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2003. Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore.

Art.2003. Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore.

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Documenti collegati:

Trasferimento di titoli astratti – Cass. n. 23127/2021
Donazione - indiretta - Trasferimento di titoli astratti "causa donandi" - Donazione indiretta - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Donazione diretta – Sussistenza - Conseguenze - Requisito di forma - Necessità.   Il trasferimento "donationis causa" di titoli di credito astratti non dà luogo ad una donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta, soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il "tradens" e l'"acdpiens". Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23127 del 19/08/2021 (Rv. 662141 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_2003, Cod_Civ_art_1325   Corte Cassazione 23127 2021 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. 1871/2019
Consegna al creditore, da parte del debitore, di assegno bancario o circolare all'ordine di terzo e da questi girato in bianco - Pagamento del debitore al creditore - Sussistenza - Revocabilità - Condizioni. Titoli di credito - assegno bancario - in bianco - In genere. In tema di revocatoria fallimentare, la consegna al proprio creditore, da parte del debitore, di un assegno bancario o circolare all'ordine di altro soggetto, e da questi girato in bianco, si presume, salvo prova contraria, che integri pagamento da parte del debitore stesso che abbia operato la consegna ed è come tale revocabile nel concorso dei presupposti di cui all'art. 67 l.fall. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1871 del 23/01/2019 (Rv. 652409 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_056, Cod_Civ_art_1376, Cod_Civ_art_1992, Cod_Civ_art_2003, Cod_Civ_art_2004, Cod_Civ_art_2008, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727 Revocatoria Ordinaria Pauliana Azione corte cassazione 1871  2019 …...
Titoli di credito - assegno bancario - in bianco - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4910 del 27/02/2017
Mancata indicazione del prenditore - Validità del titolo come assegno al portatore - Sussistenza - Conseguenze - Legittimazione - Possesso del titolo - Violazione della normativa antiusura (applicabile "ratione temporis") - Irrilevanza. L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del r.d. n. 1736 del 1933, come assegno bancario al portatore per cui, in applicazione delle disposizioni generali dettate dal codice civile, la legittimazione ad esercitare il diritto alla prestazione in esso indicata (art. 1992 c.c.) è, come per ogni titolo di credito al portatore, in capo al suo possessore e deriva dalla presentazione dello stesso (art. 2003 c.c.), essendo solo una facoltà, esercitabile dal prenditore o da un successivo acquirente del possesso, quella di convertirlo in titolo all'ordine. Né rileva il fatto che, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 143 del 1991, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 1991, nel testo applicabile "ratione temporis", gli assegni bancari di importo superiore a lire venti milioni dovessero recare l'indicazione del nome del prenditore: la violazione di detta disposizione comportava, infatti, una mera sanzione amministrativa pecuniaria (art. 5 d. l. n. 143 cit.) senza, tuttavia, incidere sull’efficacia del titolo emesso. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4910 del 27/02/2017   …...
Contratti bancari - deposito bancario - di denaro - a risparmio - libretto di deposito a risparmio - legittimazione del possessore - libretto al portatore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15126 del 02/07/2014
Procedura di ammortamento - Rilascio del duplicato del libretto - Effetti - Controversia tra il detentore e l'ammortante - Titolarità del credito - Prova - Oggetto - Possesso del titolo prima dell'ammortamento - Sufficienza - Fondamento.  Il decreto di ammortamento determina l'inefficacia "ex nunc" del libretto di deposito al portatore ed estingue, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951, n. 948, i diritti del detentore nei confronti dell'istituto emittente, senza tuttavia pregiudicarne le ragioni verso chi ha ottenuto il duplicato. Nella controversia con l'ammortante, peraltro, il detentore è tenuto a provare solamente di aver acquistato la titolarità del credito risultante dal libretto anteriormente all'ammortamento e tale onere - soccorrendo le presunzioni di buona fede nel possesso ex art. 1147 cod. civ., nonché di possesso intermedio ex art. 1142 cod. civ. - può essere assolto dimostrando di aver posseduto il titolo prima dell'ammortamento stesso, mentre spetta all'ammortante fornire la prova contraria che l'acquisto del possesso era avvenuto in mala fede. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15126 del 02/07/2014   …...
