Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 01)Procedura di correzione di errore materiale - Spese giudiziali - Esperimento per erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali documentate - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di spese processuali, la procedura di correzione di errore materiale non è esperibile nel caso in cui si deduca una erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali asseritamente documentate, esulando tale ipotesi dall'ambito di intervento "integrativo" consentito a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Sentenza - correzione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17309 del 27/06/2025 (Rv. 675317 - 01)Procedimento di correzione di errori materiali - Funzione - Condizioni - Contenuto concettuale della decisione - Incidenza - Esclusione.
Il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento, concretandosi questi ultimi in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17309 del 27/06/2025 (Rv. 675317 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287 …...
Sentenza - interpretazione - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17275 del 26/06/2025 (Rv. 675157 - 01)Contrasto tra dispositivo e motivazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale. (Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione impugnata che in motivazione aveva aderito alle prospettazioni dell'appellante Ader per poi, nel dispositivo, respingerne l'appello).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17275 del 26/06/2025 (Rv. 675157 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Sentenza - correzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16032 del 16/06/2025 (Rv. 674993 - 01)Procedimento di correzione degli errori materiali - Natura amministrativa - Sussistenza - Idoneità ad incidere sull’assetto di interessi regolato dal provvedimento corrigendo - Esclusione - Fattispecie.
Il procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non é diretto a incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale - consistito nell'erronea trascrizione dei nomi delle parti che hanno partecipato all'azione revocatoria, cui poi era subentrato il fallimento in luogo degli originari creditori - non avendo detto provvedimento neppure implicitamente inciso sul merito e sul contenuto della sentenza, inoppugnabilmente pronunciata nei confronti del fallimento).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16032 del 16/06/2025 (Rv. 674993 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_391_2 …...
Distrazione delle spese - Richiesta presentata dal difensore - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024 (Rv. 670334-01)Omessa pronuncia - Rimedio esperibile - Proposizione di impugnazione ordinaria da parte del difensore istante - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024 (Rv. 670334-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_391_2 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35093 del 14/12/2023 (Rv. 669538 - 01)Spese giudiziali - Riforma in appello - Omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della somma versata a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado - Procedimento di correzione errore materiale - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di regolamentazione delle spese giudiziali, qualora il giudice del gravame riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione di quest'ultima, può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, atteso che una siffatta pronuncia è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, accedendo la relativa declaratoria necessariamente al decisum complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, di modo che l'omissione si collega ad una mera disattenzione del giudice e, quindi, a un comportamento involontario sia nell'an che nel quantum del provvedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35093 del 14/12/2023 (Rv. 669538 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_287 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - impugnazioni civili - termini Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19959 del 12/07/2023 (Rv. 668178 - 01)Impugnazione delle sentenze corrette - Distinzione tra errore influente sul contenuto della decisione e mera correzione del documento cartaceo - Conseguenze - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine di gravame - Fattispecie.
Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. (Nella specie, la S.C. ha escluso il differimento del termine per l'impugnativa, riguardando il procedimento di correzione l'erronea indicazione, in un capo del dispositivo, del nome di battesimo di una parte processuale, correttamente indicato in altra parte dello stesso dispositivo, oltre che nell'intestazione e nella motivazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19959 del 12/07/2023 (Rv. 668178 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17836 del 21/06/2023 (Rv. 668450 - 01)Rigetto dell'istanza di correzione - Motivazione asseritamente implicante una diversa statuizione - Applicabilità dell'art. 288, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l'istanza di correzione dell'errore materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell'istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l'applicabilità dell'art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione di inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale, sul presupposto che il relativo provvedimento, al di là della motivazione, non fosse impugnabile, nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost., siccome preordinato ad emendare errori di redazione non suscettibili di intaccare il contenuto decisionale assunto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17836 del 21/06/2023 (Rv. 668450 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_177, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288 …...
Omessa pronuncia sulla distrazione – Cass. n. 15302/2023Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Correzione errore materiale delle sentenze della Corte di cassazione - Omessa pronuncia sulla distrazione - Notifica del ricorso alla parte difesa dall'avv.to distrattario - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 15302 del 31/05/2023 (Rv. 667798 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_093
Corte
Cassazione
15302
2023 …...
Omessa liquidazione delle spese vive – Cass. n. 14006/2023Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Omessa liquidazione delle spese vive - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Mezzi esperibili - Correzione errore materiale o revocazione.
L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14006 del 22/05/2023 (Rv. 667956 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_391_2
Corte
Cassazione
14006
2023 …...
Correzione di errori materiali – Cass. n. 12966/2023Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Correzione di errori materiali - Ordinanza - Ricorribilità per cassazione - Vizi attinenti alla stessa ordinanza di correzione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'ordinanza che definisce il giudizio, tanto che accolga quanto che respinga la relativa istanza, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., qualora si deducano vizi attinenti alla stessa ordinanza ed essi assumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sul quale quest'ultima abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza oggetto dell'originaria istanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione nel quale si deduceva l'erronea qualificazione contenuta nell'ordinanza di correzione del mancato esplicito riconoscimento degli accessori relativi al compenso professionale liquidato in favore del difensore come vizio di omessa pronuncia e non già come errore materiale emendabile).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12966 del 12/05/2023 (Rv. 667951 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_177, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
12966
2023 …...
Trascrizione della domanda giudiziale – Cass. n. 27298/2022Trascrizione - atti relativi a beni immobili - cancellazione della trascrizione - Trascrizione della domanda giudiziale - Cancellazione - Omessa statuizione da parte del giudice di merito - Cancellazione da parte della Corte di cassazione - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Nel caso in cui la parte interessata non abbia censurato con l'appello l'omessa cancellazione, da parte del giudice di primo grado, della trascrizione della domanda giudiziale, tale cancellazione non può essere ordinata dalla Corte di cassazione, essendo la relativa statuizione riservata al giudice di merito, il quale deve provvedervi, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 287 c.p.c., volto ad emendare la sentenza di legittimità che aveva omesso di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, non trattandosi di errore materiale ed essendo la relativa questione ormai preclusa nel giudizio di cassazione, in quanto non sollevata nel giudizio di secondo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27298 del 16/09/2022 (Rv. 665727 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2652, Cod_Civ_art_2653, Cod_Civ_art_2668, Cod_Proc_Civ_art_287
Corte
Cassazione
27298
2022 …...
Notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una parte – Cass. n. 19274/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Termine per l'impugnazione - Applicazione - Notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una parte - Effetti - Decorrenza del termine di impugnazione contro tutte le altre parti - Configurabilità per il notificante e per il destinatario - Decadenza dall'impugnazione del litisconsorte non destinatario della notifica - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che é condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19274 del 15/06/2022 (Rv. 664997 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331
Corte
Cassazione
19274
2022 …...
