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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7826 del 03/04/2014

Omessa quantificazione, in dispositivo, di un diritto riconosciuto anche in motivazione - "Error in procedendo" - Configurabilità - Conseguenza - Cassazione con decisione nel merito - Possibilità - Condizioni - "Ratio" - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7826 del 03/04/2014

Nelle cause soggette al rito del lavoro, nel caso in cui sia la motivazione che il dispositivo della sentenza contengano il riconoscimento di un diritto, in una misura tuttavia non quantificata in dispositivo, si profila un "error in procedendo" che, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, consente, in sede di legittimità, la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi ritenere tale soluzione rispondente al principio di ragionevole durata del processo. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva riconosciuto il diritto ad una maggiorazione pensionistica sulla base di una anzianità contributiva di 35 anni e nei limiti della decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, omettendo tuttavia, in dispositivo, di quantificare le differenze spettanti sui ratei arretrati; in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello ed ha deciso la causa).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7826 del 03/04/2014

 

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