biologico non coperta dall'assicurazione obbligatoria, si può proporre azione risarcitoria autonoma e distinta nei confronti del datore di lavoro, ove ne ricorrano le condizioni di legge.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24474 del 04/11/2020 (Rv. 659761 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
assegno e rendita
in caso di morte
corte
cassazione
24474
2020

Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Danno risarcibile - Determinazione giudiziale - Riferimento a tutte le risultanze del giudizio - Fondamento.
L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24177 del 30/10/2020 (Rv. 659529 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
24177
2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Nascita di feto morto - Liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - Criteri - Applicazione delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano - Parametri previsti per la perdita del rapporto parentale - Applicazione automatica - Esclusione - Personalizzazione del danno - Superamento del parametro tabellare minimo o massimo - Ammissibilità - Fondamento.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22859 del 20/10/2020 (Rv. 659411 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
corte
cassazione
22859
2020

Risarcimento del danno - Danno da occupazione immobiliare abusiva - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario discende dalla menomazione della facoltà di godimento anche indiretta del bene e ben può essere apprezzato sul piano presuntivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione gravata che aveva rigettato la domanda risarcitoria da occupazione "sine titulo"perché non vi era prova che il bene, ove lasciato libero, sarebbe stato fruttuosamente utilizzato).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21272 del 05/10/2020 (Rv. 659368 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
corte
cassazione
21272
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - Sentenza non definitiva accertativa di inadempimento contrattuale e del conseguente danno - Proseguimento del giudizio per la liquidazione del danno - Possibilità di negare l'esistenza del danno con la sentenza definitiva - Esclusione - Conseguenze.
La sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, trattandosi di affermazione in contrasto con quella, resa in sede di sentenza non definitiva, circa la loro esistenza e tale discrasia può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità. Ne consegue che, a fronte della difficoltà di prova del danno, il giudice, non vincolato agli esiti della consulenza tecnica, deve esercitare il proprio potere discrezionale di liquidazione di esso in via equitativa, secondo la cd. equità giudiziale correttiva o integrativa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21258 del 05/10/2020 (Rv. 659315 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_115
corte
cassazione
21258
2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità' personale - permanente - Danno permanente da incapacità di guadagno - Liquidazione - Coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1043 del 1922 - Applicazione - Esclusione - Ragioni.
RISARCIMENTO
DANNO
INVALIDITA' PERSONALE
PERMANENTE
Il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18093 del 31/08/2020 (Rv. 658516 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056
corte
cassazione
18093
2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidita' personale - permanente - Danno patrimoniale da incapacità lavorativa conseguente ad errata prestazione sanitaria - Soggetto percettore di reddito da lavoro - Liquidazione - Criterio del triplo della pensione sociale - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
RISARCIMENTO
INVALIDITA' PERSONALE
PERMANENTE
Ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17690 del 25/08/2020 (Rv. 658625 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
17690
2020

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Lesione della capacità di procreare - Danno non patrimoniale subito dal figlio del danneggiato principale - Risarcibilità della perdita della possibilità di stabilire un legame affettivo tra fratelli - Sussistenza - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
RISARCIMENTO
DANNI MORALI
CAPACITA' DI PROCREARE
La perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale la lesione dell'interesse, costituzionalmente protetto dall'art. 29 Cost., a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria escludendo la risarcibilità del danno patito dalla figlia minore, sebbene fosse emerso che, prima della compromissione della capacità riproduttiva, i genitori condividessero il progetto di creare una famiglia più numerosa).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17554 del 21/08/2020 (Rv. 658621 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
17554
2020

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Irragionevole durata del processo - Pregiudizio di carattere patrimoniale - Spese legali sostenute nel giudizio presupposto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, il danno da riparare è unicamente quello che sia derivato alla parte come conseguenza immediata e diretta del fatto che la controversia si è eccessivamente protratta nel tempo e che la sua soluzione è stata ottenuta con ingiustificato ritardo o non è stata ancora ottenuta pur essendo trascorso un lasso di tempo irragionevole, cosicché non sono indennizzabili le spese legali sostenute per far valere il proprio diritto nel giudizio presupposto, trattandosi di spese la cui definizione è circoscritta nell'ambito di quella vicenda processuale. (Nella specie, è stata esclusa l'indennizzabilità delle spese sostenute per un'opposizione avverso una procedura esecutiva, intrapresa sulla base di un titolo formato nel giudizio protrattosi oltre il termine ragionevole).
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16327 del 30/07/2020 (Rv. 658747 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056
corte
cassazione
16327
2020

Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Inottemperanza - Conseguenze - Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio - Sussistenza - Presunzione legale relativa - Prova contraria - Limiti - Fattispecie.
Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati(In attuazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato una banca al risarcimento dei danni subiti da un cliente per l'acquisto di bond Cirio, avendo ritenuto determinante per la formazione del consenso di quest'ultimo l'inadempimento ai propri obblighi informativi da parte dell'istituto di credito, che non aveva dedotto l'intervento di fattori causali esterni, autonomamente idonei a determinare l'evento dannoso).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16126 del 28/07/2020 (Rv. 658562 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728
corte
cassazione
16126
2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità' personale - permanente - Danno permanete futuro - Spesa da sostenersi vita naturai durante - Criteri di liquidazioni applicabili - Individuazione - Fattispecie.
Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita naturai durante, non può essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa attuale per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, vale a dire con la moltiplicazione del danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che non aveva determinato il montante di anticipazione, ritenendo di potere compensare la mancata devalutazione di quanto liquidato con l'omessa rivalutazione delle somme fino al giorno della sentenza e con il mancato aggancio dei costi di protesizzazione a quelli delle protesi più costose e performanti richieste dalla parte).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13881 del 06/07/2020 (Rv. 658310 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
corte
cassazione
13881
2020