Erronea indicazione di servitù attiva o passiva – Cass. n.16219/2022Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento - Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Erronea indicazione di servitù attiva o passiva - Invalidità - Sussistenza - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di espropriazione immobiliare, l'eventuale erronea indicazione, nel decreto di trasferimento, di servitù attive o passive riguardanti il bene trasferito, può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui all'art. 287 c.p.c., in quanto trattasi di profilo che concerne non già un mero difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, bensì aspetti sostanziali che incidono sul contenuto di ciò che è trasferito rispetto a quanto è stato posto in vendita e pubblicizzato. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha annullato il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione aveva proceduto alla correzione dei decreti di trasferimento relativi a due lotti aggiudicati - risultanti dal frazionamento di un unico immobile nel corso della procedura esecutiva -, eliminandovi il riferimento alla servitù di passaggio gravante su uno di essi in favore dell'altro, benché di tale servitù si desse atto nella perizia e nell'avviso di vendita).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16219 del 19/05/2022 (Rv. 664904 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_586, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
Corte
Cassazione
16219
2022 …...
Correzione di errori materiali – Cass. n. 3442/2022Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Correzione di errori materiali - Caratteristiche - Sentenza di separazione - Modifica dell'indicazione del luogo della casa familiare - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Il procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento, senza interferire sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, non potendo pertanto ricorrersi a tale procedimento nel caso in cui, nel giudizio di separazione coniugale, la sentenza individui, quale casa familiare oggetto di assegnazione, quella sita in un luogo piuttosto che un'altra, poiché la sua identificazione richiede un accertamento in fatto, che non può essere rivisto con la semplice correzione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3442 del 03/02/2022 (Rv. 663964 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287
Corte
Cassazione
3442
2022 …...
Impugnazione della sentenza contenente errore materiale – Cass. n. 683/2022Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Impugnazione della sentenza contenente errore materiale - Istanza di correzione - Forma e modo - Formulazione come motivo di gravame - Necessità - Esclusione - Istanza di correzione contenuta in appello incidentale dichiarato inammissibile - Decidibilità dell'istanza - Sussistenza.
Nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 683 del 12/01/2022 (Rv. 663808 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_343
Corte
Cassazione
683
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Procedimento di correzione di errore materiale – Cass. n. 38473/2021Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Procedimento di correzione di errore materiale - Rilevanza ai fini della durata ragionevole del processo - Sussistenza - Individuazione del momento di decorrenza del termine per la proposizione del ricorso ex l. n. 89 del 2001 - Irrilevanza - Conseguenze.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il procedimento di correzione dell'errore materiale, proponibile senza limiti di tempo, rileva ai fini della valutazione del superamento del termine previsto dalla legge, ma non ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine perentorio di sei mesi per la proposizione del ricorso ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, il quale, pure in pendenza di un procedimento di correzione dell'errore materiale, decorre dal momento della definizione del giudizio presupposto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38473 del 06/12/2021 (Rv. 663255 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287
Corte
Cassazione
38473
2021 …...
Procedimenti in materia di lavoro e previdenza – Cass. n. 35057/2021Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice - Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - sentenza d'appello - Procedimenti in materia di lavoro e previdenza - Giudizio in appello - Verbale di udienza - Dispositivo letto in udienza - Fede privilegiata dell'atto pubblico - Configurabilità per entrambi - Discordanza nella composizione del collegio - Conseguenze - Nullità insanabile della sentenza - Tenore della sentenza depositata - Irrilevanza - Correzione di errore materiale - Inammissibilità e irrilevanza.
Nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata dell'atto pubblico sia al verbale di udienza che al dispositivo della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione, il quale prevale sull'eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata; ne consegue che, in caso di contrasto tra il verbale della discussione e il dispositivo letto in udienza della sentenza d'appello circa la composizione del collegio giudicante, tutta la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile per la non coincidenza tra il collegio della fase di discussione della causa e quello deliberante, né tale contrasto e la conseguente nullità possono essere eliminati mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 35057 del 17/11/2021 (Rv. 662761 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_276
Corte
Cassazione
35057
2021 …...
Mancata indicazione di un componente non relatore del collegio giudicante – Cass. n. 14361/2021Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice - Intestazione della sentenza - Mancata indicazione di un componente non relatore del collegio giudicante - Menzione nei verbali- Rilevanza - Presunzione di errore materiale - Configurabilità - Fondamento.
Non è causa di nullità della sentenza ma ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. la mancata indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di un magistrato non relatore facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l'intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14361 del 25/05/2021 (Rv. 661578 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_174, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288 …...
Spese giudiziali - Correzione di errore materiale in via consequenziale – Cass. n. 13854/2021Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Spese giudiziali - Correzione di errore materiale in via consequenziale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In sede di procedura di correzione di errore materiale, la modifica della statuizione sulle spese legali quale conseguenza della correzione della decisione principale cui detta statuizione accede è ammissibile, in quanto coerente con i principi di celerità e ragionevole durata che informano il giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice dell'omologa ex art. 445 bis c.p.c. avesse fatto automaticamente seguire alla correzione della data di decorrenza dell'assegno di invalidità in senso sfavorevole all'assistito quella sul "decisum" in tema di spese, le quali, poste a carico dell'Istituto previdenziale nel decreto di omologa, erano poi state, in sede di procedura di correzione, compensate).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13854 del 20/05/2021 (Rv. 661315 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_445_2, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_288 …...
Erronea indicazione della data di deliberazione – Cass. n. 3569/2021Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - data della deliberazione - Erronea indicazione della data di deliberazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità - Conseguenze.
Se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale è anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione - che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza - è successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3569 del 11/02/2021 (Rv. 660593 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_190 …...
Opposizione all'esecuzione – Cass. n. 29468/2020Esecuzione forzata – sentenza - esecuzione forzata - titolo esecutivo – sentenza - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Correzione di errore materiale - Opposizione all'esecuzione - Contestazione sulla regolarità del procedimento ex art. 288 c.p.c. – Inammissibilità - provvedimenti del giudice civile - correzione
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, poi corretto ai sensi dell'art. 288 c.p.c., è inammissibile la contestazione riguardante la regolarità del procedimento di correzione, la quale va proposta, qualora ne sussistano i presupposti, coi mezzi di impugnazione avverso il titolo emendato a norma dell'art. 288, comma 4, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29468 del 23/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615
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Titolo esecutivo di formazione giudiziale – Cass. n. 29468/2020Esecuzione forzata - titolo esecutivo – sentenza - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Correzione di errore materiale - Opposizione all'esecuzione - Contestazione sulla regolarità del procedimento ex art. 288 c.p.c. – Inammissibilità - provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - In genere.
