Procedimento disciplinare a carico dei magistrati – Cass. n. 11546/2022Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – impugnazioni - Procedimento disciplinare magistrati - Disciplina dettata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. in l. n. 176 del 2020 - Omessa richiesta di discussione orale - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, nel caso in cui trovi applicazione, "ratione temporis", l'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 176 del 2020, che disciplina le modalità di trattazione dei ricorsi fissati in udienza pubblica a norma degli artt. 374, 375, ultimo comma, e 379 c.p.c., l'individuazione del rito per la decisione non dipende da alcun ulteriore provvedimento di fissazione emesso dal presidente e comunicato alle parti, ma dalla diretta volontà della legge, che stabilisce che si debba procedere automaticamente in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale facciano richiesta di discussione orale entro il termine di venticinque giorni liberi prima dell'udienza; in mancanza di tale richiesta, alle parti non è consentito di partecipare alla discussione nell'udienza ex art. 379 c.p.c., senza che ciò rechi ostacolo all'esercizio del diritto di difesa giacché, dopo che il procuratore generale ha formulato le sue conclusioni con atto spedito alla cancelleria, e da questa inviato ai difensori, gli stessi possono depositare memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11546 del 08/04/2022 (Rv. 664487 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_374, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_379
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Giudizio di cassazione – Cass. n. 4294/2021Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Giudizio di cassazione - Formulazione dell'istanza di distrazione solo in calce alla nota spese - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione (nella specie, un procedimento ex art. 380 bis c.p.c.) l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario deve ritenersi irritualmente proposta - e, quindi, non può essere accolta - se formulata, per la prima volta, solo in calce alla nota spese poiché, in sede di legittimità, l’ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il Collegio è costituito, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito, dalla memoria illustrativa oppure, qualora si tenga l’udienza pubblica, dalla discussione davanti al medesimo Collegio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4294 del 18/02/2021 (Rv. 660610 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_376, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_379, Cod_Proc_Civ_art_380_11 …...
Cassazione - discussione orale – Cass. n. 2610/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Richiesta di discussione orale ex art. /23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 176 del 2020 - Termine - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione deii'art. 24, comma 2, Cost. - dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, in relazione al termine ivi previsto per la richiesta di discussione orale del ricorso, perché la norma, inclusa tra le misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, è giustificata, sul piano della ragionevolezza, dalla finalità di tutela della salute collettiva e, stante la facoltà di ottenere la discussione orale su semplice richiesta del procuratore generale o del difensore di una delle parti, non scalfisce il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze, né la mancanza dell'udienza ex art. 379 c.p.c. ostacola l'esercizio del diritto di difesa, nemmeno nel giudizio di impugnazione nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, essendo consentito, dopo la formulazione delle conclusioni motivate del procuratore generale con atto spedito alla cancelleria e da questa inviato ai difensori, il deposito di memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2610 del 04/02/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_379 …...
Comunita' europea - giudice nazionale – Cass. n. 25278/2019Processo tributario - Ricorso incidentale - Trattazione - "Ius superveniens" - Sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia UE - Inclusione - Condizioni - Efficacia retroattiva - Configurabilità - Limite dei rapporti esauriti - Operatività.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri
In tema di processo tributario, nel giudizio di legittimità il ricorso incidentale deve essere trattato preliminarmente rispetto a quello principale allorché attenga allo "ius superveniens" costituito da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha efficacia immediata nell'ordinamento nazionale, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, e valenza retroattiva, salvo il limite dei rapporti esauriti.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 25278 del 09/10/2019 (Rv. 655533 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_371, Cod_Proc_Civ_art_379
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Deposito di copia non autenticata di ricorso telematicoImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso - deposito di copia non autenticata di ricorso telematico - conseguenze - improcedibilità del ricorso - limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018
>>> Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018 …...
Deposito di copia di ricorso telematicoImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso - deposito di copia non autenticata di ricorso telematico - conseguenze - improcedibilità del ricorso - limiti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018
>>> Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato(così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018 …...
Deposito di copia non autenticata di ricorso telematicoImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso - Deposito di copia non autenticata di ricorso telematico - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti. corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 22438 del 24/09/2018
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).
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Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rimessione in termini - Configurabilità - Condizioni.