Responsabilita' civile - colpa o dolo - caso fortuito e forza maggiore - Circolazione stradale - Danni cagionati dalla fauna selvatica - Onere di allegazione e dimostrazione del danneggiato - Contenuto - Onere di provare di avere fatto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. - Sussistenza - Prova del fortuito da parte della Regione – Contenuto - responsabilita' civile - proprieta' di animali .
In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché - ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. - di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Spetta, invece, alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020 (Rv. 658298 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
13848
2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Liquidazione - Ricorso alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano - Utilizzo di una tabella anteriore all'ultima, che prevede importi più favorevoli al danneggiato - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La liquidazione del danno non patrimoniale (nella specie, da perdita parentale) operata in base alle tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento del verificarsi del danno, in luogo di quelle, diverse e più favorevoli, esistenti al tempo della liquidazione, non è censurabile in sede di legittimità, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo compreso nel "range" previsto dalle tabelle in uso all'epoca della decisione, non essendo consentito alla S.C. sindacare se, per le peculiarità del caso concreto, quell'importo si sarebbe dovuto attestare sulla misura massima, su quella media o su quella minima indicata dalle tabelle più recenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13269 del 01/07/2020 (Rv. 658374 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
corte
cassazione
13269
2020

Perdita di "chance" da lesione del diritto alla salute - Accertamento del grado di incertezza del nesso causale - Applicazione del criterio del "più probabile che non" - Necessità - Accertamento del grado di incertezza della "chance" perduta - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica.
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione.
In materia di perdita di "chance", l’attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l’evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di "chance" postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una "chance" perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva dimezzato l'importo del risarcimento dei danni riconosciuti dalla decisone di primo grado ai parenti in conseguenza del decesso di un congiunto - avvenuto a seguito di un errore diagnostico che, secondo la valutazione operata dal consulente tecnico, aveva comportato l'evento lesivo con una probabilità del 50% - sovrapponendo, però, i distinti piani dell'accertamento del nesso causale e l'accertamento e valutazione del danno in concreto subito dagli attori).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12906 del 26/06/2020 (Rv. 658177 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
12906
2020

Risarcimento del danno alla salute - Criterio di liquidazione - Impossibilità di applicare il criterio tabellare - Oneri di motivazione del giudice di merito - Contenuto - Fattispecie in tema di liquidazione del danno biologico con riferimento alla durata effettiva della vita del danneggiato.
Nell'esercizio del potere di liquidazione del danno alla salute secondo equità si devono assicurare l'adeguatezza del risarcimento all'utilità effettivamente perduta e l'uniformità dello stesso in situazioni identiche; perciò, qualora tali scopi non siano raggiungibili attraverso il criterio cd. "tabellare", venendo in questione un'ipotesi di danno biologico non contemplata dalle tabelle adottate, il giudice di merito è tenuto a fornire specifica indicazione degli elementi della fattispecie concreta considerati e ritenuti essenziali per la valutazione del pregiudizio, nonché del criterio di stima ritenuto confacente alla liquidazione equitativa, anche ricorrendo alle tabelle come base di calcolo, ma fornendo congrua rappresentazione delle modifiche apportate e rese necessarie dalla peculiarità della situazione esaminata. (Nella fattispecie, relativa a liquidazione del danno biologico di un soggetto deceduto "ante tempus" per causa diversa dal fatto dannoso, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - nell'impossibilità di applicare il valore tabellare relativo all'età del danneggiato al momento del sinistro e alla sua aspettativa di vita media, dovendosi piuttosto fare riferimento alla durata reale della vita del soggetto - ha liquidato il risarcimento avendo riguardo al valore monetario tabellare giornaliero previsto per l'inabilità temporanea assoluta moltiplicato per il numero di giorni della effettiva esistenza in vita del danneggiato).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 12913 del 26/06/2020 (Rv. 658023 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226
corte
cassazione
12913
2020

Debito di valore - Liquidazione in moneta estera - Rilevanza ai fini dell'esclusione della rivalutazione monetaria - Esclusione - Fondamento.
In tema di risarcimento da fatto illecito, la circostanza che il danno sia stato liquidato in una "moneta forte" (nella specie, dollaro statunitense), che subisce in misura molto limitata l'impatto erosivo dell'inflazione, può giustificare una rivalutazione monetaria secondo un coefficiente di attualizzazione basso o, eventualmente, anche bassissimo, ma non esclude in radice l'applicazione del principio generale per il quale le obbligazioni di valore devono essere attualizzate.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11588 del 15/06/2020 (Rv. 658161 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
CORTE
CASSAZIONE
11588
2020

Illecito endofamiliare - Violazione dei doveri genitoriali - Natura istantanea o permanente - Configurabilità - Presupposti - Decorrenza del termine prescrizionale - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.
L'illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell'agente, che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli; ne consegue che la natura dell'illecito incide sul termine di prescrizione che decorre, nel primo caso, dal giorno in cui il terzo provoca il danno e, nel secondo, da quello nel quale, in assenza di impedimenti giuridici all'esercizio dell'azione risarcitoria, l'illecito viene percepito o può essere percepito, come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con l'ordinaria diligenza e tenendo una condotta non anomala. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito i quali, nel rigettare la domanda risarcitoria rivolta dal figlio verso il padre per i danni cagionati dal protratto disinteresse da questi mostrato nei suoi confronti, avevano qualificato erroneamente l'illecito come "istantaneo ad effetti permanenti" e ritenuto maturata la prescrizione del diritto, facendo decorrere il relativo termine dal momento nel quale si era configurata la condotta di abbandono del genitore, ovvero dalla nascita del figlio, anziché da quello in cui il medesimo figlio ne aveva percepito l'intrinseca ingiustizia).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11097 del 10/06/2020 (Rv. 658151 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0258, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947

Ritardato rilascio di immobile da parte del socio estromesso - Danno - Liquidazione in via equitativa - Ammissibilità - Criteri.
Il danno subito da una società cooperativa edilizia per effetto del ritardato rilascio dell'alloggio da parte del socio estromesso può essere liquidato in via equitativa ex art. 2727 c.c., anche in mancanza di una prova specifica del suo esatto ammontare, avuto riguardo all'oggetto sociale, al presumibile uso che la medesima società avrebbe fatto del bene nel caso di tempestiva riconsegna, alla durata dell'occupazione illegittima ed alle caratteristiche dell'immobile.
Corte di Cassazione Sez. 3- , Ordinanza n. 10804 del 05/06/2020 (Rv. 657964 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729

Soggetto leso - Disoccupazione al momento del sinistro - Danno futuro collegato all'invalidità permanente - Criteri di liquidazione.
Il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato va liquidato (con equo apprezzamento delle circostanze del caso ai sensi dell'art. 2056 c.c.) stabilendo: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale; b) se i postumi residuati all'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9682 del 26/05/2020 (Rv. 657848 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056

Obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano - Debito di valore - Interessi "compensativi" - Determinazione - Periodo di riferimento - Conseguenze.
Nell’obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (nella specie, da responsabilità riconducibile alla circolazione di veicoli) gli interessi compensativi vanno determinati con riferimento al periodo che decorre dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della sentenza che ha provveduto ad accertare l'"an" e a liquidare il "quantum debeatur”, con la conseguenza che, ove la sentenza d'appello riformi quella di primo grado rideterminando l'importo dovuto, la quantificazione va ricondotta, relativamente al termine finale, al momento della pubblicazione della decisione che definisce il gravame.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020 (Rv. 657765 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1283, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

Allegazione di avvenuta applicazione di tabelle diverse da quelle di Milano - Rilevanza "ex se" - Esclusione - Limiti.
In sede di legittimità, l'allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente "ex se" ad inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall'esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l'incongruo ricorso al criterio in parola.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8884 del 13/05/2020 (Rv. 657868 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056

Trattamento sanitario - Responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - Diritto al risarcimento del danno - Cumulo con l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 - Possibilità di compensare le somme versate a titolo d'indennizzo con quelle devolute a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - Esistenza - Criteri - Fondamento.
Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8532 del 06/05/2020 (Rv. 657813 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Danno alla persona - Tabelle di Milano - Efficacia para-normativa - Fondamento.
Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8532 del 06/05/2020 (Rv. 657813 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056

Liquidazione danno non patrimoniale - Indicazione dei criteri posti a base del procedimento valutativo - Necessità - Mancata applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano - Censurabilità in cassazione - Modalità - Fondamento.
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020 (Rv. 657808 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Quantificazione del danno risarcibile - Elementi - Pregiudizio subito dal danneggiato -Arricchimento del danneggiante mediante fatto ingiusto - Irrilevanza - Eccezioni - Fattispecie.
In tema di responsabilità aquiliana, anche quando il fatto illecito è fonte di arricchimento per il danneggiante, il risarcimento del danno va commisurato al pregiudizio subito dal danneggiato, salvo che l'arricchimento derivi dallo sfruttamento di beni o risorse dello stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha statuito che il risarcimento del danno per la mancata pubblicazione della sentenza di condanna per diffamazione deve essere parametrato al danno inferto al diffamato e non al risparmio, per il diffamante, del costo di pubblicazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8137 del 23/04/2020 (Rv. 657510 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1148

Lesione da sinistro stradale - Danno patito dagli stretti congiunti “iure proprio” - Sconvolgimento delle abitudini di vita - Necessità - Esclusione - Prova - Rapporto di stretta parentela - Valenza presuntiva - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7748 del 08/04/2020 (Rv. 657507 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2043

Danno da "fermo tecnico" di veicolo - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Oneri probatori - Contenuto.
CIRCOLAZIONE STRADALE
RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI
Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5447 del 28/02/2020 (Rv. 657289 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
5447
2020

Decesso di congiunto disoccupato - Danno patrimoniale futuro - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - danni futuri.
Ai prossimi congiunti di un soggetto disoccupato, deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro che si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda sulla base della mera mancanza di un reddito attuale di fonte lavorativa in capo alla vittima deceduta, madre ventunenne dell'attrice).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5099 del 25/02/2020 (Rv. 657139 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
RISARCIMENTO DEL DANNO
MORTE DI CONGIUNTI

Perdite subite dai risparmiatori - Risarcimento - Valore nominale del capitale versato - Ammissibilità - Frutti realizzabili dagli investimenti del capitale - Esclusione - Fondamento.
Ai fini della liquidazione del danno subito dai risparmiatori per la perdita delle somme di denaro affidate in gestione a società fiduciarie, ai sensi della l. n. 1966 del 1939, non possono essere riconosciuti, oltre al valore nominale del capitale versato, anche i frutti (sotto forma di interessi) che quei capitali avrebbero prodotto se fossero stati investiti (nella specie, in BOT), atteso che il rapporto di amministrazione fiduciaria, implicando o comunque autorizzando investimenti con margini di rischio e possibilità di perdite, non attribuisce al fiduciante il diritto ad un rendimento minimo o ad un utile garantito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4683 del 21/02/2020 (Rv. 656911 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
RISARCIMENTO DEL DANNO
VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Danno da perdita della capacità lavorativa - Criteri di liquidazione - Quota di reddito perduta dalla vittima - Ultimo reddito noto risalente ad epoca anteriore al sinistro - Rivalutazione tramite ricorso al cd. FOI del tempo del sinistro.
Il danno da perdita della capacità di lavoro, come ogni altro credito risarcitorio, va liquidato stabilendo la quota del reddito perduta dalla vittima in conseguenza dell'invalidità causata dall'illecito; se l'ultimo reddito noto risale ad epoca anteriore al sinistro, detta liquidazione va operata rivalutando tale importo in base al coefficiente del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (cd. FOI) calcolato dall'Istat e relativo al tempo del sinistro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3545 del 13/02/2020 (Rv. 657018 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
RISARCIMENTO DEL DANNO
VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Vittima del fatto illecito incapace di intendere e di volere - Art_ 1227, comma 1, c.c. - Applicabilità - Criteri di valutazione della condotta dell'incapace - Natura oggettiva degli stessi - Condotta della persona tenuta alla sorveglianza - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
L'accertamento, ai sensi dell'art_ 1227, comma 1, c.c., del contributo causale della vittima all'evento dannoso, ai fini della riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio, prescinde dall'età e dallo stato di incapacità naturale della stessa, non rilevando la condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza, sotto il profilo di una eventuale "culpa in vigilando" e/o "in educando". Infatti, tale accertamento è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima. (Nella specie, la S.C. ha pure chiarito che la posizione del sorvegliante e degli ulteriori danneggiati diversi dalla cd. vittima primaria può assumere valore ex art_ 1227, comma 2, c.c., esclusivamente ove agiscano "iure proprio").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3557 del 13/02/2020 (Rv. 656897 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
RISARCIMENTO DEL DANNO
CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