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, poi corretto ai sensi dell'art. 288 c.p.c., è inammissibile la contestazione riguardante la regolarità del procedimento di correzione, la quale va proposta, qualora ne sussistano i presupposti, coi mezzi di impugnazione avverso il titolo emendato a norma dell'art. 288, comma 4, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29468 del 23/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615
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Spese giudiziali - Mancata liquidazione degli accessori di legge – Cass. n. 28323/2020Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Spese giudiziali - Mancata liquidazione degli accessori di legge - Omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione - Procedimento di correzione di errore materiale - Ammissibilità - Fattispecie.
In materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge, così come l'omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione, costituiscono errori materiali suscettibili di correzione con l'apposito procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. (Nella specie, è stato respinto il ricorso proposto in esito alla correzione del dispositivo della sentenza relativo alle spese, integrato con l'aggiunta delle parole "oltre IVA CPA dovute nella misura di legge e rimborso forfettario spese generali, come da tariffa forense, in favore di ciascuna delle controparti").
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28323 del 11/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287
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Mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge – Cass. n. 28323/2020Provvedimenti del giudice civile – correzione - provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Spese giudiziali - Mancata liquidazione degli accessori di legge - Omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione - Procedimento di correzione di errore materiale - Ammissibilità - Fattispecie.
In materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge, così come l'omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione, costituiscono errori materiali suscettibili di correzione con l'apposito procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. (Nella specie, è stato respinto il ricorso proposto in esito alla correzione del dispositivo della sentenza relativo alle spese, integrato con l'aggiunta delle parole "oltre IVA CPA dovute nella misura di legge e rimborso forfettario spese generali, come da tariffa forense, in favore di ciascuna delle controparti").
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28323 del 11/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287
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Mancata determinazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio – Cass. n. 28309/2020Spese giudiziali civili - liquidazione - in genere - spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Spese di consulenza - Mancata determinazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio - Errore materiale - Correzione della sentenza - Ammissibilità.
In tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 28309 del 11/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_191,Cod_Proc_Civ_art_287
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Liquidazione - Spese di consulenza – Cass. n. 28309/2020Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Spese di consulenza - Mancata determinazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio - Errore materiale - Correzione della sentenza - Ammissibilità.
In tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 28309 del 11/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_287
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Rigetto dell'istanza di correzione - Cass. n. 26047/2020Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Rigetto dell'istanza di correzione - Rilevanza ai fini dell'interpretazione o integrazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'ordinanza con cui sia stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, per stabilire se il provvedimento impugnato contenesse o meno una pronuncia sul motivo d'appello che i ricorrenti assumevano essere stato trascurato, potesse darsi rilievo alle motivazioni con le quali il giudice di secondo grado aveva rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26047 del 17/11/2020 (Rv. 659921 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
sentenza
istanza di correzione
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Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Cass. n. 25541/2020Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - 016 dispositivo - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – dispositivo.
Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell'opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
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Giudizio di divisione - Cass. n. 25078/2020Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro - Giudizio di divisione - Previsione e quantificazione del conguaglio in denaro in motivazione - Omissione in dispositivo della corrispondente statuizione impositiva - Procedimento di correzione – Ammissibilità - provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione.
L'omessa indicazione, nel dispositivo di una sentenza resa all'esito di un giudizio di divisione, della statuizione impositiva concernente il conguaglio in denaro in favore di una parte, già previsto e quantificato nella motivazione del provvedimento, non integra un'omissione di pronuncia, ma un'omissione materiale, emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25078 del 09/11/2020 (Rv. 659704 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Civ_art_0728, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0718
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Cass. n. 12187/2020Contrasto tra l'individuazione delle parti e la pronuncia adottata - Procedimento di correzione di errori materiali - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Il ricorso per la correzione di errore materiale è ammissibile in ipotesi di contrasto tra l'individuazione della parte ricorrente e la pronuncia adottata ove non incida sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue espressioni testuali, a rendere conoscibile la statuizione testuale, trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12187 del 22/06/2020 (Rv. 658458 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_101
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Cass.n. 12185/2020 Pronunzia in favore del contumace vittorioso - Procedimento di correzione di errori materiali - Ammissibilità.
Spese giudiziali civili - condanna alle spese.
Nel giudizio di cassazione è ammissibile il ricorso per la correzione di errore materiale avverso il provvedimento di condanna alle spese della parte intimata che non si sia ivi costituita, in quanto la violazione dell'art. 91 c.p.c., integra un errore, ai sensi dell'art. 287 e 391 bis c.p.c., rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12185 del 22/06/2020 (Rv. 658457 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_391_2
CORTE
CASSAZIONE
12185
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5049 del 25/02/2020 (Rv. 656939 - 01)Titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione extratestuale - Ammissibilità - Limiti e condizioni.
L'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è consentita purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, mentre il contrasto tra il tenore del titolo rispetto a elementi extratestuali oggettivamente discordanti può essere, eventualmente, emendata, secondo i rispettivi presupposti e limiti temporali, o con il ricorso al procedimento di correzione presso lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o attraverso l'impugnazione per revocazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5049 del 25/02/2020 (Rv. 656939 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0472, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_395
ESECUZIONE FORZATA
TITOLO ESECUTIVO
SENTENZA
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Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Cass. n. 4216/2020Parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Pagamento delle spese processuali da eseguirsi in favore dello Stato - Necessità - Pagamento disposto in favore della parte ammessa al beneficio - Possibilità di correzione del dispositivo della decisione anche se della S.C. - Sussistenza - Richiesta della Procura generale presso la S.C. - Ammissibilità.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione.
La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove il pagamento sia disposto, erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il beneficio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione e pure su richiesta della Procura generale presso la S.C.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4216 del 19/02/2020 (Rv. 657022 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_091
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Gratuito patrocinio
Patrocinio a spese dello Stato
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Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Cass. n. 31033/2019 Omessa pronuncia - Rimedi esperibili - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Legittimazione del difensore - Condizioni - Dichiarazione espressa dell'avvenuta anticipazione delle spese e della mancata riscossione degli onorari - Necessità - Esclusione.
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019 (Rv. 656078 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
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Spese giudiziali
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - decreti - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29096 del 11/11/2019 (Rv. 655703 - 01)Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Difformità dalle conclusioni del c.t.u. in assenza di contestazioni - Procedura di correzione di errore materiale - Applicabilità - Condizioni - Autonoma valutazione difforme del giudice - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso - assumendo il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, natura decisoria e, quindi, di sentenza - è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa - altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali - della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29096 del 11/11/2019 (Rv. 655703 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_445_2, Cod_Proc_Civ_art_287 …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28610 del 06/11/2019 (Rv. 656089 - 01)Procedimento di correzione degli errori materiali - Pronuncia sulle spese - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall'art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28610 del 06/11/2019 (Rv. 656089 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26236 del 16/10/2019 (Rv. 655748 - 01)Regolamentazione delle spese di lite - Discrasia tra motivazione e dispositivo - Correzione di errore materiale - Prevalenza della motivazione - Condizioni - Fondamento. Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - impugnazioni.
