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Titoli di credito - titoli al portatore - trasferimento – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19329 del 21/08/2013

Certificati di deposito al portatore - Perfezionamento del trasferimento - Condizioni - Consegna del titolo - Conseguenze in tema di onere della prova.

In materia di certificati di deposito al portatore, il trasferimento si perfeziona con la consegna del titolo e produce l'effetto di costituire, in capo all'"accipiens", la legittimazione a riscuotere le somme relative. Ne consegue che non incombe sul possessore la prova circa il processo acquisitivo del titolo, spettando alla controparte dimostrare l'esistenza di una valida ragione giustificante la propria pretesa restitutoria.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19329 del 21/08/2013