Medici specializzandi frequentanti in epoca anteriore al 1991 - "Aestimatio" del danno operata con l'art. 11 della l. n. 370 del 1999 -Liquidazione - Criteri - Interessi moratori - Spettanza - Rivalutazione ed interessi compensativi - Esclusione - Prova di circostanze ulteriori idonee ad incidere sulla somma dovuta - Condizioni.
COMUNITA' EUROPEA
DIRETTIVE
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale -secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020 (Rv. 656556 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2056
corte
cassazione
1641
2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1636 del 24/01/2020 (Rv. 656592 - 01)
In tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1636 del 24/01/2020 (Rv. 656592 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2056
RISARCIMENTO DEL DANNO
VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Art. 1227 c.c. - Differenza fra ipotesi del comma 1 e del comma 2 - Contenuto - Fattispecie.
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato.
L'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza. (Nella specie, la S.C., in relazione alla domanda di risarcimento del danno da "fumo attivo" proposta dai familiari di una persona deceduta per neoplasia polmonare, ha confermato la decisione di appello per la quale la circostanza che la vittima, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la condizione di dipendenza irreversibile da fumo integrava un caso di fatto proprio del danneggiato, da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1165 del 21/01/2020 (Rv. 656688 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
RESPONSABILITA' CIVILE
NESSO DI CAUSALITA'

Equa riparazione per l'irragionevole durata del processo - Quantificazione dell'indennizzo - Liquidazione al di sotto della soglia minima - Ammissibilità - Criteri - Valutazione della pretesa patrimoniale azionata - Situazione socioeconomica dell'istante - Rilevanza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
PROCESSO EQUO
TERMINE RAGIONEVOLE
In materia di risarcimento del danno per la irragionevole durata del processo, il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello di "soglia minima" là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 974 del 17/01/2020 (Rv. in corso di massimazione)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2056
corte
cassazione
974
2020

Danno alla persona - Rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad emotrasfusione per diminuirne l'entità -Irrilevanza - Concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. - Esclusione - Fattispecie.
In tema di liquidazione del danno alla persona, è irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad una emotrasfusione al fine di diminuire l'entità di tale danno, atteso che non sussiste alcun obbligo a suo carico di accettare questo trattamento medico, non essendo il suo rifiuto inquadrabile nell'ipotesi del concorso colposo del creditore previsto dall'art. 1227 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto applicabile l'art. 1227 c.c. ad una vittima di sinistro stradale cagionato dalla colpevole condotta di un terzo, solo perché si era messa alla guida con la consapevolezza di non voler essere sottoposta, per scelta religiosa, ad emostrasfusioni).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2056
RISARCIMENTO DEL DANNO
VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Mancato rispetto del termine ragionevole di un processo fallimentare - Liquidazione dell'indennizzo per l'equa riparazione -Applicazione dei criteri utilizzati per i giudizi amministrativi durati oltre dieci anni - Congruità -Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
PROCESSO EQUO
TERMINE RAGIONEVOLE
In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo fallimentare, per il quale il creditore non abbia neppure dimostrato di aver manifestato nei confronti degli organi della procedura uno specifico interesse alla definizione della stessa, è congrua la liquidazione dell'indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa euro 500,00, dovendosi riconoscere al giudice il potere, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione dei quali deve dar conto in motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 462 del 14/01/2020 (Rv. 656862 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2056
corte
cassazione
462
2020

Quantificazione - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
La quantificazione in misura percentuale del contributo colposo della vittima alla causazione del danno è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33771 del 19/12/2019 (Rv. 656229 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

Appello - Accoglimento della domanda sull"an" in riforma della sentenza di primo grado - Giudizio sul "quantum" - Rimessione al primo giudice - Esclusione.
Fuori dei casi tassativamente previsti dall'art 354 c.p.c., il giudice dell'appello deve trattenere la causa e deciderla, anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata una pronunzia di merito da parte del giudice di primo grado, sicché nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia rigettato una domanda di risarcimento del danno sull'"an debeatur", poi accolta, sempre con sentenza non definitiva, in sede di impugnazione, il giudizio sul "quantum" deve proseguire davanti al giudice dell'appello, pur non essendosi il primo giudice pronunziato sulla liquidazione del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32403 del 11/12/2019 (Rv. 656042 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_277, Cod_Proc_Civ_art_278

Medici specializzandi - Tardiva ed incompleta trasposizione delle direttive CEE - Riconoscimento di un danno ulteriore rispetto a quello ex art. 11 delle l. n. 370 del 1999 - Danno da perdita di "chance" - Onere di allegazione - Modalità - Fattispecie.
In materia di tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive CEE relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, il riconoscimento di un danno ulteriore a quello parametrato sull'art. 11 della l. n. 370 del 1999 esige un onere di allegazione di perdita di "chance" specifica, con l'individuazione puntuale delle occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione della mancata possibilità di ottenere un titolo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione dell'impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso deducente omessa pronuncia in ordine al richiesto ulteriore danno da perdita di "chance", subito per via del mancato riconoscimento del valore legale della specializzazione secondo il diritto comunitario, essendo la censura incentrata su un'allegazione generica in quanto legata alla mera impossibilità dello sfruttamento del titolo all'estero e di farne punteggio nei concorsi in Italia).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30502 del 22/11/2019 (Rv. 655837 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
corte
cassazione
30502
2019

Azione per risarcimento danni - "Aliunde perceptum" - Onere probatorio - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio.
In tema di azione per risarcimento danni, grava in capo al convenuto l'onere della prova (positiva) di diverse opportunità di guadagno e non in capo al danneggiato la prova (negativa) della mancanza di esse; il c.d. "aliunde perceptum", non costituendo oggetto di eccezione in senso stretto, è però rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30330 del 21/11/2019 (Rv. 655835 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697

Patologia ingravescente - Danno biologico - Successivo aggravamento e decesso del danneggiato in conseguenza della patologia - Autonoma risarcibilità - Condizioni - Fattispecie relativa a contagio da virus HCV a seguito di emotrasfusione con sangue infetto.
In caso di patologia ingravescente dal possibile esito letale che determini un'invalidità espressa nei gradi percentuali dei "barèmes" medico legali, l'aggravamento delle condizioni del danneggiato costituisce la mera concretizzazione del rischio, già considerato nella scala dei gradi di invalidità, di un'evoluzione peggiorativa eziologicamente riconducibile all'originaria infermità e, perciò, non integra un ulteriore danno biologico risarcibile, a meno che al tempo dell'accertamento il successivo evento dannoso, ancorché riconducibile all'originaria lesione, fosse sconosciuto alla scienza medica e, quindi, non considerato dai "barèmes". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il risarcimento - in aggiunta al danno biologico precedentemente accertato e liquidato - del pregiudizio derivante dal peggioramento delle condizioni di salute e, poi, dal decesso di un soggetto affetto da virus HCV contratto a seguito di emotrasfusione, trattandosi di avveramento di un prevedibile rischio di aggravamento della patologia epatica originaria).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29492 del 14/11/2019 (Rv. 655798 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1223