In materia di regolamentazione delle spese di lite, integra un'ipotesi di correzione di errore materiale la discrasia tra motivazione della sentenza e dispositivo, non potendosi il contrasto risolvere nel senso della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, ove risultino chiaramente spiegate la ragioni della disposta compensazione, in quanto il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26236 del 16/10/2019 (Rv. 655748 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - delle parti e del loro domicilio - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019 (Rv. 654451 - 01)Intestazione della sentenza - Mancata o inesatta indicazione delle generalità delle parti - Conseguenze - Mero errore materiale - Mancata costituzione del contraddittorio, oppure obiettiva incertezza sull'identità delle parti - Nullità della sentenza - Fattispecie.
L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale era stata dedotta la nullità di una sentenza d'appello per violazione del contraddittorio, nella quale la parte appellante era stata indicata solo quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e non "in proprio", ritenendo che tale specificazione potesse avere rilievo solo ai fini della individuazione del contenuto e delle ragioni della domanda, ma non anche al diverso fine della corretta instaurazione del contraddittorio, ritenuto che si trattava della medesima persona che, sia pure al fine di tutela di interessi non propri, aveva introdotto il giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019 (Rv. 654451 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18221 del 05/07/2019 (Rv. 654548 - 01)Procedimento per cassazione - Ricorso per correzione di errore materiale - Costituzione di controparte e resistenza all'istanza - Liquidazione delle spese del giudizio - Possibilità - Fondamento.
Nel procedimento per correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca, resistendo all'istanza di correzione e questa venga disposta, deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite poiché, contrariamente a quel che avviene nel caso contrario, la parte, all'esito del procedimento, è divenuta tecnicamente, parte soccombente.
Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18221 del 05/07/2019 (Rv. 654548 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Proc_Civ_art_380 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17664 del 02/07/2019 (Rv. 654676 - 01)Riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Omissione di pronuncia del giudice di appello - Proponibilità del ricorso per cassazione o, in via alternativa, del procedimento ex art. 287 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Alternatività dei rimedi.
E' ammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del giudice che, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nell'accogliere l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna, ometta di ordinare la restituzione di ciò che è stato corrisposto in forza della pronuncia riformata, benché la relativa domanda fosse stata ritualmente introdotta con l'atto di gravame. Peraltro, ove la condanna alle restituzioni sia sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale sia nell'"an" sia nel "quantum" del provvedimento, può essere azionata anche la procedura di correzione dell'errore materiale, dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statuizione acceda al "decisum" della controversia e non siano necessarie ulteriori indagini o determinazioni sostanziali, siano fra loro alternativi.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17664 del 02/07/2019 (Rv. 654676 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_389 …...
Sentenza – correzione - Rigetto dell'istanza di correzione - Ricorribilità per cassazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5733 del 27/02/2019Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Rigetto dell'istanza di correzione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5733 del 27/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_177, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Sentenza - correzione - Procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo - Ambito applicativo - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4319 del 14/02/2019Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo - Ambito applicativo - Errore derivante da sostituzione del "file" informatico - Epigrafe pertinente ma svolgimento del processo, motivi della decisione e dispositivo afferenti a diversa controversia - Utilizzabilità - Fondamento.
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile "ictu oculi", ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Può inoltre farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione del "file" informatico, abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione, facendo seguire, ad un'epigrafe pertinente, uno "svolgimento del processo", dei "motivi della decisione" ed un dispositivo afferenti ad una diversa controversia decisa in data coeva nei confronti delle stesse parti: in tal caso, infatti, l'estensione della correzione non integra il deposito di una decisione affatto distinta, la quale verrebbe interamente sostituita a quella corretta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4319 del 14/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288 …...
Sentenza – correzione - Ordinanza di rigetto da parte del giudice di merito della correzione di un errore materiale precedentemente disposta da S.C. - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3986 del 12/02/2019Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Ordinanza di rigetto da parte del giudice di merito della correzione di un errore materiale precedentemente disposta da S.C. - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. - Necessità - Fondamento.
L'ordinanza con la quale la corte di merito rigetti l'istanza di correzione di un errore materiale che sia stato precedentemente riscontrato dalla corte di legittimità è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il vizio di mancata conformazione è estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni, non essendo, per l'effetto, impugnabile con il rimedio di cui all'art. 288, comma 4, c.p.c., ma afferisce alla decisione del giudice del rinvio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3986 del 12/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
correzione della sentenza da errori od omissioni …...
Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) -Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3668 del 07/02/2019Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Difformità dalle conclusioni del c.t.u. in assenza di contestazioni - Procedura di correzione di errore materiale - Applicabilità - Conseguenze - Liquidazione sulle spese di lite - Violazione del principio di soccombenza - Ricorso ex art. 111 Cost. - procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3668 del 07/02/2019
In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, mentre la statuizione sulle spese in violazione del principio di soccombenza - ancorché coerente con il "decisum" (erroneamente) adottato dal giudice di merito - è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. anche in difetto di attivazione del procedimento di correzione, potendosi procedere al controllo sulla correttezza della decisione relativa alle spese in base alla lettura coordinata del decreto di omologa e della consulenza tecnica.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3668 del 07/02/2019
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Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Errore di calcolo - Nozione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2486 del 29/01/2019Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Errore di calcolo - Nozione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2486 del 29/01/2019
Erronea individuazione del termine di decorrenza per la proposizione dell'impugnazione - Riconducibilità al menzionato errore
L'errore di calcolo, emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c., consiste in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione ed ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati e non contestati. Pertanto, non vi rientra la dedotta erronea individuazione del termine di decorrenza dell'impugnazione che abbia condotto alla dichiarazione di inammissibilità di un gravame, poiché tale ipotesi è riconducibile ad un possibile "error in iudicando", non emendabile con il procedimento di correzione ex art. 391 bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte che aveva richiesto la correzione dell'errore di calcolo asseritamente consistente nell'inesatta individuazione del "dies a quo" per la proposizione del ricorso in cassazione contro una ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2486 del 29/01/2019
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Sentenza – correzione - Condizioni di ammissibilità Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Condizioni di ammissibilità - Limiti - Conseguenze – Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019
Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione nella parte corretta, ritenendo che si fosse fatto ricorso al procedimento di correzione al di fuori dei casi previsti dall'art. 287 c.p.c., in un caso in cui il testo originario del dispositivo dichiarava il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento, condannando l'Inps al pagamento dei relativi ratei, e con il provvedimento di correzione si aggiungeva che il ricorrente era invalido al 100 per cento, con conseguente diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971, senza che nella motivazione vi fosse alcun riferimento alla pensione di inabilità, né ai requisiti economici previsti per il riconoscimento del beneficio).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019
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Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso in genere - spese giudizialiImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - spese giudiziali - omessa liquidazione in dispositivo - rimedio - correzione errore materiale - proponibilità come motivo di ricorso per cassazione - fondamento – limiti - provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29029 del 13/11/2018
Nell'ipotesi in cui sia mancata la liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza (emessa anche ex articolo 429 c.p.c.), benché in motivazione si riscontri la statuizione che le pone a carico del soccombente, l'interessato deve esperire il procedimento di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c. per ottenerne la quantificazione; ove però l'errore materiale di liquidazione venga denunciato col ricorso per cassazione fondato anche su altri motivi - che nulla abbiano a che fare con l'errore medesimo -, esso può essere vagliato dal giudice di legittimità in considerazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. senza che l'accoglimento del motivo e l'effettuazione della correzione materiale leda il diritto di difesa delle controparti, essendosi pienamente dispiegato il contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29029 del 13/11/2018
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Contrasto tra dispositivo e motivazioneProvvedimenti del giudice civile - sentenza – interpretazione - contrasto tra dispositivo e motivazione - nullità - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018
>>> Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata non potendosi individuare con certezza la portata della decisione, in quanto in motivazione vi era un'affermazione che risultava coerente con il dispositivo, mentre nelle argomentazioni svolte non era chiara l'adesione da parte del giudice alle contrastanti tesi delle parti).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16415 del 21/06/2018Omessa liquidazione in dispositivo - Rimedio - Correzione errori materiali - Esperibilità.
