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286. (Notificazione nel caso d'interruzione)

Art. 286. (notificazione nel caso d'interruzione)

0 Codice di procedura civile

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Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore – Cass. n. 8037/2021
Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze. Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo tuttora in vita e capace; di conseguenza, è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021 (Rv. 660820 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_286, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_328, Cod_Civ_art_1722, Cod_Proc_Civ_art_299 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019 (Rv. 653636 - 01)
Questioni concernenti il contraddittorio o le attività defensionali delle parti - "Ragione più liquida" – Incidenza La Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019 (Rv. 653636 - 01) Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_286 …...
Perdita della capacità processuale di una delle parti
Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti art. 286 c.p.c. - questione di illegittimità costituzionale - parametri di riferimento - manifesta infondatezza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 >>> È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 286 c.p.c. in relazione al principio di parità delle armi di cui all'art. 111 Cost. e al diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost., valutati pure alla luce degli artt. 47 CDFUE e 6 CEDU, nella parte in cui dispone che, qualora dopo la chiusura della discussione si verifichi la morte della parte, la notificazione della sentenza, se avviene entro un anno dalla morte stessa, può essere fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. La disposizione censurata, infatti, opera un idoneo bilanciamento tra l'esigenza di tutelare il diritto degli eredi di agire in giudizio e quella contrapposta della parte notificante di abbreviare la durata del processo, dovendosi tenere conto sia del ruolo del difensore del defunto, il quale ha l'obbligo di individuare i successori per informarli dello stato della causa, sia, in caso di non adempimento di tale obbligo, della circostanza che la stessa notificazione della sentenza è idonea, per il suo contenuto, a produrre di per sé un effetto informativo nei confronti del consegnatario presso l'ultimo domicilio, nella probabile relazione che l'ordinamento assume che egli abbia con gli eredi. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 …...
impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - agli eredi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5511 del 21/03/2016
morte della parte destinataria della notifica dell'impugnazione avvenuta prima della notificazione della sentenza o in assenza della stessa - Art. 330, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina utilizzabile - Individuazione - Fondamento. In caso di morte della parte originaria prima della notificazione della sentenza o in assenza della stessa, l'impugnazione di quest'ultima può essere anche notificata, impersonalmente e collettivamente, agli eredi della parte deceduta, purchè sia eseguita presso l'ultimo domicilio del defunto, ovvero nel luogo dove è aperta la successione, e non al domicilio eletto dal "de cuius" presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio da questi eletto per il giudizio. In tal caso, infatti, non trova applicazione la particolare disciplina di cui all'art. 330, comma 2, c.p.c., ma quella desumibile dal combinato disposto degli artt. 286 e 328, comma 2, c.p.c., attesa l'evidente esigenza di parità di trattamento fra chi vuole provocare il decorso del termine breve di impugnazione e chi intenda esercitare l'impugnazione medesima. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5511 del 21/03/2016   …...
procedimento civile - interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014 (doppia)
Morte dell'unico difensore avvenuta prima della pubblicazione della sentenza, ma dopo l'udienza di discussione o del termine di deposito delle memorie ex art. 190 cod. proc. civ. - Notifica della sentenza alla parte personalmente - Legittimità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014 È legittima la notificazione della sentenza alla parte personalmente. Quando il decesso dell'unico difensore della parte avviene prima della pubblicazione della sentenza ma dopo l'udienza di discussione o la scadenza dei termini concessi per lo scambio delle memorie conclusionali previste dall'art. 190 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014   …...
Civile - interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014
Morte dell'unico difensore avvenuta prima della pubblicazione della sentenza, ma dopo l'udienza di discussione o del termine di deposito delle memorie ex art. 190 cod. proc. civ. - Notifica della sentenza alla parte personalmente - Legittimità. È legittima la notificazione della sentenza alla parte personalmente. quando il decesso dell'unico difensore della parte avviene prima della pubblicazione della sentenza ma dopo l'udienza di discussione o la scadenza dei termini concessi per lo scambio delle memorie conclusionali previste dall'art. 190 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014   …...
Civile - interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17298 del 12/07/2013
Atto di riassunzione del giudizio - Notifica impersonale e collettiva agli eredi - Prosecuzione del processo nei riguardi del "gruppo" degli eredi - Esclusione - Conseguenze - Citazione in appello priva dell'indicazione nominativa degli eredi già costituiti a seguito della riassunzione operata nel giudizio di primo grado - Nullità - Sussistenza - Sanatoria "ex nunc" per effetto della costituzione in appello dei singoli eredi - Configurabilità. In caso di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della parte defunta, ancorché effettuata con atto notificato agli stessi collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., il processo prosegue non già nei riguardi del gruppo degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace. Ne consegue che è nulla la citazione in appello che non contenga l'indicazione personale degli appellati, eredi della parte deceduta, già costituiti nominativamente nel corso del giudizio di primo grado in esito alla riassunzione seguita alla morte del loro dante causa, rimanendo tale nullità sanata con efficacia "ex nunc", in quanto inerente all' "editio actionis", per effetto della costituzione dei singoli eredi nel processo d'appello. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17298 del 12/07/2013   …...