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018
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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14550 del 12/06/2017Operatività delle norme del rito civile nella fase dello svolgimento del giudizio di legittimità - Conseguenze - Artt. 377, 378 e 379 c.p.c. - Applicabilità.
In materia di procedimento disciplinare a carico degli appartenenti all’ordine giudiziario, il regime delle impugnazioni, secondo il disposto dell’art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, risulta caratterizzato dall’applicazione delle norme processuali penali solo quanto alla fase introduttiva del giudizio, restando, invece, il suo svolgimento regolato da quelle civili, con conseguente facoltà per le parti di partecipare alla discussione nell’udienza pubblica ex art. 379 c.p.c., di presentare memorie, ai sensi del precedente art. 378 c.p.c., fino a cinque giorni prima della stessa, della cui fissazione ciascuna ha diritto a ricevere comunicazione, anche quando non abbia potuto presentare il controricorso di cui all’art. 370 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14550 del 12/06/2017
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Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015Ricorso per cassazione - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Conseguenza - Inammissibilità - Rinvio dell'udienza - Esclusione - Possibilità della rimessione in termini - Sussistenza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015
In tema di ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015
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Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11365 del 01/06/2015Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Giudicato formatosi dopo la notifica del ricorso per cassazione - Produzione dei relativi documenti - Termine - Documenti prodotti dal resistente costituitosi irritualmente - Conseguenze in ordine alla loro utilizzabilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11365 del 01/06/2015
L'esistenza di un giudicato esterno è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, e, qualora esso si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, i relativi documenti giustificativi possono essere prodotti, dalla parte regolarmente costituitasi, fino all'udienza di discussione; ove, invece, tale produzione venga effettuata, prima della menzionata udienza, dal resistente costituitosi irritualmente (perché con controricorso tardivo o con comparsa depositata per la sola discussione orale), eventualmente in allegato alla memoria ex artt. 378 o 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ., di quei documenti non può tenersi conto, salvo che l'irritualità di detta costituzione non sia sanata dalla partecipazione del resistente alla discussione orale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11365 del 01/06/2015
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Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22517 del 23/10/2014Invalidità derivata degli atti del giudizio - Deducibilità in cassazione - Condizioni - Proposizione della querela di falso con riguardo ad un atto del procedimento di merito - Certificazione attestante la pendenza - Deposito solo in sede di giudizio per cassazione - Esclusione - Sospensione necessaria - Inapplicabilità - Fattispecie.
Le nullità della sentenza derivanti non dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicché, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito (nella specie, per asserita falsità delle sottoscrizioni del mandato relativo all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospensione necessaria, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., con riferimento al giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22517 del 23/10/2014
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 13183/2013Controricorso - Inammissibilità dello stesso - Procura del resistente - Validità come atto di costituzione - Conseguenze - Partecipazione del difensore alla discussione - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13183 del 28/05/2013
In tema di giudizio di legittimità, la procura speciale conferita dalla parte intimata con un controricorso inammissibile resta valida come atto di costituzione, consentendo al difensore della stessa di partecipare alla discussione orale della causa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13183 del 28/05/2013
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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5942 del 11/03/2013Ricorso davanti alle Sezioni Unite civili - Questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., della disciplina sull'ordine di intervento delle parti nella discussione innanzi alla Corte di cassazione - Manifesta infondatezza.
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost. - della normativa di cui al d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, in combinato disposto con l'art. 379 cod. proc. civ., nella parte in cui (prevedendo per la fase di impugnazione del giudizio disciplinare l'applicazione delle norme del codice di procedura civile e, tra esse, quella secondo cui il P.G. presso la Corte di Cassazione prende la parola per ultimo nell'udienza pubblica di discussione) - non assicurerebbe parità di trattamento tra l'incolpato ed il P.G., non consentendo al primo ed al suo difensore di conoscere le posizioni assunte dal titolare dell'azione disciplinare. Invero, il potere del P.G. di esporre oralmente le sue conclusioni motivate, dopo che l'avvocato dell'incolpato ha svolto le proprie difese, non preclude, nel quadro della generale disciplina del ricorso per cassazione, il pieno dispiegarsi del diritto di difesa nel contraddittorio di tutte le parti, tenuto conto, per un verso, che in quella sede le funzioni di imparziale tutore della legge esplicate dal P.G. risultano preminenti rispetto a quelle, già svolte in sede di merito, di promotore del procedimento disciplinare, nonché, per altro verso, del fatto che la scelta in favore del modulo procedimentale penale, in quanto più adeguato allo svolgimento del giudizio disciplinare, si giustifica in relazione alla sola fase di merito e non di legittimità, nella quale il giudizio si svolge essenzialmente sugli atti già acquisiti e le posizioni delle parti - l'incolpato ed il Ministero della giustizia - sono affidate ai rispettivi difensori, spettando, oltretutto, a quello dell'incolpato di interloquire comunque per ultimo, in virtù, ai sensi del quarto comma dell'art. 379 cod. proc. civ., della facoltà di replicare "con brevi osservazioni scritte".