A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c. per ottenerne la quantificazione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16415 del 21/06/2018
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11957 del 16/05/2018 (Rv. 648565 - 01)Liquidazione dell’attivo fallimentare - Procedure competitive - Affitto di azienda - Mancata stipulazione del contratto di affitto - Fatto imputabile all'affittuario - Incameramento della cauzione - Organi della procedura - Condizioni.
Nella fase di liquidazione dell'attivo fallimentare, al curatore è riconosciuta la possibilità di incamerare la cauzione prestata da colui che, scelto tramite procedura competitiva, non addivenga, poi, alla stipula del contratto di affitto di azienda cui quest'ultima era propedeutica, così venendo meno al rispetto della suddetta proposta, a condizione che non venga fornita la prova che l'inadempimento sia giustificato da ragioni idonee a compromettere gli interessi dell'aggiudicatario.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11957 del 16/05/2018 (Rv. 648565 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Proc_Civ_art_287, Dlgs_14_2019_art_212, Dlgs_14_2019_art_216 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - data della deliberazione - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21806 del 20/09/2017Omessa o erronea indicazione della data di deliberazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità.
La data di deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), non è un elemento essenziale dell'atto processuale, sicché tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale,come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21806 del 20/09/2017
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – decorrenza - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14201 del 07/06/2017 Istanza di revoca di ordinanza di convalida resa ex art. 23 della l. n. 689 del 1981 - Idoneità ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Esclusione.
In tema di impugnazione di un'ordinanza di convalida resa ai sensi dell'art. 23, comma 5, della l. n. 689 del 1981, la proposizione, da parte dell'intimato, di un'istanza di revoca di tale ordinanza e di prosecuzione del giudizio, ancorchè possa costituire dimostrazione della conoscenza del provvedimento da parte del medesimo, non è comunque idonea a farne decorrere, per l'intimato stesso, il termine breve di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14201 del 07/06/2017
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Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Cass. n. 12437/2017Richiesta presentata dal difensore - Omessa pronuncia - Rimedio esperibile - Proposizione di impugnazione ordinaria da parte del difensore istante - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10067 del 21/04/2017Rigetto dell'istanza di correzione - Motivazione asseritamente implicante una diversa statuizione - Applicabilità dell’art. 288, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l’istanza di correzione materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell’istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l’applicabilità dell’art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso volto a denunziare, in seno all’ordinanza con la quale era stata respinta l’istanza di correzione di errore materiale relativa alla decorrenza degli interessi su un credito pecuniario, il riferimento ad una diversa data contenuto nella motivazione).
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10067 del 21/04/2017
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 5053 del 28/02/2017Istanza di correzione di errore materiale - Notificazione - Inidoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione - Ragioni.
La notifica dell’istanza di correzione di errore materiale della sentenza è inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione, sicché non può trovare applicazione il principio per il quale, ai fini della decorrenza del detto termine, la notifica dell'impugnazione equivale, sul piano della "conoscenza legale" da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 5053 del 28/02/2017
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice - Sez. 2 - , Sentenza n. 24951 del 06/12/2016Sentenza collegiale – Divergenza tra i nominativi dei magistrati indicati nell’intestazione e quelli riportati nel verbale d’udienza – Nullità della sentenza ovvero mero errore materiale – Condizioni.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - composizione del collegio - In genere.
La non corrispondenza del collegio, così come riportato nell’epigrafe della sentenza, con quello innanzi al quale sono state precisate le conclusioni è causa di nullità della decisione solo in caso di effettivo mutamento del collegio medesimo; l'onere della prova di tale divergenza grava sulla parte che se ne dolga, dovendosi altrimenti presumere, in mancanza di elementi contrari ed in difetto di autonoma efficacia probatoria dell'intestazione della sentenza, che i magistrati che hanno partecipato alla deliberazione coincidano con quelli indicati nel verbale d’udienza, e che, pertanto, la pronunzia sia affetta da mero errore materiale.
Sez. 2 - , Sentenza n. 24951 del 06/12/2016
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Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere – Cass. n. 22344/2016Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. - Omessa liquidazione delle spese giudiziali - Procedura di correzione materiale ex art. 287 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
Il decreto di omologa di cui all'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., che statuisca sulle spese nella parte motiva ma non contenga la loro liquidazione nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice.