Titoli di credito - titoli al portatore - trasferimento – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19329 del 21/08/2013
Certificati di deposito al portatore - Perfezionamento del trasferimento - Condizioni - Consegna del titolo - Conseguenze in tema di onere della prova. In materia di certificati di deposito al portatore, il trasferimento si perfeziona con la consegna del titolo e produce l'effetto di costituire, in capo all'"accipiens", la legittimazione a riscuotere le somme relative. Ne consegue che non incombe sul possessore la prova circa il processo acquisitivo del titolo, spettando alla controparte dimostrare l'esistenza di una valida ragione giustificante la propria pretesa restitutoria. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19329 del 21/08/2013   …...
Contratti bancari - deposito bancario - di denaro - obblighi della banca – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12460 del 16/05/2008
Certificato di deposito al portatore - Pagamento - Conseguenze - Liberazione della banca - Condizioni - Fattispecie in tema di pagamento di titolo caduto in successione. La banca che abbia adempiuto la prestazione relativa ad un certificato di deposito al portatore, è liberata solo se vi abbia provveduto, nei confronti del possessore del titolo, senza essere in dolo o colpa grave e purché, in ogni caso, abbia identificato il possessore stesso, incombendo su di essa, ex art. 1836 cod. civ., un generale obbligo di correttezza e diligenza diretto all'espletamento di tutte le attività necessarie a salvaguardare l'effettivo titolare del diritto, mediante un accurato controllo sulla legittimazione del portatore, specie se sono emerse circostanze idonee a giustificare un qualche sospetto. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità della banca, pur essendo stato provato che quest'ultima aveva provveduto al pagamento dell'importo di un titolo caduto in successione, senza tener conto della richiesta di blocco dei titoli del "de cuius", comunicatole dagli eredi prima del pagamento, e senza identificare il portatore. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12460 del 16/05/2008   …...
Contratti bancari - deposito bancario - di denaro - a risparmio - libretto di deposito a risparmio - legittimazione del possessore - libretto al portatore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12460 del 16/05/2008
Procedura di ammortamento - Opposizione - Legittimazione della banca - Sussistenza - Fondamento. In tema di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari (nella specie, un certificato di deposito al portatore), legittimata a proporre opposizione al decreto di ammortamento è anche la banca che abbia provveduto al pagamento del titolo, non solo in virtù dell'espressa previsione di cui all'art. 12, secondo comma, della legge n. 948 del 1951, ma anche ai sensi dell'art. 9, secondo comma, ultima parte della medesima legge, non potendo negarsi alla banca la qualifica di detentrice, avuto riguardo ad una possibile reviviscenza del titolo, che esporrebbe la banca, la quale abbia provveduto in buona fede alla sua estinzione, al rischio di dover pagare una seconda volta il medesimo importo. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12460 del 16/05/2008   …...