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5942 del 11/03/2013
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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5948 del 11/03/2013Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non iscritto a ruolo - Improcedibilità - Trattazione in udienza pubblica anziché in camera di consiglio - Irrilevanza - Fondamento.
Non osta alla dichiarazione di improcedibilità di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non iscritto a ruolo la circostanza che per la trattazione dello stesso sia stata fissata udienza pubblica e non in camera di consiglio, posto che le garanzie offerte dalla prima alle parti che abbiano svolto le loro difese non rendono rilevante la difformità del rito dal modello processuale previsto dall'art. 375, n. 4, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5948 del 11/03/2013
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 28/04/2011Notificazione a mezzo posta - Omessa produzione dell'avviso di ricevimento all'udienza ex art. 379 cod. proc. civ. - Istanza di rinvio a fini di deposito - Accoglimento - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Nell'ipotesi di omessa produzione, all'udienza di discussione fissata ai sensi dell'art. 379 cod. proc. civ., dell'avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., non può essere accolta l'istanza di mero rinvio, formulata dalla parte ricorrente al fine di provvedere a tale deposito, poiché il differimento d'udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111 Cost. Pertanto, l'omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 28/04/2011
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Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - procedimento - discussione – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 1015 del 17/01/2011Discussione davanti alla Corte di cassazione - Facoltà per le parti di presentare brevi osservazioni scritte - Sussistenza - Limiti - Ricorso trattato con la procedura di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. - P.M. conforme alla relazione - Facoltà di deposito di osservazioni - Esclusione.
A norma dell'art. 379 cod. proc. civ., in sede di discussione davanti alla Corte di cassazione è consentito alle parti di presentare brevi osservazioni per iscritto per replicare alle conclusioni assunte dal P.M. in udienza; ne consegue che, ove il ricorso sia stato trattato in camera di consiglio con la procedura di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. ed il P.M. si sia limitato a chiedere la conferma della relazione presentata, è precluso alle parti di depositare ulteriori osservazioni scritte.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 1015 del 17/01/2011
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Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010Impugnazione in causa inscindibile - Corretta individuazione dei destinatari dell'impugnazione - Notifica inefficace in relazione ad uno o ad alcuni dei destinatari ovvero omessa dimostrazione del perfezionamento della stessa - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento.
Nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento - come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.) - deve trovare applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010Impugnazione in causa inscindibile - Corretta individuazione dei destinatari dell'impugnazione - Notifica inefficace in relazione ad uno o ad alcuni dei destinatari ovvero omessa dimostrazione del perfezionamento della stessa - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010
Nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento - come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.) - deve trovare applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010
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IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14124 del 11/06/2010Impugnazione in causa inscindibile - Corretta individuazione dei destinatari dell'impugnazione - Notifica inefficace in relazione ad uno o ad alcuni dei destinatari ovvero omessa dimostrazione del perfezionamento della stessa - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento.
Nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento - come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.) - deve trovare applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14124 del 11/06/2010
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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.11619 del 13/05/2010Tardiva - Inammissibilità - Procura speciale rilasciata a margine di detto atto - Validità - Conseguenze - Partecipazione del difensore alla discussione della causa - Ammissibilità - Diritto alla rifusione delle spese - Limiti.
L'inammissibilità del controricorso, perchè notificato oltre il termine fissato dall'art. 370 cod. proc. civ., comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che può partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio per cassazione sopportate dal resistente vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all'onorario per lo studio della controversia e per la discussione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.11619 del 13/05/2010
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notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 - bis cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008 …...
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 - bis cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni.
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008
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Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 - bis cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni.
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008
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