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22344 del 03/11/2016
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza – interpretazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17910 del 10/09/2015Contrasto tra dispositivo e motivazione - Risolvibilità sul piano interpretativo - Modalità - Fattispecie in tema di contrasto sulla data di deliberazione di una sentenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17910 del 10/09/2015
Nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale. (Nella specie, la S.C., a fronte di un dispositivo che riportava una data di deliberazione coincidente con quella dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha ritenuto prevalente la motivazione, laddove si dava atto di una data di deliberazione successiva, coincidente con quella della camera di consiglio, sottolineando che l'errata indicazione nel dispositivo era suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17910 del 10/09/2015
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Appello - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13318 del 30/06/2015Dichiarazione di infondatezza dello stesso e riforma della sentenza impugnata - Vizio di contraddittorietà della motivazione - Esclusione - Errore materiale - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13318 del 30/06/2015
Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "decisum" adottato, sicché non incorre in tale vizio - ma in un semplice errore materiale - il giudice che affermi l'infondatezza dell'appello e poi lo accolga parzialmente, quando la lettura della sentenza non lasci incertezze sull'effettiva volontà del giudicante.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13318 del 30/06/2015
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014Impugnazione delle sentenze corrette - Termine - Decorrenza - Distinzione tra errore influente sul contenuto della decisione e mera correzione del documento cartaceo - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014
L'art. 288, quarto comma, cod. Proc. Civ., nel prevedere che le sentenze assoggettate al procedimento di correzione possono essere impugnate, per le parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, si riferisce alla sola ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione e non già quando l'errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poiché, in tale ultima ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile, per violazione del termine di cui all'art. 327 cod. Proc. Civ., il ricorso proposto avverso una sentenza che, seppur in seguito corretta nel dispositivo, tuttavia già precisava, in motivazione, la necessità di tener conto, al fine del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme determinate a titolo di indennità di esproprio e di occupazione, delle somme eventualmente già versate dal convenuto).Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014 …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7826 del 03/04/2014Omessa quantificazione, in dispositivo, di un diritto riconosciuto anche in motivazione - "Error in procedendo" - Configurabilità - Conseguenza - Cassazione con decisione nel merito - Possibilità - Condizioni - "Ratio" - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7826 del 03/04/2014
Nelle cause soggette al rito del lavoro, nel caso in cui sia la motivazione che il dispositivo della sentenza contengano il riconoscimento di un diritto, in una misura tuttavia non quantificata in dispositivo, si profila un "error in procedendo" che, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, consente, in sede di legittimità, la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi ritenere tale soluzione rispondente al principio di ragionevole durata del processo. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva riconosciuto il diritto ad una maggiorazione pensionistica sulla base di una anzianità contributiva di 35 anni e nei limiti della decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, omettendo tuttavia, in dispositivo, di quantificare le differenze spettanti sui ratei arretrati; in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello ed ha deciso la causa).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7826 del 03/04/2014
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5727 del 23/03/2015Correzione di errore materiale nella sentenza di merito impugnata per cassazione - Istanza proposta nel controricorso - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5727 del 23/03/2015
L'istanza di correzione dell'errore materiale deve essere proposta al giudice di merito che ha emesso la sentenza viziata e non alla Corte di legittimità, anche nel caso in cui avverso quella sentenza sia stato già proposto ricorso per cassazione, sicché è inammissibile l'istanza di correzione formulata dal resistente nel controricorso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5727 del 23/03/2015
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - delle parti e del loro domicilio - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015Omessa di una delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Correzione con la procedura ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015
L'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, e non anche se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza la loro identificazione, dovendosi, in tal caso, considerare l'omissione come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza impugnata, in quanto in quest'ultima si era dato atto che la convenuta, il cui nome era stato omesso, era stata parte del giudizio di primo grado e gli stessi ricorrenti avevano sia esposto nel ricorso per cassazione che la medesima era stata dichiarata contumace nel grado di appello, sia provveduto a notificarle il ricorso, così riconoscendola come parte del processo).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4875 del 11/03/2015Intestazione della sentenza - Mancata indicazione dei magistrati componenti del collegio giudicante - Indicazione contenuta nel dispositivo letto in udienza e nel relativo verbale - Rilevanza - Presunzione di errore materiale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4875 del 11/03/2015
La mancata indicazione, nella intestazione della sentenza, del nome dei magistrati componenti del collegio giudicante, che, secondo le risultanze del dispositivo letto in udienza coerente con il relativo verbale, abbiano pronunciato la decisione, ha natura di mero errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., dovendosi, in difetto di elementi contrari, ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che la intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, in quanto meramente riproduttiva dei dati del verbale di udienza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4875 del 11/03/2015
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1207 del 22/01/2015 Correzione di errore materiale - Provvedimento di correzione emesso da collegio giudicante diversamente composto - Nullità per vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1207 del 22/01/2015
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., è diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale della sentenza, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà. Coerentemente, detto procedimento, ed il provvedimento mediante il quale la sentenza può essere corretta, hanno natura amministrativa, sicché, al riguardo, non opera il principio della immutabilità del giudice, di cui all'art. 276. cod. proc. civ., dovendosi intendere il riferimento di cui all'art. 287 alla correzione effettuata dallo "stesso giudice" nel senso di "stesso ufficio giudiziario", senza che rilevi la persona fisica del magistrato che ha pronunciato il provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1207 del 22/01/2015
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 730 del 19/01/2015Errore materiale - Ricorso per la correzione - Precedente mandato al difensore nominato per il giudizio definito con la sentenza da correggere - Estensione.
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 730 del 19/01/2015
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24841 del 21/11/2014Contrasto tra dispositivo e motivazione - Errore materiale - Condizioni - Nullità della sentenza - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio d'impugnazione non sussiste contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo qualora entrambi siano tesi a disattendere il gravame ove la divergenza sia dovuta a mero errore materiale, sicché, in tale evenienza, va esclusa la nullità della sentenza. (Nella specie, il giudice, nel dispositivo, aveva statuito l'inammissibilità del gravame, mentre, in motivazione, aveva specificato che, per mero errore materiale, era stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità dell'appello in luogo del rigetto).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24841 del 21/11/2014
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spese giudiziali civili - sentenza - correzione - Omessa liquidazione delle spese giudiziali in dispositivo - Cass. n. 21109/2014Errore e/o omissione emendabile mediante la procedura di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21109 del 07/10/2014
La sentenza che, pur correttamente statuendo sulle spese in motivazione, ne ometta, poi, la loro totale o parziale liquidazione in dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice.Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21109 del 07/10/2014
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spese giudiziali civili - in genere - sentenza - omessa liquidazione delle spese giudiziali in dispositivo - Cass. n. 21109/2014Errore e/o omissione emendabile mediante la procedura di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. - provvedimenti del giudice civile - correzione Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21109 del 07/10/2014
La sentenza che, pur correttamente statuendo sulle spese in motivazione, ne ometta, poi, la loro totale o parziale liquidazione in dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21109 del 07/10/2014
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Spese giudiziali civili - Cass. n. 21109/2014Sentenza - Omessa liquidazione delle spese giudiziali in dispositivo - Errore e/o omissione emendabile mediante la procedura di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. - Esclusione.
La sentenza che, pur correttamente statuendo sulle spese in motivazione, ne ometta, poi, la loro totale o parziale liquidazione in dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21109 del 07/10/2014
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19284 del 12/09/2014Dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione principale - Impugnazione incidentale tardiva - Perdita d'efficacia - Decisione su istanza di correzione materiale avanzata dall'appellante principale - Irrilevanza.
L'appello incidentale tardivo perde ogni efficacia, ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., quando quello principale è dichiarato inammissibile, ancorché il giudice d'appello esamini e decida una istanza di correzione di errore materiale, avanzata dall'appellante principale, esulando tale istanza dagli specifici motivi d'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19284 del 12/09/2014
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Spese giudiziali civili - Cass. n. 17221/2014Omessa liquidazione delle spese giudiziali in dispositivo - Errore o omissione emendabile mediante la procedura di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. - Esclusione.
La sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17221 del 29/07/2014
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 16959 del 24/07/2014Procedura di correzione di errore materiale - Esperimento per omessa liquidazione delle spese processuali in dispositivo - Ammissibilità - Condizioni.
La procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l'omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 16959 del 24/07/2014
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Procedimento civile - contumacia – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013Omessa indicazione di una parte nell'epigrafe della sentenza e omessa dichiarazione di contumacia della stessa - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità - Condizioni - Regolare perfezionamento della notificazione.
La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - delle parti e del loro domicilio - in genere. corte di cassazione sez. 1, sentenza n. 22918 del 09/10/2013contumacia - in genere - omessa indicazione di una parte nell'epigrafe della sentenza e omessa dichiarazione di contumacia della stessa - nullità della sentenza - esclusione - mero errore materiale - configurabilità - condizioni - regolare perfezionamento della notificazione. corte di cassazione sez. 1, sentenza n. 22918 del 09/10/2013
La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18518 del 02/08/2013Mancata liquidazione delle spese generali - Natura - Errore materiale - Fondamento - Conseguenze.
La mancata liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ., in quanto l'omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18518 del 02/08/2013
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16205 del 27/06/2013Rigetto dell'istanza di correzione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 cod. proc. civ., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell'art. 177, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per l'ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 cod. proc. civ. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16205 del 27/06/2013
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11348 del 13/05/2013Sentenza della Corte di cassazione - Contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla regolamentazione delle spese secondo soccombenza o mediante compensazione - Correzione degli errori materiali - Inammissibilità - Fondamento.
È inammissibile l'istanza di correzione degli errori materiali proposta avverso un'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione la quale, dopo aver dichiarato in motivazione che il ricorrente, in ragione della sua totale soccombenza, era tenuto al rimborso delle spese in favore delle parti vittoriose, abbia nel dispositivo compensato per intero le stesse tra le parti, atteso che la composizione del contrasto logico esistente tra motivazione e dispositivo presuppone un'attività di interpretazione dell'effettivo "decisum" non consentita in sede di correzione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11348 del 13/05/2013
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10727 del 08/05/2013Divergenza tra motivazione e dispositivo - Errore materiale - Deducibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Non può dedursi con ricorso per cassazione l'errore materiale consistente nella mancata previsione in dispositivo di un diritto riconosciuto in motivazione in quanto, in caso di non coincidenza tra quanto riportato in dispositivo e quanto scritto in motivazione, deve prevalere quest'ultima. (Nella specie, relativa ad una azione di risarcimento per occupazione illecita di un terreno da parte dell'amministrazione, la decisione impugnata aveva affermato il diritto di rivalsa dell'ente comunale nei confronti della cooperativa edilizia esecutrice dell'opera nella sola parte motiva; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso inteso a far valere l'omissione come errore materiale).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10727 del 08/05/2013
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8942 del 12/04/2013Data di deliberazione della sentenza - Omessa e/o erronea indicazione - Conseguenze - Nullità del provvedimento – Esclusione - Errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 cod. proc. civ. - Configurabilità.
La data di deliberazione della sentenza non è, a differenza di quella di sua pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), un elemento essenziale dell'atto processuale, sicchè la relativa mancanza e/o la sua erronea indicazione non comportano alcuna nullità deducibile con l'impugnazione, costituendo, invece, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ed altrettanto dicasi per l'ipotesi di diversità tra la prima di tali date, riportata in calce alla sentenza, e quella dell'udienza collegiale all'uopo fissata, tanto non essendo, di per sé solo, sufficiente a far ritenere, qualora quest'ultima sia successiva, che detto provvedimento sia stato deliberato prima di tale udienza, cioè a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8942 del 12/04/2013
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 795 del 15/01/2013Errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione - Deduzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Fattispecie.
L'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell'errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, il quale è suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 ss. cod. proc. civ. (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la sentenza che, dopo avere affermato, nella motivazione, che la vittima di un fatto illecito aveva concorso nella misura del 50% a concausare il danno, nel dispositivo aveva condannato il responsabile a risarcirle integralmente il danno).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 795 del 15/01/2013
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15321 del 12/09/2012Sentenza della Corte di cassazione - Contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e pronuncia adottata in motivazione - Errore materiale correggibile ex art. 287 e 391 bis cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento.
Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una sentenza della Corte di cassazione (nella specie, di rigetto del ricorso) e pronuncia adottata in motivazione (nella specie, di fondatezza di una delle censure dell'impugnazione proposta), non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso per correzione degli errori materiali, ha ordinato di completare il dispositivo della sentenza mediante esplicita cassazione con rinvio del provvedimento impugnato, in relazione al motivo accolto, rimettendo al giudice di rinvio altresì la pronuncia sulle spese, in quanto del pari erroneamente liquidate).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15321 del 12/09/2012
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11508 del 10/07/2012Ordinanza di correzione di errore materiale pronunciata dalla Corte di cassazione - Pretesa incidenza sul contenuto decisorio della sentenza da correggere - Ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ. avverso il provvedimento di correzione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
E' inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ., volto a far valere la contrarietà a precedente sentenza, avente tra le parti autorità di cosa giudicata, di un'ordinanza resa dalla Corte di cassazione in sede di procedimento di correzione di errori materiali, assumendosi l'avvenuto superamento dei limiti propri di detto procedimento per l'operata attribuzione alla sentenza da correggere di un contenuto diverso da quello effettivo, atteso che l'ordinanza di correzione, in quanto priva di funzione decisoria, non è soggetta ad alcuna impugnazione, mentre le stesse sentenze della Corte di cassazione sono impugnabili per revocazione soltanto per errore di fatto, e non anche per contrasto con un precedente giudicato.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11508 del 10/07/2012
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Spese giudiziali civili - distrazione delle spese – Cass. n. 1301/2012Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza - Rimedio esperibile - Impugnazione ordinaria - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
In caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012
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Spese giudiziali civili - distrazione delle spese – Cass. n. 1301/2012Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza - Rimedio esperibile - Impugnazione ordinaria - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
In caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19601 del 26/09/2011Errore materiale - Nozione - Fattispecie.
Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto suscettibile di correzione il dispositivo di una sentenza, emessa quando il figlio era ormai maggiorenne, come accertato dal giudice del merito in motivazione, che conteneva l'imposizione di un assegno per il suo mantenimento "fino al raggiungimento della maggior età", statuizione che è stata modificata con riguardo al raggiungimento dell'indipendenza economica).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19601 del 26/09/2011
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12035 del 31/05/2011Procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo - Natura - Limiti - Svista o disattenzione rilevabile "ictu oculi" - Sostituzione della parte motiva e del dispositivo in quanto afferente ad altra e diversa controversia - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, difetto causato da mera svista o disattenzione e, come tale, rilevabile "ictu oculi"; ne consegue che non può farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice intenda sostituire completamente la parte motiva e il dispositivo precedenti, afferenti ad altra e diversa controversia avente in comune una sola delle parti, perché in questo modo si viene a conferire alla sentenza corretta un contenuto concettuale e sostanziale completamente diverso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12035 del 31/05/2011
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10305 del 10/05/2011Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza solo quantitativa e collegamento tra le indicazioni della motivazione e dati obiettivi - Insanabilità del contrasto - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale del dispositivo - Configurabilità - Conseguenze - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Impugnazione basata sul contrasto tra dispositivo e motivazione - Ammissibilità - Esclusione.