Titoli di credito - titoli al portatore - trasferimento – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22328 del 24/10/2007
Perfezionamento - Tramite consegna - Conseguenze - Azione del "tradens" per la restituzione delle somme portate dal libretto - Onere di provare la mancanza della "causa traditionis" - Sussistenza. Il libretto al portatore costituisce un titolo di credito che legittima il suo possessore a riscuotere le somme depositate, giacché individua in quest'ultimo il soggetto nei cui confronti la banca può pagare con effetto liberatorio, perfezionandosi il suo trasferimento con la sola consegna e determinando l'effetto di costituire, in capo all'"accipiens", l'anzidetta legittimazione, indipendentemente dalla prova di una giusta "causa traditionis". Ne consegue che spetta al "tradens", il quale pretenda la restituzione della somma (o di parte di essa) portata dal libretto, fornire la prova della carenza , iniziale o sopravvenuta, della "causa traditionis". Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22328 del 24/10/2007   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8921 del 13/04/2007
Maggior danno richiesto all'"accipiens" in buona fede ex art. 2033 cod.civ. - Ricorso al credito bancario in periodo precedente la presentazione della domanda di restituzione - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad indebito previdenziale. L'eventuale maggior danno, rispetto agli interessi legali, richiesto a colui che abbia ricevuto in buona fede un pagamento indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., riguarda il periodo successivo alla presentazione della domanda; irrilevante, di conseguenza, è l'allegazione e dimostrazione di aver dovuto far ricorso ad oneroso credito bancario in periodo precedente la presentazione della domanda di restituzione (principio affermato con riferimento al pagamento di indebite prestazioni da parte dell'INPS) . Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8921 del 13/04/2007   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 27334 del 12/12/2005
Mancanza di "causa acquirendi" - Restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto - Ripetizione di indebito - Configurabilità - Fattispecie. In caso di mancanza di una "causa adquirendi", sia in caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, che in caso di qualsiasi altra causa la quale faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. (Nella specie la S.C., esclusa la configurabilità di un contratto di mutuo, e ravvisando ricorrere un contratto di società o associativo, in difetto della proposizione di un'"actio indebiti" ha escluso l'esistenza dell'interesse a ricorrere in riferimento al motivo di censura avente ad oggetto esclusivamente la nullità del contratto per difetto di forma). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 27334 del 12/12/2005   …...
Contratti bancari - deposito bancario - di denaro - a risparmio - libretto di deposito a risparmio - legittimazione del possessore - libretto al portatore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15496 del 22/07/2005
Procedura di ammortamento - Rilascio del duplicato del libretto - Effetti - Controversia tra il detentore e l'ammortante - Titolarità del credito - Prova - Oggetto - Dimostrazione dell'avvenuto deposito della somma presso la banca - Necessità - Esclusione - Prova del possesso del libretto prima dell'ammortamento - Sufficienza - Fondamento. A norma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951, n. 948, il rilascio, a seguito della procedura di ammortamento, del duplicato di libretti di deposito bancario nominativi o al portatore estingue nei confronti dell'istituto emittente i diritti del detentore, ma non pregiudica le eventuali ragioni che questi abbia contro chi ha ottenuto il duplicato. Nella controversia con l'ammortante, il detentore è tenuto peraltro a provare, non già di aver eseguito il deposito della somma presso la banca che ha emesso il libretto, ma soltanto di aver acquistato la titolarità del credito da esso portato anteriormente all'ammortamento: onere che - nel caso di libretto al portatore - può essere assolto dimostrando di aver posseduto quest'ultimo prima dell'ammortamento, spettando quindi all'ammortante dare la prova contraria (attesa la presunzione di buona fede nel possesso, "ex" art. 1147 cod. civ.) che l'acquisto del possesso era avvenuto in mala fede, ovvero (stante la presunzione di possesso intermedio "ex" art. 1142 cod. civ.) che il credito era stato successivamente trasferito dal detentore. L'ammortamento priva, infatti, il possessore del libretto della legittimazione cartolare, impedendo l'ulteriore trasferimento del credito secondo le regole sulla circolazione dei titoli di credito, ma non opera retroattivamente, nel senso di rendere inefficaci i trasferimenti operati anteriormente all'ammortamento mediante "traditio" del libretto. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15496 del 22/07/2005   …...
Tributi (in generale) - restituzione e rimborsi (convenzioni tra enti e privati per il rimborso di tributi) – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 353 del 14/01/2004
Rimborsi ai contribuenti di tasse ed imposte indebitamente versate - Interessi - Decorrenza - Dalla data della domanda di rimborso. In tema di rimborsi ai contribuenti di tasse ed imposte indebitamente versate, la disciplina generale dell'indebito oggettivo dettata dall'art. 2033 cod. civ. va coordinata con la regola specifica posta dall'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n.29, che riconosce il diritto al conseguimento degli interessi "a decorrere dalla data della domanda di rimborso" della somma pagata e non dovuta, e non da quella in cui vengono specificatamente richiesti gli interessi. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 353 del 14/01/2004   …...
