Skip to main content

Titoli di credito - Titoli al portatore - In genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4571 del 15/04/1992

Negoziazione presso banche e istituti di credito - Identificazione del presentatore - Diligenza - Accertamento - Criteri - Fattispecie.

Nel contesto della dimensione polifunzionale che le banche e gli istituti di credito vanno sempre più accentuatamente assumendo, la diligenza del buon banchiere - qualificata dal maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede - trova applicazione non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario. Tale diligenza, che va valutato non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono, comporta che, in particolare con riguardo alla negoziazione di titoli al portatore, la (mera) identificazione del presentatore non può considerarsi cautela di per sè idonea ad escludere ogni eventuale responsabilità dell'istituto nei confronti del legittimo possessore. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di appello avevano ritenuto alcuni istituti di credito responsabili dei danni arrecati a proprietari di titoli al portatore, trafugati e negoziati dagli istituti stessi successivamente non solo al loro sequestro penale pubblicizzato attraverso la stampa, ma anche al loro sorteggio per fini di rimborso).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4571 del 15/04/1992