Skip to main content

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14124 del 11/06/2010

Impugnazione in causa inscindibile - Corretta individuazione dei destinatari dell'impugnazione - Notifica inefficace in relazione ad uno o ad alcuni dei destinatari ovvero omessa dimostrazione del perfezionamento della stessa - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento.

Nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento - come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.) - deve trovare applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14124 del 11/06/2010