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente di dal contrasto tra dispositivo e motivazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10305 del 10/05/2011
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011Indice Istat - Omessa indicazione del tipo o categoria relativi - Emendabilità ex art. 287 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Non è emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale l'omessa specificazione, nella motivazione e nel dispositivo di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, del tipo e categoria di indice ISTAT da assumere in concreto a parametro della disposta rivalutazione della somma capitale, implicando simile individuazione un'integrazione del contenuto della decisione, attraverso l'esercizio di poteri cognitivi e di valutazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9425 del 27/04/2011Vizio di formazione del provvedimento - Impugnazione limitata al vizio - Ammissibilità - Esclusione - Estensione al merito dell'ordinanza correttiva - Necessità - Fondamento.
L'ordinanza di correzione di errore materiale non è autonomamente impugnabile neanche con ricorso ex art. 111 Cost., essendo l'impugnazione consentita solo a tutela dei diritti nascenti dalla parte corretta attraverso la verifica della legittimità degli effetti sostanziali della disposta correzione. Ne consegue che la denuncia di eventuali vizi di formazione dell'ordinanza di correzione che non coinvolgano anche il merito sostanziale del provvedimento determinano l'inammissibilità dell'impugnazione, potendo essere formulate esclusivamente censure che riguardino o la verifica dell'ammissibilità del procedimento di correzione o la fondatezza del merito del provvedimento correttivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9425 del 27/04/2011
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8136 del 11/04/2011Intestazione della sentenza - Mancata indicazione del nome di un magistrato - Indicazione del nome contenuta nel verbale - Rilevanza - Presunzione di errore materiale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8136 del 11/04/2011
La mancata indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di un magistrato facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l'intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza. (Affermazione riferita al processo tributario)
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8136 del 11/04/2011
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7744 del 05/04/2011Vizio della sentenza di primo grado - Nullità della sentenza - Rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice d'appello - Esclusione - Decisione nel merito in secondo grado - Obbligatorietà - Mancata declaratoria della predetta nullità - Interesse al ricorso per cassazione su tale omissione - Insussistenza - Fattispecie.
Nelle controversie in materia di lavoro, in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, ove il giudice del gravame rilevi un vizio nella sentenza impugnata (nella specie, uno scostamento tra dispositivo e motivazione, con inserimento del nominativo di uno dei ricorrenti, rimasto pretermesso, e precisazione del limite temporale della quantificazione delle somme) non può rimettere la causa al primo giudice ma deve trattenerla per l'ulteriore decisione nel merito. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione per carenza d'interesse qualora detto giudice, pur non avendo dichiarato la nullità della sentenza di primo grado prospettata in sede di gravame, abbia pronunciato nel merito. (Nella specie, la Corte d'appello, pur ritenendo che il dedotto vizio non incidesse sul contenuto sostanziale della decisione e, quindi, non determinasse la nullità della sentenza, ha ugualmente proceduto all'esame delle richieste dei ricorrenti, proposte in via incidentale condizionata, confermando nel merito la statuizione del primo giudice; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso i dedotti vizi della sentenza di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7744 del 05/04/2011
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Spese giudiziali civili - Liquidazione - in genere - Cass. n. 21012/2010Errore del giudice nella determinazione delle spese vive - Rimedi - Correzione o revocazione del provvedimento.
L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21012 del 12/10/2010
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
21012
2010
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PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 14831 del 18/06/2010Istanza di distrazione delle spese del procuratore anticipante - Omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione - Mera omissione materiale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Procedura di correzione prevista dall'art. 391 bis cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Qualora la Corte di cassazione ometta, in una sua sentenza (o altro provvedimento decisorio), di disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore che dichiari di averle anticipate e abbia formulato la relativa istanza, la pronuncia stessa deve considerarsi affetta da mera omissione materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione previsto dall'art. 391 bis cod. proc. civ., in tal senso deponendo la considerazione secondo cui, se il venir meno del presupposto della pronuncia di distrazione dopo la stessa emissione della sentenza giustifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 93 cod. proc. civ., la revoca del provvedimento per mezzo del procedimento di correzione (nel caso di avvenuto pagamento delle spese e dei compensi ad opera della parte), non si scorgono elementi interpretativi contrari all'ammissibilità di tale procedimento qualora la mancata distrazione sia stata determinata da una svista, essendo, anzi, la suddetta norma orientata a consentire con forme snelle e semplici l'emenda della pronuncia in merito alla distrazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 14831 del 18/06/2010
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.8894 del 14/04/2010Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza insanabile - Deduzione come motivo di impugnazione - Necessità - Mancanza - Prevalenza del dispositivo - Fondamento - Principio dell'integrazione del dispositivo con la motivazione e procedura di correzione degli errori materiali - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
Nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo, che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la disposizione emanata. Ne consegue che, in tale evenienza, resta esclusa l'applicabilità del principio dell'integrazione del dispositivo con la motivazione nonchè del procedimento di correzione degli errori materiali, il cui ambito è limitato alle ipotesi di contrasto solo apparente tra dispositivo e motivazione. (Nella specie, il dispositivo della sentenza di primo grado, nel disporre la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, aveva condannato il datore di lavoro "al pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento ad oggi", mentre in motivazione la condanna al pagamento delle retribuzioni era estesa fino alla data della futura reintegrazione; la S.C., attesa la radicale divergenza tra le due indicazioni, ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale che, in difetto di specifica impugnazione, aveva dato rilievo esclusivo al dispositivo e al contenuto logico delle parole usate).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.8894 del 14/04/2010
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - delle parti e del loro domicilio – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010Mancata o inesatta indicazione delle generalità delle parti - Conseguenze - Errore materiale - Condizione - Identificabilità delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Mancata costituzione del contraddittorio o obiettiva incertezza sull'identità delle parti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010
L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti; comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (Nella specie, in riferimento ad un procedimento in cui era parte l'Agenzia delle Entrate, la S.C. ha stabilito che, benché non indicata nell'intestazione della sentenza, l'avvenuta partecipazione al giudizio dell'Agenzia fosse inequivocabilmente desumibile da suo contenuto, laddove si indicava la sua costituzione in giudizio già in primo grado e la proposizione dell'appello da parte della medesima).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010
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