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - di beni mobili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 27/04/1999
Pegno su titoli di credito costituito dal debitore in favore della banca incaricata dell'acquisto dei suddetti titoli - Fallimento del debitore - Prelazione a favore della banca - Condizioni - Emissione del titolo prima della dichiarazione di fallimento e sufficiente individuazione del titolo nell'atto costitutivo - Mancanza dell'elemento possessorio - Irrilevanza. Nell'ipotesi in cui venga costituito dal cliente debitore a favore della banca creditrice un pegno su titoli di credito che la banca sia contestualmente incaricata di acquistare per conto del cliente e che nel negozio costitutivo vengano dedotti nella loro fungibile valenza economica e perciò individuati solo nella loro appartenenza ad un "genus", ove i suddetti titoli siano stati emessi e siano quindi esistenti nella loro specificità, è possibile, previa verifica dell'adeguatezza degli elementi di individuazione introdotti nell'atto costitutivo, pervenire al riconoscimento della immediata e automatica vigenza della garanzia reale, non solo "inter partes", ma anche nei confronti dei terzi, a nulla rilevando che i titoli non siano in possesso del costituente e nemmeno del creditore garantito, giacché le convenute modalità dell'adempimento del mandato di acquisto conferito alla banca sono sufficienti ad assicurare lo spostamento dell'elemento possessorio dal mandante alla banca mandataria, con la conseguenza che la prelazione sarà operante a favore della banca anche qualora, prima della realizzazione del pegno, intervenga il fallimento del cliente. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 27/04/1999   …...
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - di beni mobili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 27/04/1999
Pegno su titoli di credito costituito dal debitore in favore della banca incaricata dell'acquisto dei suddetti titoli - Fallimento del debitore - Prelazione a favore della banca - Condizioni - Emissione del titolo prima della dichiarazione di fallimento e sufficiente individuazione del titolo nell'atto costitutivo - Mancanza dell'elemento possessorio - Irrilevanza. Nell'ipotesi in cui venga costituito dal cliente debitore a favore della banca creditrice un pegno su titoli di credito che la banca sia contestualmente incaricata di acquistare per conto del cliente e che nel negozio costitutivo vengano dedotti nella loro fungibile valenza economica e perciò individuati solo nella loro appartenenza ad un "genus", ove i suddetti titoli siano stati emessi e siano quindi esistenti nella loro specificità, è possibile, previa verifica dell'adeguatezza degli elementi di individuazione introdotti nell'atto costitutivo, pervenire al riconoscimento della immediata e automatica vigenza della garanzia reale, non solo "inter partes", ma anche nei confronti dei terzi, a nulla rilevando che i titoli non siano in possesso del costituente e nemmeno del creditore garantito, giacché le convenute modalità dell'adempimento del mandato di acquisto conferito alla banca sono sufficienti ad assicurare lo spostamento dell'elemento possessorio dal mandante alla banca mandataria, con la conseguenza che la prelazione sarà operante a favore della banca anche qualora, prima della realizzazione del pegno, intervenga il fallimento del cliente. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 27/04/1999   …...