Fondo in comproprietà - Danno cagionato da terzi al godimento del bene - Esperibilità dell'azione risarcitoria da parte del singolo comproprietario - Sussistenza - Fondamento - Misura della liquidazione - Fattispecie.
In materia di comunione nei diritti reali, l'azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene "pro indiviso" per il minor godimento del bene (nella specie, per violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante) dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali, consistenti nel deprezzamento del bene comune, dovendosi presumere che l'attore abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti in virtù del principio della "rappresentanza reciproca", fondata sulla comunione di interessi ed attributiva a ciascuno d'una "legittimazione sostitutiva".
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29506 del 14/11/2019 (Rv. 655832 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103
CONDOMINIO
COMPROPRIETA' INDIVISA

Danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale - Profili del pregiudizio - Criteri di accertamento - Elementi presuntivi - Fattispecie.
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) In genere.
In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in parziale riforma della pronuncia di primo grado - aveva erroneamente liquidato una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo patito dai congiunti della vittima deceduta in aggiunta ad un ulteriore importo a titolo di danno morale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019 (Rv. 656223 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697

Danno alla salute - Art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla l. n. 189 del 2012 - Criterio di liquidazione - Applicazione a fatti pregressi e nei giudizi in corso - Ragioni - Limite del giudicato.
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi In genere.
In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28990 del 11/11/2019 (Rv. 655965 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056

Liquidazione del danno alla salute - Menomazioni preesistenti "concorrenti" - Risarcimento del danno - Criteri - Discrezionalità del giudice - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti ”concorrenti” in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice di appello aveva accertato che il danneggiato, a causa del sinistro stradale occorsogli, aveva patito conseguenze dannose che avevano reso più penosa la menomazione preesistente di cui era portatore e aveva correttamente precisato che ai fini del calcolo del danno la sottrazione doveva essere operata non già tra i diversi gradi di invalidità permanente, bensì tra i corrispondenti valori monetari).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28986 del 11/11/2019 (Rv. 656174 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

Danno alla salute - Liquidazione - Criteri di legge o tabellari - Personalizzazione in aumento - Condizioni e limiti.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019 (Rv. 655964 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Malattie o menomazioni preesistenti - Incidenza sulla determinazione del grado di invalidità permanente e sulla liquidazione del danno - Concause - Configurabilità - Malattia preesistente - Causalità materiale - Irrilevanza - Menomazioni preesistenti "coesistenti" - Causalità giuridica - Irrilevanza - Menomazioni preesistenti "concorrenti" - Rilevanza - Differenze.
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidita' personale – permanente - In genere.
In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c.. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente” assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28986 del 11/11/2019 (Rv. 656174 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_115

Perdita di chance da lesione del diritto alla salute - Nozione - Perdita della possibilità di un miglior risultato incerto ed eventuale - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28993 del 11/11/2019 (Rv. 655791 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Prossimi congiunti dell'offeso - Danno non patrimoniale - Sofferenza soggettiva e mutamento delle abitudini di vita - Risarcibilità - Condizioni - Invalidità solo parziale del congiunto e condivisione dell'assistenza prestata - Irrilevanza - Fattispecie.
Il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che rilevino l'invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più familiari dell'assistenza prestata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il danno non patrimoniale del marito e dei figli della paziente lesa, risultata non totalmente dipendente dai congiunti, perché questi avevano prestato "un'assistenza familiare, per quanto faticosa sul piano psicologico, evidentemente condivisa ed avvenuta principalmente durante i ricoveri ospedalieri").
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28220 del 04/11/2019 (Rv. 655782 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Vendita di un immobile destinato ad abitazione - Certificato di abitabilità - Mancata consegna da parte del venditore - Conseguenze - Risarcibilità "ex se" del danno emergente - Fondamento - Liquidazione del danno in via equitativa - Ammissibilità.
Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, l'inadempimento dell'obbligo, gravante sul venditore-costruttore, di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità è "ex se" foriero di danno emergente, per il minor valore di scambio del bene che da ciò consegue; tale danno, ove accertato nell'"an", è suscettibile di essere liquidato dal giudice in via equitativa, essendo obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provarne il preciso ammontare.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25418 del 10/10/2019 (Rv. 655178 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1477, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

Danno biologico Inail - Liquidazione - Criteri - Percentuale di invalidità diversa da quella civilistica - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
La liquidazione del danno biologico, ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur in presenza della stessa menomazione dell'integrità psico-fisica, non può essere effettuata con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica, in quanto in ambito previdenziale vanno obbligatoriamente osservate le tabelle di cui al d.m. del 12 luglio 2000, secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, perseguendo le due liquidazioni fini propri e diversi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, applicando i criteri di cui al d.m. 12 luglio 2000, aveva ridotto la percentuale di invalidità permanente, quantificata dal C.T.U. al 10%, a misura inferiore al 6%, così escludendo l'operatività della tutela di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24880 del 04/10/2019 (Rv. 655315 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056

Danno patrimoniale da lucro cessante - Perdita della capacità lavorativa - Liquidazione - Indennità di malattia e pensione di invalidità - "Compensatio lucri cum damno" - Configurabilità - Fondamento.
In caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18050 del 05/07/2019 (Rv. 654357 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1203, Cod_Civ_art_1916, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056