Fonti del diritto - gerarchia delle fonti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7140 del 21/03/2013
Morte della parte vittoriosa nel precedente grado di giudizio - Notificazione dell'impugnazione agli eredi anziché alla parte - Necessità - Composizione di preesistente contrasto tra opposti indirizzi di giurisprudenza - "Overruling" - Configurabilità – Esclusione - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere La più recente interpretazione giurisprudenziale, che ha portato ad affermare che l'atto di impugnazione della sentenza, in caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indimente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, seppur incolpevole, da parte del soccombente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ. allorché l'impugnazione sia stata, invece, proposta nei confronti del defunto, non costituisce un'ipotesi di cosiddetto "overruling", ovvero di radicale mutamento di un consolidato orientamento ad opera del giudice della nomofilachia, al quale si debba negare efficacia retroattiva, in modo da non travolgere gli atti processuali già compiuti alla luce della soluzione poi ribaltata, avendo detta interpretazione, in realtà, composto un contrasto di opposti indirizzi di giurisprudenza, tale da non giustificare l'affidamento della parte impugnante sulla legittimità della notifica precedentemente eseguita alla controparte non più in vita. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7140 del 21/03/2013   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7140 del 21/03/2013
Morte della parte vittoriosa nel precedente grado di giudizio - Notificazione dell'impugnazione agli eredi anziché alla parte - Necessità - Composizione di preesistente contrasto tra opposti indirizzi di giurisprudenza - "Overruling" - Configurabilità - Esclusione. La più recente interpretazione giurisprudenziale, che ha portato ad affermare che l'atto di impugnazione della sentenza, in caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, seppur incolpevole, da parte del soccombente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ. allorché l'impugnazione sia stata, invece, proposta nei confronti del defunto, non costituisce un'ipotesi di cosiddetto "overruling", ovvero di radicale mutamento di un consolidato orientamento ad opera del giudice della nomofilachia, al quale si debba negare efficacia retroattiva, in modo da non travolgere gli atti processuali già compiuti alla luce della soluzione poi ribaltata, avendo detta interpretazione, in realtà, composto un contrasto di opposti indirizzi di giurisprudenza, tale da non giustificare l'affidamento della parte impugnante sulla legittimità della notifica precedentemente eseguita alla controparte non più in vita. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7140 del 21/03/2013   …...
fonti del diritto - gerarchia delle fonti - morte della parte vittoriosa nel precedente grado di giudizio - notificazione dell'impugnazione agli eredi anziché alla parte - necessità - composizione di preesistente contrasto tra opposti indirizzi di giurisp
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere - morte della parte vittoriosa nel precedente grado di giudizio - notificazione dell'impugnazione agli eredi anziché alla parte - necessità - composizione di preesistente contrasto tra opposti indirizzi di giurisprudenza - "overruling" - configurabilità - esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7140 del 21/03/2013 La più recente interpretazione giurisprudenziale, che ha portato ad affermare che l'atto di impugnazione della sentenza, in caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, seppur incolpevole, da parte del soccombente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ. allorché l'impugnazione sia stata, invece, proposta nei confronti del defunto, non costituisce un'ipotesi di cosiddetto "overruling", ovvero di radicale mutamento di un consolidato orientamento ad opera del giudice della nomofilachia, al quale si debba negare efficacia retroattiva, in modo da non travolgere gli atti processuali già compiuti alla luce della soluzione poi ribaltata, avendo detta interpretazione, in realtà, composto un contrasto di opposti indirizzi di giurisprudenza, tale da non giustificare l'affidamento della parte impugnante sulla legittimità della notifica precedentemente eseguita alla controparte non più in vita. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7140 del 21/03/2013   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20491 del 06/10/2011
Morte di una parte dopo la pubblicazione ma prima della notificazione della sentenza - Notificazione agli eredi della parte deceduta - Necessità - Notificazione collettiva nell'ultimo domicilio del defunto - Ammissibilità - Criteri - Fondamento. Nel caso in cui si verifichi la morte di una parte nel tempo compreso tra la pubblicazione e la notificazione della sentenza, l'altra parte, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, deve effettuare la notificazione agli eredi della parte defunta e non al procuratore di quest'ultima, atteso che l'impugnazione va proposta da e contro i soggetti reali del rapporto. A tal fine, la formula utilizzata dall'art. 286 cod. proc. civ., secondo cui la notificazione "si può fare anche a norma dell'art. 303", va interpretata nel senso che la parte ha la facoltà di notificare la sentenza agli eredi singolarmente e personalmente nel loro domicilio oppure ad essi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20491 del 06/10/2011   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - agli eredi – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10649 del 13/05/2011
