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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - discussione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24787 del 07/12/2010

Istanza di rinvio dell'udienza di discussione per impedimento fisico del difensore - Certificazione medica - Necessità - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, la comunicazione fatta dall'unico difensore di essere colpito da malattia, ove non sia accompagnata da idonea certificazione medica, non giustifica il rinvio dell'udienza di cui all'art.379 cod. proc. civ., mancando in tal caso la prova del legittimo impedimento.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24787 del 07/12/2010