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - di beni mobili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10526 del 23/10/1998
Pegno su titoli di credito - Costituzione - Modalità - Pegno su titoli cambiari - Girata - Requisiti - Necessità di uno specifico riferimento al vincolo pignoratizio - Esclusione - Fondamento. Il pegno di titoli di credito, quale vero e proprio diritto reale limitato sui titoli, si attua mediante spossessamento del debitore pignoratizio e deve, ai fini dell'efficacia "erga omnes" del vincolo sul diritto cartolare, essere attuato sul titolo (art. 1997 cod. civ.). Trattandosi di titoli all'ordine, la legittimazione del creditore pignoratizio all'esercizio del diritto cartolare trae fondamento da una serie continua di girate; onde è alla cosiddetta legge di circolazione del titolo che occorre far riferimento per valutare se il diritto di garanzia sia validamente sorto (da qui la sufficienza ex art 2003 cod. civ. della consegna, per i titoli al portatore; la necessità che il possesso sia qualificato dalla girata, per i titoli all'ordine; l'indispensabile adempimento della duplice intestazione di cui all'art. 2021 cod. civ. ,per i titoli nominativi). Ciò significa che, ove siano stati costituiti in pegno dei titoli cambiari, la validità della girata dev'essere ragguagliata alla normativa degli artt. 15 e seguenti della legge sulla cambiale, ma non già anche che una valida costituzione del pegno richieda la specifica girata con clausola " valuta in garanzia", "valuta in pegno", od altra che al pegno faccia riferimento. Infatti il trasferimento del possesso del titolo al creditore pignoratizio, risultando dal documento, assolve pienamente alla funzione di palesare ai terzi l'indisponibilità del titolo, e, per converso, di impedire una circolazione abusiva di esso, senza che rilevi, rispetto ad essi, il carattere cd. pieno della girata, e restando, nei rapporti interni, il diritto reale limitato del giratario - creditore pignoratizio, affidato ad un "pactum fiduciae" del tutto legittimo (cosiddetta girata fiduciariamente traslativa in bianco), mentre la posizione di quei particolari terzi che sono gli altri creditori del girante resterà tutelata dalla disciplina sulla "certezza" della data (art. 2787, comma terzo, cod. civ.) ai fini dell'opponibilità del vincolo. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10526 del 23/10/1998   …...
Credito - istituti o enti di credito - casse di risparmio - ordinamento amministrativo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8836 del 27/10/1994
"Quote" di risparmio rappresentate da titoli al portatore - Emissione - Legittimità - Principio della temporaneità dei rapporti obbligatori - Irrilevanza. La partecipazione al capitale delle Casse di risparmio (anche prima della loro trasformazione in S.p.A. a norma della legge n. 218 del 1990 e del D.Lgs. n. 356 del 1990) non può essere limitata nel tempo, in quanto la durata tendenzialmente illimitata degli enti non rende possibile l'apposizione di un termine al rapporto di partecipazione, con la conseguenza che è legittima l'emissione di "quote" di risparmio delle indicate Casse, rappresentate da titoli al portatore liberamente negoziabili (assimilabili, quanto ai diritti da esse attribuiti, alle cosiddette "azioni di risparmio", in cui sono state poi convertite in forza delle richiamate disposizioni), senza che rilevi, nell'ipotesi, il principio della temporaneità dei rapporti obbligatori, stante la piena e libera commerciabilità, mediante cessione, delle quote medesime. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8836 del 27/10/1994   …...
Titoli di credito - Titoli al portatore - In genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4571 del 15/04/1992
Negoziazione presso banche e istituti di credito - Identificazione del presentatore - Diligenza - Accertamento - Criteri - Fattispecie. Nel contesto della dimensione polifunzionale che le banche e gli istituti di credito vanno sempre più accentuatamente assumendo, la diligenza del buon banchiere - qualificata dal maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede - trova applicazione non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario. Tale diligenza, che va valutato non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono, comporta che, in particolare con riguardo alla negoziazione di titoli al portatore, la (mera) identificazione del presentatore non può considerarsi cautela di per sè idonea ad escludere ogni eventuale responsabilità dell'istituto nei confronti del legittimo possessore. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di appello avevano ritenuto alcuni istituti di credito responsabili dei danni arrecati a proprietari di titoli al portatore, trafugati e negoziati dagli istituti stessi successivamente non solo al loro sequestro penale pubblicizzato attraverso la stampa, ma anche al loro sorteggio per fini di rimborso). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4571 del 15/04/1992   …...

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