Danno "biologico terminale" - Risarcibilità "iure successionis" - Condizioni - Permanenza in vita per almeno 24 ore - Necessità - Stato di coscienza - Necessità - Esclusione.
Il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell’apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019 (Rv. 654378 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Invalidità macropermanente - Presunzione di diminuzione della capacità di produrre reddito - Esclusione - Risarcibilità all'interno del danno biologico - Ammissibilità.
In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17931 del 04/07/2019 (Rv. 654562 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Infrazione di una norma sulla circolazione stradale - Evento non causalmente ricollegabile all'infrazione - Responsabilità del trasgressore - Esclusione - Fattispecie.
L'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una domanda di risarcimento proposta nei confronti di un Comune per i danni subiti a seguito della perdita di controllo di un motoveicolo e della conseguente caduta del conducente, verificatasi a causa della presenza al centro della strada di un tombino, aveva determinato nella misura dell'80% la partecipazione concorsuale del danneggiato per non avere tenuto la destra e per avere circolato contromano, nonostante che la violazione di tali norme non fosse da porsi in relazione all'evento dannoso in concreto determinatosi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14885 del 31/05/2019 (Rv. 653915 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2051 – Danno cagionato da cosa in custodia
Cod. Civ. art. 2056 – Valutazione dei danni
corte
cassazione
14885
2019

Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Personalizzazione del danno - Superamento del parametro tabellare minimo o massimo - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie
In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit"; pertanto, nel caso di determinazione del danno a favore del convivente "more uxorio" del defunto, il giudice non può procedere ad una determinazione del relativo importo in misura inferiore a quella minima prevista dalla corrispondente forbice tabellare, realizzando una discriminazione ontologica tra le convivenze di fatto e i rapporti coniugali fondati sul matrimonio, attesa l'espressa completa equiparazione, contenuta in dette tabelle, tra convivenze more uxorio e convivenze matrimoniali.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14746 del 29/05/2019 (Rv. 654307 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1226 – Valutazione equitativa del danno
Cod. Civ. art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito

Illecito costituente reato - Prossimi congiunti dell'offeso - Risarcimento del danno non patrimoniale - Spettanza - Fondamento - Liquidazione in via equitativa - Necessità - Criteri.
Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile.
La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14392 del 27/05/2019 (Rv. 654094 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1223 – Risarcimento del danno

Esercizio abusivo di servitù di veduta - Danno "in re ipsa" - Sussistenza - Liquidazione equitativa - Criterio.
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi .
Servitù - prediali - esercizio.
La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12630 del 13/05/2019 (Rv. 653643 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 0905 – Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi
Cod. Civ. art. 1226 – Valutazione equitativa del danno
Cod. Civ. art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito

Danno da lesione del rapporto parentale per le lesioni di non lieve entità patite dal prossimo congiunto - Ricorso alla prova presuntiva del danno - Ammissibilità - Riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta - Fattispecie.
Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva ritenuto insussistente o, comunque, pienamente ristorato con il riconoscimento del danno biologico proprio, il danno cosiddetto parentale patito dalla ricorrente per le lesioni subite dal convivente a seguito di un sinistro, omettendo di considerare l'entità non lieve delle lesioni personali riportate dal danneggiato, quantificate al 79%, e la relativa incidenza sull'ambito dinamico-relazionale della stessa ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019 (Rv. 653591 - 01)
Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2727

Risarcimento - Esistenza di danno "in re ipsa" - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. (In applicazione del principio, la S.C., in fattispecie relativa a richiesta di risarcimento danni per trasloco di mobilio e trasferimento degli abitanti in altro alloggio, ha confermato la sentenza secondo cui difettava la prova del danno - qualificato come emergente - avendo i ricorrenti invocato un obbligo di liquidazione "in re ipsa", attraverso il criterio equitativo del valore locativo dell'immobile, anziché provare nell'"an" e nel "quantum" le conseguenze negative derivanti, di regola, dallo spossessamento).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11203 del 24/04/2019 (Rv. 653590 - 01)
Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729

Responsabilità medica - Fattore naturale non imputabile privo di interdipendenza funzionale con la condotta colposa del sanitario - Rilevanza sul piano del nesso causale tra detta condotta e l'evento dannoso - Esclusione - Rilevanza sul piano della determinazione equitativa del danno - Condizioni e limiti.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato (nella specie, deficit da surfactante o sindrome da distress o delle membrane ialine) un antecedente privo di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa del sanitario (nella specie, intempestivo intervento di taglio cesareo di fronte a sofferenza fetale acuta), ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire - sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto - solamente ad una delimitazione del "quantum" del risarcimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10812 del 18/04/2019 (Rv. 653826 - 02)
Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056

Ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto - Area dei danni risarcibili - Limitazione al pregiudizio all'integrità fisica - Esclusione - Riconducibilità alla perdita di "chance" - Esclusione - Lesione del diritto all'autodeterminazione in relazione all'ultima fase di vita - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di "chance" di guarigione, ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali; in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria, fatta valere "iure hereditatis", esclusivamente sulla base dell'assenza di prova che la ritardata diagnosi del carcinoma avesse compromesso "chances" di guarigione della paziente o, quantomeno, di maggiore e migliore sopravvivenza, ignorando che l'accertato negligente ritardo diagnostico aveva determinato la lesione del diritto della stessa di autodeterminarsi).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10424 del 15/04/2019 (Rv. 653581 - 01)

Consenso informato - Diritto del paziente - Contenuto - Limiti - Inderogabilità - Fondamento.
Il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona - bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell'ordine giuridico e del vivere civile -, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio. Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l’intervento "absque pactis" sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale "deficit" di informazione, il paziente non è stato messo in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10423 del 15/04/2019 (Rv. 653580 - 01)
Cod_Civ_art_0005, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fondamento.
L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9985 del 10/04/2019 (Rv. 653576 - 01)
Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Ammissibilità - Condizioni - Difficoltà nella determinazione del danno - Inclusione.
La liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9339 del 04/04/2019 (Rv. 653421 - 01)

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Erogazioni per viaggi di cura e spese mediche - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di risarcimento del danno, il giudice, in presenza di sinistri che abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purché questi ultimi siano documentati, può liquidare il pregiudizio consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8442 del 27/03/2019

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Danno patrimoniale - Obbligo di riparazione - Limite - Pregiudizi causati dal ritardo eccessivo nella definizione del giudizio - Perdita di "chance" - Indennizzabilità - Inclusione - Fattispecie.
Il danno patrimoniale indennizzabile per violazione del principio della ragionevole durata del processo comprende il pregiudizio che costituisce conseguenza diretta di tale violazione e, quindi, anche quello subito per perdita di "chance", purché esso non si risolva in una mera aspettativa di fatto, ma presenti i caratteri di un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice di merito, al quale la parte istante ha l'onere di fornire la prova puntuale dell'esistenza di detta posta, pure in via presuntiva, mediante un criterio probabilistico. (Nella specie, la S.C. ha escluso, altresì sotto il profilo della perdita di "chance", che costituisse danno derivante dalla eccessiva durata del giudizio presupposto quello dovuto alla sopravvenuta ammissione al concordato preventivo del debitore, cui era conseguita, in applicazione delle regole di tale procedura, la falcidia del credito vantato dai ricorrenti).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7570 del 18/03/2019