Evento occorso dopo la chiusura della discussione e prima della pubblicazione della sentenza - Notificazione della sentenza effettuata nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo - Invalidità - Impugnazione proposta dal difensore della parte medesima - Inammissibilità - Fondamento. Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi dopo la chiusura della discussione, ma prima della pubblicazione della sentenza, non sussiste la c.d. stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento, nè si verifica alcuna ultrattività della procura conferita al suo difensore. Invero, l'art. 328 cod. proc. civ. è rivolto non soltanto a modificare la decorrenza dei termini per impugnare, ma, soprattutto, ad esprimere il principio generale, secondo il quale l'intervenuto mutamento della situazione soggettiva della parte incide sulla legittimazione attiva ad impugnare e passiva a ricevere la notificazione della sentenza, in tal modo riconoscendo la norma, in relazione ai successivi gradi del giudizio, l'automatica efficacia di quei mutamenti. Né a diversa conclusione conduce il disposto dell'art. 300 cod. proc. civ., il quale concerne la sola fase processuale in cui il mutamento della situazione soggettiva della parte si è verificato ed è insuscettibile di interpretazione estensiva, o dell'art. 286, primo comma, cod. proc. civ., che, nel necessario coordinamento con l'art. 328 cod. proc. civ., induce a interpretare la facoltà di scelta, da esso attribuita al notificante, non già tra la notifica nei confronti del deceduto e quella nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente a norma dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., bensì tra quest'ultima e la notifica agli eredi stessi singolarmente e personalmente nel loro domicilio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10649 del 13/05/2011   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 259 del 07/01/2011
Evento idoneo a determinare l'interruzione del processo - Mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - Impugnazione - Instaurazione da e contro i soggetti effettivamente legittimati - Necessità - Sussistenza - Comunicazione formale (stragiudiziale) alla controparte dell'avvenuto decesso - Appello - Notifica agli eredi - Necessità. Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, la morte della parte) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 cod. proc. civ.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati; ne consegue che, ove la controparte abbia avuto formale comunicazione, anche se stragiudiziale, del decesso, l'atto di appello deve essere notificato agli eredi, non potendosi ritenere valida la notifica compiuta all'originario difensore della parte defunta. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 259 del 07/01/2011   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14699 del 18/06/2010
Notificazione in forma impersonale e collettiva in alternativa a quella effettuata nei riguardi dei singoli eredi - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze - Previsione espressa del secondo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. - Carattere ostativo - Esclusione - Fattispecie. L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indimente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; detta notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale), nell'ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l'avvenuta notificazione, nei luoghi di cui al primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. (Nella specie, le Sezioni unite, pur rilevando la nullità della notificazione del ricorso siccome effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi della parte vittoriosa presso il procuratore domiciliatario del "de cuius" costituito nel giudizio di secondo grado anziché nel domicilio del defunto, ne ha ravvisato l'intervenuta sanatoria per effetto della costituzione dell'erede della suddetta parte nel giudizio di legittimità). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14699 del 18/06/2010   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2714 del 08/02/2010
Morte del procuratore - Fase del giudizio - Dopo la precisazione delle conclusioni e prima della discussione - Notifica della sentenza - Modalità - Notifica personale alla parte rimasta priva di difensore - Termine breve per impugnazione - Decorrenza - Configurabilità - Non conoscenza dell'evento interruttivo da parte del destinatario della notifica - Rilevanza - Esclusione. In caso di morte del procuratore costituito dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima dell'udienza di discussione della causa, il termine breve per l'impugnazione decorre dalla notifica personale della sentenza alla parte rimasta priva di difensore, senza che assuma rilievo la mancata conoscenza incolpevole dell'evento interruttivo verificatosi (benché non dichiarato) ai danni della parte stessa; da un lato, invero, in questa fase processuale di transizione, la parte non può sottrarsi all'onere di informarsi circa le ragioni dell'avvenuta notifica alla sua persona e non al difensore, e, dall'altro, nessun dovere di avvisare la controparte della morte del suo difensore ricade sulla parte notificante. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2714 del 08/02/2010   …...

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