Responsabilita' civile - amministrazione pubblica - Beni demaniali - Responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c. - Configurabilità - Caso fortuito - Onere della prova - responsabilita' civile - amministrazione pubblica - opere pubbliche - strade - responsabilita' civile - colpa o dolo - caso fortuito e forza maggiore - In genere.
In tema di danno cagionato ex art. 2051 c.c. da beni demaniali, grava sulla P.A. custode l'onere di provare la sussistenza di una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro soltanto in ragione della consapevolezza da parte dell'attore della presenza sulla strada di ghiaia e sabbia che avevano causato la caduta, senza indagare se il Comune convenuto avesse dato prova di aver fatto quanto in suo potere per rimuovere o ridurre l'incidenza della situazione di pericolo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6326 del 05/03/2019
Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697

Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Assegno di invalidità erogato dall’INPS - Rilevanza ai fini della liquidazione - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - In genere.
In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale dell'assegno di invalidità erogato dall'INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore. (Principio affermato in relazione all'assegno ordinario di invalidità corrisposto, ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dall'INPS alla vittima di un incidente stradale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4734 del 19/02/2019

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Giudizio di liquidazione del danno - Morte sopravvenuta del danneggiato per cause indipendenti dal fatto oggetto del giudizio - Liquidazione del danno biologico - Riferimento alla durata probabile della vita - Esclusione - Riferimento alla durata effettiva della vita - Necessità.
La liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4551 del 15/02/2019
Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226

Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Trattamento sanitario - Responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - Diritto al risarcimento del danno - Cumulo con l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 - Assenza di coincidenza tra danneggiante e soggetto erogatore della provvidenza - Possibilità di compensare le somme versate a titolo d'indennizzo con quelle devolute a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - Esistenza - Condizioni.
In caso di responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la "compensatio lucri cum damno" fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove non vi sia coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza - nella specie, rispettivamente, Azienda Sanitaria Locale e Regione Umbria - , allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l'indennizzo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4309 del 14/02/2019
Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226

Igiene e sanita' pubblica - Trattamento sanitario - Responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2778 del 31/01/2019
Giudizio risarcitorio - Possibilità di compensare le somme dovute a titolo di indennizzo con quelle determinate a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2778 del 31/01/2019

Igiene e sanita' pubblica - in genere - Partecipazione ad una missione di natura militare – Adempimento di un dovere di ufficio – Contrazione di una grave malattia - Diritto al risarcimento del danno - Cumulo con l'indennizzo a titolo di speciale elargizione di cui alla legge n. 244 del 2007 - Possibilità di compensare le somme versate a titolo di indennizzo con quelle dovute a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - Esistenza - Criteri – Fondamento.
Nel caso in cui un militare, a seguito dell'esposizione all'uranio impoverito durante una missione internazionale, abbia contratto una patologia tumorale, dal risarcimento del danno deve essere detratto, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", l'indennizzo già erogatogli ai sensi dell'art. 2, commi 78 e 79, della l. n. 244 del 2007 ("ratione temporis" applicabile), trattandosi di una elargizione avente finalità compensativa ed essendo posta a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1002 del 16/01/2019

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno non patrimoniale - liquidazione - criteri - integralità del risarcimento - duplicazioni risarcitorie - divieto - conseguenze - congiunta attribuzione del risarcimento per il danno esistenziale e per il danno da perdita del rapporto parentale - ammissibilità - esclusione - fondamento- fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018
In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva negato il riconoscimento di un'ulteriore posta risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, in favore della moglie della vittima di un incidente sul lavoro, in mancanza di qualsivoglia allegazione, da parte della ricorrente, delle circostanze di fatto relative al suo rapporto con la vittima primaria, che valessero a rendere il pregiudizio concreto più grave di quello già riconosciutole).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione in genere - società in accomandita semplice - illecito commesso da un terzo da cui sia derivata l’impossibilità della prosecuzione dell’attività sociale - perdita della possibilità di percepire gli utili - danno da perdita di "chance" - configurabilità - onere della prova a carico del socio - liquidazione - criterio equitativo - necessità – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29829 del 20/11/2018
In caso di illecito commesso da un terzo nei confronti di una società in accomandita semplice con conseguente scioglimento, messa in liquidazione ed impossibilità di prosecuzione dell'attività sociale, il danno da perdita della possibilità di percepire gli utili si configura come perdita di "chance", atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma nella perdita della concreta possibilità di conseguirlo e deve essere provato dal socio danneggiato, anche in via presuntiva, in termini di "possibilità perduta" la quale, oltre a rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, va accertata nell' "an" dal giudice di merito sulla base del criterio del "piu probabile che non" e stimata nel "quantum" con valutazione equitativa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, aveva erroneamente ritenuto presupposto del danno lamentato dal socio accomandante - quale "perdita" della sua "capacità di guadagno" - quello derivatogli dalla perdita della "capacità lavorativa" del socio accomandatario a seguito di sinistro stradale ascritto alla responsabilità di un terzo e non quello derivatogli dalla obiettiva totale perdita della possibilità di percepire gli utili conseguita alla impossibilità di prosecuzione dell'attività sociale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29829 del 20/11/2018

Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - decesso congiunto - danno patrimoniale da mancato guadagno - danno futuro - determinazione - prova per presunzioni - ammissibilità - liquidazione equitativa - necessità – fattispecie - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - danni futuri in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29830 del 20/11/2018
Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito la quale, nel negare la pretesa risarcitoria, non si è attenuta ai richiamati principi, affermando non sufficientemente provato che la vittima, in assenza di fatto illecito, avrebbe destinato una percentuale del proprio reddito agli investimenti sebbene dalla allegata documentazione relativa al decennio precedente l'evento di danno fosse emerso, da un lato, l'esponenziale aumento dei proventi ritratti dalla vittima dalla sua attività professionale di avvocato e dall'altro, la costante destinazione di una quota parte del reddito complessivo - stimata dalla C.T.U. in quota percentuale pari al 20 per cento - agli investimenti).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29830 del 20/11/2018

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - danno emergente e lucro cessante - occupazione “sine titulo” – spossessamento – danno conseguente – liquidazione – criterio equitativo – individuazione – interessi legali – ammissibilità – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29990 del 20/11/2018
In caso di occupazione illegittima di un immobile è ravvisabile, secondo una presunzione "iuris tantum", l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità; in conseguenza di un simile spossessamento non sussiste uno specifico criterio di legge che indichi in qual modo il danno debba essere liquidato, ed occorre provvedere ad una stima equitativa, potendo anche utilizzarsi il criterio degli interessi legali calcolati sul prezzo di cessione volontaria del bene, quando esso non conduca ad una quantificazione del danno manifestamente incongrua in considerazione del caso concreto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29990 del 20/11/2018

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno non patrimoniale - danno biologico terminale e danno morale terminale - risarcibilità - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26727 del 23/10/2018
>>> In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"),al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida".(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno,e, quindi, la conseguente trasmissibilità "iure hereditatis", rappresentato dall'agonia, sia sotto il profilo strettamente biologico che sotto quello psicologico - morale, nonostante la lucidità del soggetto, peraltro medico, manifestata dalla descrizione da parte sua della dinamica del sinistro ai sanitari del pronto soccorso).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26727 del 23/10/2018

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno biologico trasmissibile "iure successionis" - liquidazione - criteri - riferimento alla durata probabile della vita- esclusione - riferimento alla durata effettiva della vita – inapplicabilità del criterio - fattispecie relativa ad un danneggiato ultranovantenne. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25157 del 11/10/2018
>>> In ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo il quale il danno non patrimoniale trasmissibile "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e nona quella probabile, assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicché nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso (nella specie sopraggiunto in corso di causa, all'età di 96 anni).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25157 del 11/10/2018

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - danno non patrimoniale - ridotta o soppressa funzionalità di un arto - pregiudizi “ordinari” e pregiudizi “peculiari” ulteriori - criteri di individuazione ed oneri della parte - personalizzazione della liquidazione forfettaria - ammissibilità - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018
>>> In tema di liquidazione del danno non patrimoniale per la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in seguito ad una ingiusta lesione subita, la parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve allegare altri pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti "eccezionali" e non semplicemente quotidiani della vita, tali, per caratteristiche, dimensione od intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Nella specie, pertanto, non appaiono conferenti il riferimento al riconoscimento costituzionale dell'interesse violato ed alla gravità della lesione invalidante poiché, per quanto riguarda il primo, esso consente di estendere la tutela risarcitoria al danno non patrimoniale in difetto di un'espressa previsione di legge, mentre il secondo è soltanto uno dei parametri utilizzati nell'attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale soggettivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno non patrimoniale - carattere unitario e omnicomprensivo - nozione - criteri - prova - conseguenze risarcitorie – liquidazione - valutazione degli effetti verificatisi sul piano della sfera morale del danneggiato e di quelli incidenti sul piano dinamico–relazionale - distinzione - necessità - autonoma risarcibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018
>>> In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica,con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie"del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno permanente alla salute - misura standard del risarcimento individuata dalla legge o in base al criterio equitativo uniforme utilizzato dalla giurisprudenza - personalizzazione - limiti - condizioni - conseguenze - congiunta attribuzione del danno biologico e del danno c.d. esistenziale - duplicazione risarcitoria - sussistenza - autonoma valutazione della sofferenza morale come conseguenza della lesione del diritto alla salute - necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018
>>> In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata,nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno non patrimoniale - accertamento - modalità - lesione di interessi costituzionalmente tutelati diversi dal diritto alla salute - analoga valutazione dell’aspetto interiore e di quello dinamico-relazionale - necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018
>>> In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo,sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche. (Fattispecie relativa a danno da perdita del rapporto parentale).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018

Danno da occupazione immobiliare abusiva - Risarcimento - Esistenza di danno "in re ipsa" – Sussistenza - Fondamento.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20545 del 06/08/2018

Danno da "fermo tecnico" di imbarcazione - Risarcibilità - Oneri probatori e di allegazione della parte - Necessità.
Il danno da "fermo tecnico" di un’imbarcazione incidentata non è risarcibile in via equitativa, né può considerarsi “in re ipsa”, quale conseguenza automatica del sinistro e della indisponibilità del natante, avendo la parte l’onere di allegare e provare di aver sostenuto costi (sempre che la durata della riparazione non sia stata talmente breve da renderne irrilevante l'entità) e spese per procurarsi un'imbarcazione sostitutiva e, comunque, elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio subito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22201 del 22/09/2017

Danno non patrimoniale – Liquidazione forfetizzata dei pregiudizi “ordinari” attraverso i meccanismi tabellari – Ulteriori pregiudizi “peculiari” al caso concreto – Personalizzazione della liquidazione forfettaria – Ammissibilità – Condizioni - Oneri motivazionali del giudice – Contenuto.
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017

Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento lesivo - Derivazione probabilistica dell'infezione dalla trasfusione - Sufficienza - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus HBV, HIV e HCV - Irrilevanza.
In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l’evento obiettivo dell’infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 17084 del 11/07/2017

Perdita di “chance” – Nozione – Valutazione – Prova – Limiti – Fattispecie in tema di perdita da future attività lavorative.
In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benchè solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Nella specie, relativa alla perdita di “chance” lavorative future asseritamente subite da un'infortunata in un sinistro stradale, la S.C. ha precisato che, configurandosi un danno patrimoniale futuro, come tale diverso ed ulteriore rispetto al danno alla salute, a carattere, invece, non patrimoniale, la perdita di futuri guadagni non può essere desunta in via presuntiva dalla mera esistenza di postumi invalidanti, spettando al danneggiato l’onere di provare, anche presuntivamente, che il danno alla salute gli ha precluso l’accesso a situazioni di studio o di lavoro tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 6488 del 14/03/2017

Diffamazione a mezzo stampa - Danno non patrimoniale da lesione della reputazione - Liquidazione - Valutazione equitativa - Necessità - Censurabilità in Cassazione - Condizioni.
In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile in Cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13153 del 25/05/2017

Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio e di decorrenza degli interessi compensativi.
La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017
fine
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